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Legge stabilità, relazione governo: “Ecco come e dove intervenire sul gioco”

24 ottobre 2014 - 09:58

La relazione illustrativa redatta dal governo sulla legge di Stabilità che, bollinata dalla Ragioneria dello Stato e firmata dal presidente Giorgio Napolitano, si accinge a iniziare il suo percorso parlamentare (il testo è stato infatti trasmesso alla Camera), si sofferma, doverosamente, sui commi da 20 a 25 dell’articolo 44, che riguardano disposizioni in tema di raccolta di gioco pubblico.

Scritto da Amr
Legge stabilità, relazione governo: “Ecco come e dove intervenire sul gioco”

 

LA RACCOLTA DI SCOMMESSE PARALLELA - Nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi:

- non sono collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate;

- non versano imposte all’erario sulla loro raccolta;

- non sono tenuti a sopportare oneri di concessione;

- possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato;

- offrono la possibilità di effettuate giochi on line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale;

- hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato;

- non hanno alcun onere, specie economico, conseguente alla attività di controllo e di sanzione tipica della amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato.

Tali operatori hanno avviato, e continuano a sviluppare, un ampio contenzioso in diverse sedi giudiziarie per giungere al risultato di essere, in Italia, i soli a poter offrire gioco in assenza di concessione, diversamente da quanto accade per tutte le altre imprese concorrenti che, invece, hanno da tempo accettato di offrire gioco, per conto dello Stato, sottomettendosi al rigido – ma proprio per questo protettivo, specie per la platea dei consumatori-giocatori – sistema di condizioni derivante dall’impianto regolatorio nazionale vigente in materia di offerta di gioco legale e sicuro.

L’INTERVENTO DELLA CJEU - La Corte di Giustizia UE, nel ribadire più volte che il regime concessorio nazionale non confligge con i principi del Trattato CE, ha ricordato che tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a “motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione in base a obiettivi legati, da un lato, “alla riduzione delle occasioni di gioco” e, dall'altro, “alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati” (cfr. Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, Cause riunite C- 72/10 e C-77/10).

Ciò posto, l’attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione” (così Cass. pen., Sez. III, 16.7.2012, n. 28413).

 

GLI OBIETTIVI PRIORITARI - Ebbene, nel ritenuto presupposto che non sia ormai più rinviabile – per il consistente dato dimensionale assunto nel tempo dal fenomeno riferito e per la più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d’età – un’azione diretta a porre un argine alle criticità rilevatesi, con lo schema di norma in esame – che si propone – si intendono introdurre disposizioni finalizzate a due prioritari obiettivi:

a) creare una “rete di garanzia”, per coloro che dovessero, anche inconsapevolmente, acquistare prodotti di gioco presso la rete degli esercenti privi di concessione dello Stato, non diversa da quella che già, da tempo, opera attraverso il sistema dei concessionari statali per la gestione della raccolta di gioco legale e sicuro;

b) ristabilire principi di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia privi, invece, di concessione statale, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

 

E COME REALIZZARLI - Con la disposizione di cui al comma 20, in sintesi, si vuole estendere ai soggetti che operano de facto come una rete parallela – e più concorrenziale, giacchè non soggetta al vigente quadro regolatorio statale – rispetto a quella dei concessionari di Stato, un set (quanto meno minimo) di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse), tra l’altro integrando nei riguardi di tali soggetti la portata del divieto di installare (presso tali luoghi di raccolta privi di concessione) apparecchi da intrattenimento della tipologia Awp e Vlt, prevedendo misure che favoriscano la emersione ed individuazione dei centri di raccolta di gioco senza concessione (i quali attualmente spesso si confondono, anche per la compresenza in essi di vendita commerciale generalista) ed introducendo un sistema di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta unica sulle scommesse – dato che tali esercizi neppure assolvono l’imposta sul gioco, giacchè non concessionari di Stato – di natura necessariamente forfetaria, dato che questi operatori non sono evidentemente collegati al totalizzatore nazionale (dove, come già detto, tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate).

 

LA LOTTA AL MATCH FIXING - Il set di nuove disposizioni, tra l’altro, punta altresì ad allargare – eminentemente per motivi di ordine pubblico e sicurezza – il reticolo delle opportunità, per lo Stato, di intercettare e contrastare un fenomeno sempre avvertito, anche in sede comunitaria: quello del c.d. match fixing.

 

I SOGGETTI DESTINATARI - Procedendo partitamente all’esame delle diverse componenti dello schema di norma, in disparte l’enunciato contenuto nella sua alinea, che vale altresì ad identificare il novero dei soggetti cui in concreto le disposizioni troveranno applicazione, si osserva che:

1) con la lettera a) viene previsto che gli obblighi previsti dalla normativa in materia di “antiriciclaggio”, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano l’attività di offerta di gioco, specie di scommesse, in mancanza di concessione statale.

Infatti, l’articolo 10 del citato decreto prevede che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14”. Tale ultima disposizione (v. lettere e) ed e-bis) si riferisce, tra l’altro, agli “operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (…):

“e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli];

e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Poiché la lettera e-bis) fa espresso riferimento ai “soggetti in possesso delle concessioni”, con la nuova disposizione si vogliono estendere espressamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio anche da coloro che offrono in Italia gioco, in particolare scommesse, pur in mancanza di una concessione di Stato.

2) con la lettera b) si intende, oltre che eliminare un ingiustificato vantaggio competitivo di cui godono coloro che operano senza concessione statale, puntare a garantire la platea dei giocatori dai rischi di un’offerta di gioco del tutto incontrollata.

 

IL PALINSESTO UFFICIALE - In Italia, infatti, gli eventi sui quali è possibile scommettere sono solo quelli inseriti in un “palinsesto” ufficiale, valido per tutti i concessionari di Stato, nonché in palinsesti c.d. “complementari” predisposti dai singoli concessionari e tuttavia sottoposto alla vigilanza dell’amministrazione concedente per assicurare il rispetto anche di una serie di “valori”, quali quelli di natura sociale, familiare, religiosa, di costume.

Chi, invece, opera senza concessione può permettersi – a tutta evidenza – di scegliere gli eventi in totale autonomia e libertà, inserendo nel proprio palinsesto qualunque evento, senza alcuna forma di controllo statale. Tale situazione, oltre quindi determinare un ingiusto vantaggio competitivo proprio a coloro che operano senza concessione, non può affatto escludere che si consenta di scommettere anche su eventi contrari al buon costume, all’ordine pubblico o che possono offendere sentimenti religiosi o altri livelli di sensibilità.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende porre un freno a ciò che, oggi, è frutto di una vera e propria lacuna, imponendo a tutti coloro che offrono scommesse sul territorio dello Stato il dovere di attenersi, nella scelta degli eventi oggetto del gioco, solo a quelli che derivano dal rispetto di determinati standard.

3) con la lettera c) si intende colmare un’altra lacuna.

Nel circuito dei concessionari le scommesse possono essere accettate entro un determinato limite, costituito dall’importo complessivo della vincita teorica. In particolare, è previsto il divieto di accettare giocate se la vincita eventuale supera l’importo di euro diecimila.

Ora, anche questo limite deve poter valere per coloro che operano senza concessione nazionale. Ciò per una intuibile serie di ragioni positive, non ultima quella di perseguire possibili forme di ripulitura, attraverso vincite fittizie, di denaro proveniente da fonti non chiare o lecite.

4) con la lettera d) si prevede espressamente l’applicabilità, agli operatori senza concessione, delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. “Decreto Balduzzi”).

La prima delle disposizioni citate prevede l’obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Peraltro, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

 

IL GIOCO RESPONSABILE - Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì riportate su apposite targhe esposte nei punti di vendita. I gestori di sale da gioco e di esercizi della rete in concessione, in cui vi sia anche offerta di scommesse, sono poi tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gap.

Il comma 8 del citato articolo 7, fermo restando il divieto di gioco per i minori (di cui all’articolo 24, commi da 20 a 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce il divieto di ingresso, per i minori, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Il titolare dell'esercizio deve inoltre identificare la persona verosimilmente minore di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Queste disposizioni, per come già vigenti, sono certamente suscettibili di applicazione anche nei riguardi degli esercizi in cui, per quanto in assenza di concessione, si offre gioco con vincite in denaro.

Per questo la disposizione in commento – per chiarezza ed a scanso di residui dubbi – è compilata in modo tale da ribadire sostanzialmente la persistenza applicativa delle norme innanzi citate, a tutto vantaggio della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, a partire dai minori d’età.

 

LE COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA’ - 5) con la lettera e) prevede l’obbligo, per il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta in cui si offrono scommesse in mancanza di concessione di comunicare, entro sette giorni, l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di Pubblica sicurezza, con i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività. Per i punti di vendita già in essere, l’obbligo deve essere adempiuto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, i soggetti che offrono scommesse al pubblico hanno l’obbligo di presentare all’Amministrazione una dichiarazione di inizio attività, nonché l’obbligo di richiedere all’Autorità di pubblica sicurezza il rilascio della licenza di Polizia.

In questo modo, l’Autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell’ubicazione dell’esercizio ove viene svolta l’attività, nonché dei dati anagrafici del titolare, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, sia preventivi sia durante la gestione, considerata la particolarità e delicatezza dell’attività ivi svolta.

I soggetti che agiscono nel settore in esame privi di concessione e, quindi, di autorizzazione di polizia, non dichiarano ad alcuno né l’inizio dell’attività né l’ubicazione dell’esercizio né il soggetto titolare del medesimo, impedendo, quindi, alle autorità di pubblica sicurezza di poter conoscere tali notizie indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed utili anche per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La norma in esame prevede l’obbligo di fornire l’ubicazione dell’esercizio in cui viene svolta l’attività ed i dati anagrafici del relativo titolare al soggetto proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario.

 

IL DIVIETO DI SLOT E VLT - 6) con la lettera f) si intende superare un problema che appare rilevante.

Nei riguardi degli esercizi in cui si offrono scommesse in assenza di concessione è già operante il divieto di installazione di Awp e Vlt (apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), Tulps).

Tuttavia, a causa di un contenzioso avviato dai titolari di tali esercizi, l’effettività del divieto è posta seriamente a rischio. L’occasione della norma in esame vuole essere, dunque, anche opportunità per ribadire la persistenza di tale divieto. Innovativa è invece la previsione – al fine di corroborare e sostenere l’effettività di detto divieto – per cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deve cancellare i titolari di esercizi che offrono gioco con vincite in denaro, senza concessione, dall’elenco (assolutamente generale) degli esercenti che, invece, detti apparecchi possono installare, giacché comunque ascrivibili alla rete statale di raccolta del gioco.

 

L’IMPOSTA UNICA - 7) quanto alla lettera g) della norma in rassegna, si osserva che l’ordinamento nazionale, quanto meno per attenuare gli effetti della concorrenza della rete di offerta di gioco parallela rispetto a quella ufficiale, con l’articolo 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha introdotto disposizioni volte stabilire che anche gli operatori di detta rete parallela sono tenuti ad assolvere l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.

Questa disciplina – oltre a dimostrarsi gravata di adempimenti amministrativi anche per i soggetti passivi dell’imposta – tuttavia non risulta particolarmente efficiente per una tipologia di soggetti (che pure devono essere contribuenti) quali quelli cui l’attuale schema di norma è rivolto.

Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.

La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal partner tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all’estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

 

LA BASE IMPONIBILE - Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta.

In particolare:

- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell’accertamento (ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);

- ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:

- la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);

- la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;

la stessa media non tiene inoltre conto dell’ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (il c.d. “palinsesto ufficiale”, compreso quello c.d. “complementare”), eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati;

- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza.

Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla “media” pari al triplo di questa.

I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di “palinsesto”, sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale.

Per quanto riguarda l’aliquota applicabile, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all’8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.

Si evidenzia, da un lato, che l’aliquota dell’8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall’altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.

 

LE SANZIONI - 8) con la lettera h), infine, si prevedono le sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f). Quanto alle lettere a) e g) non occorre individuare sanzioni giacché i sistemi legali vigenti, richiamati dalle fattispecie in esse contemplate, già sono dotate di propri apparati sanzionatori.

 

IL PAYOUT E IL PREU - Il comma 21 dispone una riduzione a decorrere dal 1° aprile 2015, rispetto alla legislazione vigente, della percentuale di restituzione in vincita (c.d. payout) per il gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (c.d. Awp) in misura pari a 4 punti percentuali. Simmetricamente, tenuto conto del rapporto strutturale che intercorre tra payout e imposizione fiscale sul gioco in argomento, l’aliquota di imposizione viene elevata al 17 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l’incremento dell’aliquota di imposizione è pari a 4,3 punti percentuali.

Relativamente, invece, al gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 (c.d. Vlt) la riduzione della percentuale di restituzione in vincita (c.d. payout) è stabilita in 4 punti percentuali. Simmetricamente, per quanto già detto, l’aliquota di imposizione viene elevata al 9 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l’incremento dell’aliquota di imposizione è pari a 4 punti percentuali.

Il comma 22 dispone che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell’esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

GLI APPARECCHI NON COLLEGATI - Il fenomeno degli apparecchi non collegati alla rete dello Stato si è, negli ultimi tempi, diffuso in modo particolare, come risulta dalle indagini della Guardia di finanza. Ciò è fonte di notevoli pericoli sociali, dell’ordine pubblico e della fede pubblica, non essendo l’Amministrazione in grado di verificare le regole di base in ordine alla periodicità ed entità delle vincite, le somme che possono essere giocate, il rispetto delle norme poste a salvaguardia dei minori di età e dei soggetti più deboli. Inoltre, com’è ovvio, poiché il gioco avviene al di fuori del circuito regolare, i relativi introiti sfuggono totalmente al Fisco, con conseguente danno per l’Erario.

La disposizione in esame si applica sia al gioco effettuato mediante gli apparecchi Awp (articolo 110, comma 6, lettera a), Tulps), che risultino non collegati alla rete telematica dello Stato o siano privi di nulla osta oppure manomessi o alterati, sia ogni altro tipo di apparecchio che consente comunque l’esercizio del gioco con vincite in denaro (come ad esempio i c.d. “videopoker”), sia gli apparecchi che consentono il collegamento telematico con siti di gioco irregolari (c.d. “punti com”) o anche con siti regolari nelle ipotesi in cui ciò non sia consentito. Si tratta, in questi ultimi casi, dei c.d. “Totem”, cioè dispositivi mediante i quali l’esercente consente ai clienti il collegamento con siti di gioco (in prevalenza “punti com”), per effettuare giocate al di fuori del canale regolare.

Tali fenomeni, come si diceva, da un lato configurano violazione di precise disposizioni, dall’altro consentono il gioco con vincite in denaro in totale evasione d’imposta.

La disposizione di cui al comma 23, quindi, nei casi di specie, essendo impossibile verificare la raccolta effettiva, trattandosi di apparecchi o dispositivi non collegati alla rete telematica dello Stato, stabilisce un importo giornaliero di raccolta, determinato in modo forfetario, sulla cui base determinare l’imposta dovuta, a seconda della tipologia di apparecchio utilizzato.

In particolare, la raccolta del gioco mediante gli apparecchi Awp è soggetta al Preu (applicabile agli apparecchi regolari) calcolato su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500.

In ordine alla determinazione di tale imponibile, si precisa che l’articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, prevede che gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per i predetti apparecchi da divertimento ed intrattenimento, per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, determinando induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti direttoriali.

Il decreto direttoriale in vigore, modificato dall’articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede che tale base imponibile sia pari ad euro 560 per ogni giornata lavorativa.

La norma in esame, superando il rinvio ai decreti direttoriali, prevede l’aumento della base imponibile forfetaria, in relazione alla quale si determina l’imposta dovuta allo Stato, aumentando l’importo di 560 euro fino a 1500 euro, per ogni apparecchio, in considerazione del carattere assai insidioso del fenomeno indicato e della circostanza che le somme introitate non possono in nessun modo essere verificate.

La disposizione, inoltre, prevede che qualora non sia possibile determinare il periodo in cui gli apparecchi irregolari hanno prodotto gioco, si presume che gli stessi siano stati impiegati per un anno, salvo la prova contraria da parte del trasgressore (comma 24).

 

I TOTEM - Per quanto riguarda le apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio, si precisa che l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, sancisce che, fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

La disposizione, però, non prevede alcuna sanzione amministrativa nel caso di violazione di tale precetto.

Con la disposizione di cui al comma 25 viene colmata questa lacuna prevedendo la sanzione amministrativa in misura fissa, di euro ventimila, considerata la potenziale dannosità dell’illecito, posto che le apparecchiature di cui sopra possono essere utilizzate anche da soggetti minorenni, comunque senza alcun controllo e con posta di gioco anche illimitata.

Tali dispositivi, peraltro, si pongono in concorrenza sleale con i concessionari dello Stato ed offrono la possibilità di fruire di diversi giochi, senza alcun pagamento di imposte. Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è emerso, infatti, che i predetti dispositivi illeciti offrono prevalentemente modalità di gioco assimilabili a quelle praticabili mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

La norma in esame quindi, simmetricamente a quanto previsto per le Awp irregolari, prevede che la base imponibile sia determinata induttivamente. Tuttavia, trattandosi di gioco illecito effettuato essenzialmente con modalità on line, la norma prevede, come per il gioco a distanza regolare, l’applicazione dell’imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con aliquota al 3 per cento.

Come per le Awp irregolari, si prevede inoltre la presunzione di utilizzo per un anno, salvo prova contraria da parte del trasgressore.

Con il comma 25, inoltre, s’introduce la previsione della confisca degli apparecchi irregolari in questione, con conseguente loro asporto da parte dell’Amministrazione per avviarli a distruzione. Nei casi in cui non è possibile procedere all’asporto, la distruzione degli apparecchi resta dovere del trasgressore, che deve procedervi a sua cura e spese entro massimo dieci giorni. Anche per prova dell’avvenuta distruzione è previsto che il trasgressore deve consegnare all’Amministrazione la scheda madre dell’Awp confiscata o l’hardware di funzionamento in ogni altro caso. In caso di inottemperanza, duecento euro sono la sanzione per ogni giorno di ritardo.

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