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Ctd e Stabilità, Sks365: “Sanatoria un salto nel buio”

31 dicembre 2014 - 11:03

Entrerà in vigore domani la legge di Stabilità 2015 e a tale proposito, dopo Stanleybet, anche Sks365 commenta le disposizioni sui Ctd e i bookmaker che essa contiene. Un commento che scaturisce dall’analisi chiesta dal bookie agli avvocati Angela Gemma e Marco Tronci, già impegnati nella difesa dei Ctd, del testo e delle possibili conseguenze.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd e Stabilità, Sks365: “Sanatoria un salto nel buio”

 

Secondo l’analisi dei due legali, quello che viene definito “il nuovo, moderno e sofisticato mercato delle indulgenze (tecnicamente definito regolamentazione e sconfessato nella sua reale consistenza dalle previsioni di incasso presenti nella relazione accompagnatoria), al di là della convenienza economica della scelta da valutare quantificando l'importo dovuto per la regolarizzazione fiscale, presenta diversi profili di criticità per i Ctd che intendano aderirvi. Ed infatti, in assenza del regolamento di attuazione e del disciplinare potrebbe ben verificarsi il caso di pagamento dell'obolo (ovvero del prezzo dell'indulgenza) senza tuttavia essere sicuri di salvarsi dalle fiamme dell'inferno.

 

SALTO NEL BUIO - È evidente che l'adesione alla cosiddetta regolarizzazione ad oggi ed in assenza dei qualsiasi indicazione circa il disciplinare da sottoscrivere e che Adm dovrà rendere disponibile comporti per il Ctd un vero salto nel buio. Il contratto o disciplinare che dovrà sottoscrivere il centro non sarà infatti a sua disposizione entro il 31 gennaio 2015. Dalla lettura della norma, poi non è chiaro se la licenza che la Questura dovrebbe rilasciare a seguito dell'invio da parte di Adm della documentazione allegata alla domanda di regolarizzazione, possa essere negata qualora sia in corso un procedimento penale nei confronti del Centro proprio per violazione della normativa concessoria pregressa. In tal ipotesi il Centro non solo perderebbe l'obolo versato senza essere assolto dai propri peccati originali, ma dovrà chiudere l'attività e versare le tasse arretrate.

 

EFFETTO RETROATTIVO? - Infine non appare chiaro che se l'adesione alla regolarizzazione comporterà l'estinzione dei procedimenti penali in corso a carico dei Ctd aderenti. Il testo esaminato rivela in primis la scarsa conoscenza (per non dire palese ignoranza) della fattispecie trattata da parte del redattore del disegno di legge in quanto i Ctd, procedendo a richiedere la licenza ex art. 88 Tulps, hanno già adempiuto all'incombente, rendendo nota la propria attività alle forze dell'ordine. In ogni caso considerato che il mancato invio della comunicazione comporta la chiusura dell'esercizio, in via prudenziale appare opportuno di porre in essere l'incombente entro il 7 gennaio 2015, inoltrando la comunicazione prevista dalla Legge di Stabilità alle Questure. Del resto vi è da dire che, presentando la comunicazione la Questura può disporre la chiusura dell'attività, soltanto nel caso in cui vengano a mancare in capo al Ctd i requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

 

IL PALINSESTO COMPLEMENTARE - Per quanto riguarda, poi, l'obbligo di attenersi al palinsesto predisposto dall'Amministrazione, la normativa appare chiaramente discriminatoria, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 41 cost. poiché annulla le capacità imprenditoriali degli operatori, costituendo un ingiustificato limite all'iniziativa economica privata, comunque irragionevole e sproporzionato, rispetto agli obiettivi di tutela dell'ordine pubblico e del consumatore asseritamente perseguiti.

 

PROVVEDIMENTO DISCRIMINATORIO - Si potrà comunque instare per la disapplicazione della normativa in quanto, esclude una libera, sana ed equa concorrenza tra gli operatori nel mercato italiano delle scommesse e tutto ciò a danno dell'utente, al quale è inibito l'accesso a servizi e prodotti migliori. Inoltre, poichè la disposizione si applica esclusivamente ai centri collegati con bookmaker esteri ‘non redenti’, è lampante la evidente natura discriminatoria del provvedimento ed il suo contrasto tra l'altro con gli artt. 3 e 41 Cost.: la limitazione alla libertà di impresa e di prestazione di servizi contenuta nel quadro normativo oggi all'esame del Parlamento non risulta, infatti, giustificabile e proporzionata allo scopo perseguito, soprattutto quando la stessa norma consente l'attività dei Ctd qualora il titolare non abbia precedenti di polizia e versi l'imposta unica nella misura prevista dalla disposizione in esame.

 

TUTELA DI ORDINE PUBBLICO - Da ultimo è opportuno soffermarsi su una riflessione di carattere generale. Giova ricordare che le disposizioni appena esaminate risultano animate dalla ratio legis di ‘… assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età’. Per quanto attiene alla posizione di Sks365 Gmbh, che è concessionaria, anche se per un solo punto, come noto, nei giudizi amministrativi, abbiamo rilevato che la Società ricorre all'utilizzo dello schema degli incaricati previsto dall'art. 88 Tulps al pari dei concessionari italiani e come sopra visto le norme di regolarizzazione confermano lo schema consentendo al Ctd redento di ‘affiliarsi’ ai concessionari italiani. Ebbene, considerato che la Finanziaria così facendo consente ai Ctd di operare come intermediari o incaricati dei concessionari senza la determinazione di un numero massimo di essi per ciascun concessionario, rende ancora più palese la discriminazione operata a carico degli operatori esteri”.

 

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