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Dl gioco patologico: nuovi emendamenti approvati alla Camera

04 giugno 2014 - 08:06

La Commissione Affari sociali della Camera ha proseguito ieri, come anticipato, la discussione del disegno di legge sul gioco patologico. Tra gli emendamenti approvati quello che chiede al comma 4 di sopprimere la parola: eventuale.

Scritto da Sm
Dl gioco patologico: nuovi emendamenti approvati alla Camera

 

Al comma 4, sostituire le parole: sentita l’agenzia delle dogane e dei monopoli con le seguenti: sentiti l’agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Osservatorio di cui all’articolo 5 della presente legge.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le stesse avvertenze debbono comparire automaticamente sullo schermo degli apparecchi di gioco, per non meno di 15 secondi, all’avvio di ogni giocata.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di quelle che debbono apparire automaticamente sugli schermi degli apparecchi di gioco.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: 10. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l’ammontare complessivo della somma

spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare il tempo complessivo di collegamento con l’apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d’azzardo patologico.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco online con corresponsione in denaro.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono efficaci a far data dal 1o gennaio 2016.

8. 24. Basso, Quaranta, Sberna, Carnevali, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Donati, Mariani, Giacobbe, Franco Bordo, Capone. Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

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