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Totem online nei locali pubblici, Adm fornisce le istruzioni per i controlli

23 marzo 2016 - 11:29

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le istruzioni per reprimere il fenomeno dell'offerta di giochi promozionali tramite apparecchiature telematiche.

Scritto da Amr
Totem online nei locali pubblici, Adm fornisce le istruzioni per i controlli

 

Con una circolare inviata agli uffici territoriali e per conoscenza alla Guardia di Finanza e al Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per voce del direttore centrale Accertamento e Riscossione - Massimo Pietrangeli, fornisce le istruzioni sulla corretta applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge di Stabilità 2016 per quanto concerne i cosiddetti 'totem'' online che si trovano nei pubblici esercizi, ossia per reprimere il “fenomeno connesso all'offerta di giochi promozionali per il tramite di apparecchiature telematiche”. Lo scopo è di rendere “omogenee le azioni”, alla luce delle nuove disposizioni.

Nella circolare, si ricorda che le norme in Stabilità 2016 prevedono che sia “sanzionabile, senza eccezione alcuna, l'utilizzo di tali apparecchiature”, e che le sanzioni sono pari a 20mila euro a carico sia del titolare dell'esercizio del del proprietario dell'apparecchio, e “da 50mila a 100mila euro a carico del titolare della piattaforma web attraverso la quale vengono offerti giochi promozionali”.
Le sanzioni “si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi”, mentre per le altre violazioni “resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia”.
La circolare evidenzia che “negli ultimi anni il fenomeno illecito legato all'utilizzo di apparecchiature telematiche all'interno di locali ed esercizi aperti al pubblico si è sempre più diffuso sull'intero territorio nazionale, assumendo particolare rilievo l'effetto sostitutivo che tali apparecchiature generano rispetto agli apparecchi da divertimento e intrattenimento”. Il legislatore “ha pertanto voluto rafforzare il sistema sanzionatorio, al fine di contrastare i fenomeni illegali descritti, che utilizzavano istituti previsti da norme a fini diversi, cioè promozionali, al fine di eludere il monopolio statale dei giochi”.
Il nuovo disposto normativo (comma 923 dell'articolo 1 della legge di Stabilità) ha voluto estendere “il divieto di utilizzo di qualunque apparecchiatura telematica che consenta, all'interno di pubblici esercizi, qualunque forma di gioco, anche se a fini promozionali, fermo restando, ovviamente, il divieto di apparecchiature che comunque offrono gioco”. Appare dunque evidente “il carattere di specialità della disposizione normativa di cui al comma 923”.
LE ISTRUZIONI – La circolare evidenzia dunque che se “sia accertata la presenza, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature telematiche (…) si procederà alla contestazione di entrambe le violazioni rilevate ai sensi dell'articolo 1, commi 646 e 648 della legge numero 190/2014 e dell'articolo 1, comma 923, della legge 208/2015, specificando che, proprio in virtù del principio di specialità troverà applicazione la norma di cui al comma 923”.
“Durante l'attività di controllo – si legge ancora nella circolare – il rinvenimento di qualunque apparecchiatura, messa a disposizione di un esercizio pubblico e destinata a qualunque forma di giochi promozionali (sia concorsi che operazioni a premio) costituisce di per sì violazione del divieto, che legittima il sequestro della apparecchiature medesime e l'attivazione del procedimento sanzionatorio”. Alla stessa sanzione “è soggetto chiunque consenta attraverso apparecchiature della specie un'attività di gioco in senso stretto”.
Quanto all'identificazione del proprietario dell'apparecchiatura telematica accertata all'interno dell'esercizio pubblico “si presume fino a prova contraria che debba essere individuato in capo al soggetto che ha installato l'apparecchiatura telematica in loco”.

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