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Imu, Servizio Bilancio Camera: "Vanno precisati gli effetti di gettito"

23 settembre 2013 - 13:41

“In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la procedura di definizione agevolata in esame interviene nell’ambito di un contenzioso in atto per danno erariale che ha visto soccombere in prima istanza (sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012) 10 concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito con la condanna dei medesimi al pagamento di euro 2.475.000.000.

Scritto da Sm
Imu, Servizio Bilancio Camera: "Vanno precisati gli effetti di gettito"

I dati riportati nella relazione tecnica sembrano presupporre una percentuale pressoché piena di adesione alla procedura di definizione agevolata in esame: non sono peraltro noti gli elementi alla base di tale valutazione. Pur considerato quanto sopra evidenziato, si rileva che la disposizione è comunque assistita - all’art. 15, comma 4 - da specifica clausola di salvaguardia che prevede che, qualora dal monitoraggio delle entrate ascritte, tra l’altro, alla norma in esame, emerga un andamento non in linea con gli obiettivi di maggior gettito attesi dalla medesima disposizione, possano essere adottati con decreto ministeriale degli interventi compensativi tali da consentire il conseguimento dei predetti obiettivi[80]. Si rinvia pertanto alle considerazioni espresse con riferimento a tale clausola. Considerata, infine, la natura delle entrate conseguibili mediante la procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 14 in esame, andrebbero precisati gli effetti del gettito in questione ai fini dell’indebitamento netto strutturale”. Lo rende noto il Servizio Bilancio del Senato in merito alla sanatoria sulle maxi penali New Slot, contenuta nel decreto Imu.

“Considerato che il potere discrezionale del giudice sul quantum della somma da versare per la definizione del giudizio è limitato solo dalla previsione normativa della soglia minima sotto la quale la stessa somma non può essere fissata, l’effetto finanziario potrebbe essere superiore. Quanto alla qualificazione in termini positivi di tale effetto va tenuto presente che la sua valutazione va effettuata in relazione alla quantificazione del danno erariale accertato”.

La relazione tecnica (A.C. 1544) “afferma che il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è quello relativo all’impugnazione, da parte dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012[34], depositata in data 17 febbraio 2012. Si tratta della condanna al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Dal dispositivo della sentenza risulta che i dieci concessionari[35] sono stati condannati al risarcimento per un importo complessivo pari a 2.475.000.000 euro[36]. La relazione tecnica evidenzia che “la definizione agevolata comporta un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013”. Tali effetti sono considerati dall’articolo 15, comma 3, a copertura degli oneri; infatti la lettera e) indica maggiori entrate pari 600 milioni per il 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, che sono conseguentemente riportati nel prospetto relativo agli effetti finanziari del provvedimento”.

Inoltre “In merito all’utilizzo a finalità di copertura delle risorse derivanti dalla riduzione delle spese per investimenti fissi lordi, si segnala che si tratta di spese in conto capitale che vengono destinate integralmente a copertura di oneri di parte corrente, con conseguente dequalificazione della spesa”.

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