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Umbria: ecco il testo della legge sul Gap, As.Tro "Delega fiscale risolverà tutte le differenze"

20 novembre 2014 - 16:22

La legge regionale dell'Umbria sul gioco patologico, approvata lo scorso 14 novembre è in fase di promulgazione e tra una decina di giorni dovrebbe essere pubblicata sul Bollettino Regionale, anche se ai fini dell'operatività economica delle imprese di settore, i divieti di installazione degli apparecchi da gioco lecito non sono suscettibili di immediata individuazione. Bisognerà infatti attendere che ogni Comune (con quale atto e con quale procedura amministrativa non è dato saperlo), stabilisca il proprio distanziometro metrico, realizzando così la più eccentrica delle realtà italiane, ovvero il ritorno a quel medioevo in cui 'la legge' cambia di città in città.

Scritto da Sm
Umbria: ecco il testo della legge sul Gap, As.Tro "Delega fiscale risolverà tutte le differenze"

 

I PUNTI PRINCIPALI - Viene istituito il marchio regionale 'No slot', rilasciato a cura dei comuni; la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi per il gioco lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco; a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, l'aliquota Irap è ridotta dello 0,92% a favore dei soggetti che conseguino il marchio No slot entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione; dal primo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi per il gioco lecito sono soggetti all'aliquota Irap aumentata dello 0,92%; è vietata l'apertura delle sale da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza determinata dai comuni entro il limite massimo di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario, luoghi di culto, centri socio ricreativi e sportivI, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani; i comuni possono individuare altri luoghi sensibili; è vietata la pubblicità relativa all'apertura all'esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l'articolo 7.

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI - Secondo l'associazione As.Tro "l'annuncio recentemente ripreso dai media, circa il verosimile varo della legge delega fiscale entro la fine dell'anno, potrebbe risparmiare al territorio umbro la non esaltante prospettiva di impegnare le Amministrazioni Comunali in cervellotiche disquisizioni metriche, magari lasciandole libere di provvedere ai gravosi compiti che oggi i Comuni devono assolvere con sempre meno risorse. 

La legge statale, infatti, statuisce lo 'straordinario' principio secondo il quale la normativa sul gioco dello 'Stato' debba essere identica su tutto il 'territorio nazionale', basandosi verosimilmente sul fatto che l'attività di impresa costituzionalmente garantita al pari del diritto alla salute non siano suscettibili di 'variazioni' da città a città".

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