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Ricevitorie Lotto, Tar Lazio: 'Vietata cessione separata di rivendite di generi di monopolio'

28 luglio 2015 - 11:39

Il Tar Lazio ha respinto perché infondato il ricorso della titolare di una ricevitoria contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito al diniego del rilascio del nulla-osta per la voltura della rivendita di tabacchi, in quanto titolare anche di una concessione relativa alla ricevitoria del Lotto ubicata in altra sede.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ricevitorie Lotto, Tar Lazio: 'Vietata cessione separata di rivendite di generi di monopolio'

 


A nulla sono valse le affermazioni della ricorrente, che ha dichiarato di svolgere l'attività ricevitoria del Lotto "attraverso un separato e distinto ramo d’azienda". Ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge n. 1293 del 1957 (come sostituito dall’art. 8 della legge n. 25/1986) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ribadendo che l’applicazione di detto
articolo "trova esecuzione quando il titolare delle privative rinunzi alla gestione di entrambe le concessioni, anche se, come nel presente caso, le stesse sono ubicate in sedi diverse".

 


STRETTO LEGAME FRA LE DUE CONCESSIONI - I giudici del Tar ricordano che lo stretto legame esistente tra le due concessioni discende anche dalla circostanza che la ricorrente ha ottenuto l’assegnazione diretta (ossia senza partecipare ad alcuna procedura selettiva) della rivendita ordinaria in applicazione dell’art. 3, comma 42-bis, del decreto legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, secondo il quale “la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del Lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda”.

 

CESSIONE A DISTANZA TROPPO RAVVICINATA - Come dedotto dalla Difesa erariale, "proprio in considerazione del fatto che la ratio della disposizione dell’art. 3, comma 42-bis, del decreto legge n. 203/2005 consiste nell’esigenza di dare ristoro ai titolari di ricevitoria del lotto per mutamento delle condizioni di mercato a seguito dell’estensione della rete di raccolta (esigenza che, per l’appunto, giustifica l’assegnazione diretta della concessione) nel caso in esame la cessione della concessione a breve distanza di tempo dal rilascio della stessa risulta incompatibile con tale disposizione. Ne consegue che a fronte di tali motivazioni, da un lato, risulta ampiamente giustificata (e, comunque, non censurabile nell’ambito del sindacato di legittimità di questo Tribunale) la scelta dell’Amministrazione di non consentire la cessione separata della rivendita di generi di monopolio; dall’altro, nessun rilievo può assumere la circostanza, più volte ribadita dalla ricorrente, che le due concessioni riguardino attività gestite presso due esercizi commerciali diversi".

 

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