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Gioco online: decadenza concessione per The Nice Hand

20 maggio 2014 - 14:45

I Monopoli di Stato hanno disposto la decadenza dall’atto integrativo per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici stipulato con società The Nice Hand Srl, con sede a Gaeta (Lt).

Scritto da Redazione
Gioco online: decadenza concessione per The Nice Hand

 

LE MOTIVAZIONI - Secondo Adm “il concessionario ha omesso di informare quest’Agenzia della variazione del rappresentante legale, rendendo, quindi, impossibile la verifica dei requisiti di quest’ultimo; rispetto a questo addebito, il concessionario, con raccomandata del 1 maggio 2014, ben oltre la scadenza del termine concesso per la memoria difensiva (15 aprile), ha risposto allegando una visura camerale aggiornata con l’indicazione del rappresentante legale; il concessionario ha omesso di versare l’imposta unica dovuta sui giochi di abilità di sorte a quota fissa e di carte in forma di torneo per tutto l’anno 2013; ha inoltre omesso di versare nello stesso periodo l’imposta unica sulle scommesse e sull’ippica nazionale, oltre a trascurare il pagamento di alcune vincite ai giocatori, ignorando le richieste degli utenti che reclamavano tale pagamento. Per tali inadempienze l’art. 21 comma 3 lett. e) dello schema di atto integrativo prevede la decadenza dalla concessione. Rispetto a questa contestazione il concessionario ha risposto adducendo generiche difficoltà finanziarie; il concessionario ha omesso di comunicare la variazione di sede legale, rendendosi, di fatto, irreperibile per quest’Agenzia. Lo stesso ha anche omesso di comunicare le giacenze del conto di gioco e le coordinate del conto di gioco dedicato, obbligo sancito dall’art. 14, comma 1, lett. o) dello schema di atto integrativo, che recita “(il concessionario si impegna) ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati intestati al concessionario per la custodia e la gestione delle somme giacenti sul conto di gioco di titolarità del giocatore, a comunicare ad Aams le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi, ad impiegare le somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito e di accredito del conto di gioco disposte espressamente dal giocatore ovvero a devolvere all’erario le somme giacenti sui conti di gioco non movimentate per tre anni, ed a comunicare, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di Aams, le informazioni riguardanti la movimentazione ed il saldo dei conti correnti alla data indicata da Aams stessa”. Per queste violazioni, l’art. 21, comma 2 lett. d) prevede la sospensione e la decadenza, in caso di perduranza dell’inadempimento oltre il trentesimo giorno. Rispetto all’irreperibilità, il concessionario, che non ha mai comunicato a quest’Agenzia la variazione di sede legale, ribadisce di aver registrato presso la Camera di commercio tale variazione. Il concessionario non ha rinnovato né adeguato la garanzia prevista dall’articolo 15, comma 4. La mancanza di una garanzia valida è causa di decadenza (art. 15, comma 4: “Al verificarsi della scadenza dell’adeguamento o del rinnovo di cui al comma 3, il concessionario presta nuova idonea garanzia i cui massimali sono determinati applicando i criteri riportati nell’Allegato 1… Il mancato adeguamento dell’importo della garanzia da parte del concessionario, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione” - Art. 21 comma 3: “Aams avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 8 agosto 1990 n. 241……nei casi in cui (lett. g) il concessionario non abbia presentato, entro i termini fissati, la garanzia di cui all’articolo 15”); rispetto alla mancanza di una garanzia a copertura dell’esercizio del gioco a distanza (art. 15 dello schema di atto integrativo), il concessionario, nella citata memoria, non indica alcuna valida giustificazione, né produce una nuova garanzia in sostituzione di quella scaduta”.

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