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Provincia di Trento: distanze di 300 metri e aumento Irap per locali con slot

30 agosto 2014 - 09:32

Il consigliere provinciale di Trento, Violetta Plotegher (Pd) ha presentato una disegno di legge per contrastare e prevenire il gioco d’azzardo patologico, dal titolo ‘Prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico’.

Scritto da Sara
Provincia di Trento: distanze di 300 metri e aumento Irap per locali con slot

 

 

Tra le misure previste ci sono le distanze dai luoghi sensibili di trecento metri per le sale da gioco. Salvo quanto previsto dalla normativa statale i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. La Provincia promuove le condizioni necessarie per istituire e gestire un marchio di responsabilità etica da attribuire agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

INCENTIVI E DISINCENTIVI - La Provincia può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano provinciale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco patologico.

A decorrere dal periodo d’imposta successivo all'entrata in vigore di questa legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,1 percento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui sono presenti apparecchi per il gioco lecito.

Per il perseguimento delle finalità di questa legge gli aiuti previsti dalla normativa provinciale a favore degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono concessi solo agli esercizi dove non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente s'impegni a non istallare tali apparecchi per un periodo stabilito dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale determina le modalità di attuazione di questo comma, compresi i casi di revoca del contributo in conseguenza della sua violazione.

PUBBLICITA’ - È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro che sfrutti vettori della Provincia o di enti strumentali della Provincia. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'uso della comunicazione istituzionale della Provincia o di enti strumentali della Provincia per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.

È vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia o di enti strumentali della Provincia che conduca a siti che permettono il gioco d’azzardo o che pubblicizzano il gioco d’azzardo. Le reti internet della Provincia o di enti strumentali della Provincia non consentono l’accesso a siti internet che permettono o pubblicizzano il gioco d’azzardo.

FORMAZIONE DEL PERSONALE - La Provincia, di concerto con i comuni, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, le associazioni di categoria e i gestori delle sale da gioco, promuove iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, anche per favorire la realizzazione dei test di verifica previsti dall’articolo 7, comma 1.

OSSERVATORIO - È istituito l'osservatorio provinciale sul fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo, quale organo di consulenza del Consiglio e della Giunta provinciale. Per quanto riguarda le disposizioni finanziare per l’attuazione della legge è previsto che “a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 una quota pari all'1,5 per cento delle somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e sui congegni indicati nell'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 è destinata alla prevenzione, informazione, formazione e alla riabilitazione dalla dipendenza da gioco d’azzardo”.

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