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Stabilità: in aula alla Camera il 24 novembre, occhi puntati sul gioco

30 ottobre 2014 - 10:53

La legge di Stabilità, che prevede un ritocco del Preu per slot machine e Vlt di 4 punti percentuali per ognuno, approderà nell'Aula della Camera il prossimo 24 novembre. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, assicurando che alle commissioni di merito saranno affidati spazi congrui per la discussione del testo.

Scritto da Sm
Stabilità: in aula alla Camera il 24 novembre, occhi puntati sul gioco

 

Nell'articolo 14 della Legge di stabilità, dedicato al “contrasto della ludopatia”, viene prevista “Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN di cui all’articolo 39, comma 2, a decorrere dall’anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo”. Alla ripartizione dell’importo si provvederò annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
In questo modo, dunque, verrebbe garantito il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) tra i quali è stato inserito dalla precedente Legge Balduzzi anche il gioco patologico.

L'AUMENTO DEL PREU E LE ALTRE MISURE - La parte più rilevante di interesse per gli operatori del gioco pubblico è tuttavia inserita nel Titolo V della manovra, dedicato al "Contrasto all’evasione e misure aggiuntive" e in particolare al comma 20 dell'Articolo 44, dedicato al "Contrasto all’evasione e altre misure". Nel testo di legge come “In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all’attuazione della delega legislativa”, vengono inseriti una serie di nuovi obblighi e divieti anche “per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonchè in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi del titolare dell’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli”.
In particolare, “A decorrere dal 1° aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:
a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 gigno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;
b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all’81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento”.
Inoltre, “le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell’esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.


CONTRASTO A EVASIONE NEL GIOCO - E ancora: “Il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto regio decreto n. 773 del 1931, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, in ragione di un’aliquota di prelievo del tre per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio”.
In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’apparecchio.
Infine, per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell’esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell’imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventimila. L’apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l’asporto da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di Polizia che procede, il titolare dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna alla Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell’esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecento per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell’apparecchio".

 

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