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Ddl gioco patologico in commissione Cultura e Politiche Ue: Santerini "Affrontare in modo organico il Gap"

09 luglio 2014 - 08:06

Il Ddl 'Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico', licenziato dalla Commissione Affari Sociali della Camera, è stato assegnato alla Commissione Cultura, scienza e istruzione e a quella Politiche dell'Unione Europea che hanno iniziato ieri l'esame.

Scritto da Sm
Ddl gioco patologico in commissione Cultura e Politiche Ue: Santerini "Affrontare in modo organico il Gap"

 

I DETTAGLI DEL TESTO - La relatrice in commissione Cultura, Milena Santerini (PI), ricorda che il provvedimento in esame, il cui testo unificato è stato elaborato dalla XII Commissione in sede referente, il 26 giugno scorso, si compone di 19 articoli, “che affrontano in maniera organica il contrasto e la cura della ludopatia, che – tra gli altri – coinvolge sempre maggiormente gli studenti e la fascia anziana della popolazione. Osserva che su questo testo la Commissione cultura deve esprimere il proprio parere per i profili di competenza: a questo proposito segnala preliminarmente che la competenza della VII Commissione – nel caso specifico – più che ancorarsi a specifiche disposizioni, sembra permeare trasversalmente tutto il provvedimento, in quanto nello stesso viene espresso come valore culturale, pedagogico ed educativo di fondo la prevenzione ed in genere il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Andando nello specifico delle disposizioni, segnala che l’articolo 1 indica l’oggetto e le finalità del provvedimento che sono: la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico definiti ai sensi dell’articolo 2 del provvedimento e dei loro familiari; la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili; la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco. Segnala, quindi, che l’articolo 2 dà una definizione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico (GAP), i quali sono – in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze. Evidenzia, poi, che l’articolo 3 indica i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d’azzardo patologico e la relativa certificazione: si prevede intanto che i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d’azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti siano individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni, nell’ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Precisa che i medesimi servizi rilasciano poi la certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico. Sottolinea, quindi, che l’articolo 4 reca l’istituzione di un Piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d’azzardo patologico. Osserva, altresì, che l’articolo 5 impone al Ministero della salute di dedicare una specifica sezione del proprio sito Internet istituzionale alle informazioni sul trattamento del gioco d’azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti di servizi pubblici appartenenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché sugli aspetti legali ed economici relativi alle perdite derivanti dalla ludopatia, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell’amministrazione di sostegno. Segnala, poi, che l’articolo 6, con una drastica disposizione, prescrive che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, è vietata l’introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme online per il gioco d’azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d’azzardo, per un periodo di almeno 5 anni. Sottolinea inoltre che l’articolo 7 reca l’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’Osservatorio nazionale sulla dipendenza del gioco d’azzardo patologico, presieduto dal Ministro della salute e composto da altri 20 membri, uno dei quali è un esperto designato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Precisa che l’Osservatorio, tra le varie funzioni, oltre ad effettuare il monitoraggio sul fenomeno, redige un rapporto annuale sull’attività svolta e lo trasmette al Ministro della salute; definisce inoltre, entro sei mesi dalla sua istituzione, linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative volte alla prevenzione della ludopatia; definisce altresì linee guida per lo svolgimento di corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d’azzardo, rivolto agli esercenti attività commerciali relative ai giochi d’azzardo. Segnala, poi, che, a decorrere dalla costituzione del suddetto Osservatorio, cessa l’attività dell’analogo Osservatorio istituto – presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – dall’articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto legge n. 158 del 2012. Evidenzia che di particolare interesse per la VII Commissione risulta l’articolo 8, concernente l’informazione e l’educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo: questo articolo prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, su proposta dell’Osservatorio, predisponga campagne di informazione e promuova progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Sottolinea che anche il Ministero della salute, su proposta dell’Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d’azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; a pubblicizzare il sito Internet di cui all’articolo 5, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d’azzardo; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi online; a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui al successivo articolo 13. Evidenzia, quindi, che il medesimo articolo 8 prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano inoltre definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP. Osserva poi che tali corsi sono volti all’acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d’azzardo. Segnala che il medesimo articolo 8 dispone, infine, che all’interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento sia obbligatorio esporre in modo visibile – e nelle vicinanze delle postazioni di gioco – la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP. Precisa quindi che, presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile, sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. Segnala poi che l’articolo 9 prescrive che al soggetto affetto da dipendenza da gioco d’azzardo patologico si applichi, ove ne ricorrano i presupposti, l’articolo 404 del codice civile, che prevede l’istituto dell’amministrazione di sostegno per le persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Osserva quindi che l’articolo 10 reca una serie di misure di contrasto e di azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili: intanto viene elevata la sanzione amministrativa pecuniaria per il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto, aumentando l’importo della stessa – che attualmente varia da cinquemila a ventimila euro – che viene portato da un minimo di diecimila a un massimo di trentamila euro. Evidenzia che si prevede inoltre, anche al fine di evitare l’uso di tali apparecchi da parte di soggetti minorenni, che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi online, sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria. Precisa che si prevede altresì che i dati anagrafici dei giocatori siano registrati attraverso il sistema tessera sanitaria, il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l’entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Osserva che i dati rilevati dal sistema tessera sanitaria, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini dell’azione di monitoraggio da parte dell’Osservatorio di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame. Precisa che tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Segnala, quindi, che, al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND), di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, è integrato con i dati relativi alla patologia da gioco d’azzardo. Evidenzia che il medesimo articolo 10 prevede altre avvertenze, che devono essere messe a disposizione del giocatore sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia, le quali devono essere stampate su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco. Precisa, quindi, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria – da euro 5.000 a euro 50.000 – il non inserimento di tali avvertenze sugli apparecchi da gioco. Osserva che l’articolo 11 prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee debbano recare delle avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo, mentre l’articolo 12 vieta la propaganda pubblicitaria dei giochi d’azzardo, prevedendo – in caso di violazione di tale divieto – la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro e, in caso di reiterazione delle violazioni per tre volte, la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni. Segnala, quindi, che l’articolo 13 prevede incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo e che viene disposto che gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito – disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possano usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico. Evidenzia poi che l’articolo 14 prevede che gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano nei propri locali i suddetti apparecchi per il gioco lecito possano richiedere il rilascio

in uso del logo identificativo ‘no slot’, mentre l’articolo 15 prevede una serie di obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo e l’articolo 16 istituisce il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico e il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP. Osserva, inoltre, che l’articolo 17 reca le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento. Segnala, in particolare, che la stessa è assicurata utilizzando quota parte di un incremento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di intrattenimento idonei per il gioco lecito, al fine di assicurare maggiori entrate per almeno 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Rileva, poi, che l’articolo 18 prevede, in particolare, la garanzia dell’accesso al ‘Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura’, di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, nel caso in cui l’indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco. Segnala, infine, che l’articolo 19 reca l’entrata in vigore del provvedimento”.

COMMISSIONE POLITICHE UNIONE EUROPEA- Il M5S torna a porre alcune questioni sul testo. Vega Colonnese (M5S) valuta positivamente l’esame del provvedimento svoltosi presso la Commissione di merito, con la configurazione della dipendenza da gioco d’azzardo come patologia definita, ma ritiene utile, in tale quadro, richiamare nel parere della XIV Commissioni due specifiche questioni: “La prima riguarda l’opportunità di prevedere forme di prelievo sui giochi d’azzardo online, con finalità di deterrenza di tale pratica. La seconda riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, il cui importo appare rilevante, e che dovrebbe ad avviso del suo gruppo essere anche garantita da una quota della raccolta dei proventi delle giocate”. Auspica che “le questioni richiamate, anche in considerazione dell’iter sostanzialmente condiviso del provvedimento, possano essere accolte nella proposta di parere che la relatrice formulerà.

Tea Albini (Pd) richiama in primo luogo la risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, che prevede che ciascuno Stato membro monitori i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo e adotti adeguate misure di contrasto. Tale invito non sembra tuttavia in linea né con le norme di copertura recate dall’articolo 17, né con le campagne pubblicitarie che invitano al gioco diffuse in televisione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esprime infatti perplessità sulla tipologia di prelievo ipotizzato nel citato articolo, di tipo erariale sugli apparecchi da intrattenimento – categoria che non appare peraltro di facile individuazione – e che dovrebbe inoltre essere determinata con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia, con procedure lunghe e complesse. Occorre pertanto a suo avviso accennare nel parere ai profili problematici delle norme di copertura. Esprime invece una valutazione positiva circa l’introduzione, che può definirsi rivoluzionaria, della norma che stabilisce l’accesso agli apparecchi di intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online esclusivamente mediante l’utilizzo di tessera sanitaria, al fine di controllare l’accesso al gioco ai minori di età.

La relatrice Chiara Scuvera (Pd) si riserva, alla luce del dibattito svoltosi, di formulare una proposta di parere.

 

 

 

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