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Adm e incarichi dirigenziali, Padoan: "Intervento Corte costituzionale non pregiudica funzionalità Agenzia"

26 marzo 2015 - 09:04

Arriva la risposta anche del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, oltre che del sottosegretario all’economia Enrico Zanetti, in merito alle interrogazioni sulle problematiche relative alla dichiarazione d'illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali.

Scritto da Sm
Adm e incarichi dirigenziali, Padoan: "Intervento Corte costituzionale non pregiudica funzionalità Agenzia"

 

LA RISPOSTA DEL MINISTRO - “Con la sentenza n. 37 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma – sottolinea Padoan - di cui all’articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e disposizioni successive che ne hanno prorogato l’efficacia in base alle quali l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all’esito di procedure di interpello e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture volta a garantire un’efficace attribuzione delle misure di contrasto all’evasione. L’affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari, coerentemente con la legislazione all’epoca vigente, si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione della loro peculiarità e della loro attività spiccatamente operativa. Si pensi, nel caso dell’Agenzia delle dogane, al presidio dei maggiori aeroporti e porti nazionali, dei residui valichi di confine, dei principali snodi del sistema logistico nazionale e l’effettuazione di controlli a tutela del made in Italy, del patrimonio artistico, della salute e, nel caso dell’Agenzia delle entrate, all’attività di controllo e verifica nella lotta all’evasione fiscale e alla gestione del contenzioso tributario. L’intervento della Corte costituzionale non pregiudica, contrariamente a quanto paventato dagli onorevoli interroganti, la funzionalità dell’Agenzia che, come affermato dalla stessa Corte, non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all’istituto della delega anche a funzionari per l’adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto la stessa Corte costituzionale richiama la consolidata giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell’atto tributario, la provenienza dell’atto dall’ufficio in quanto idoneo ad esprimere all’esterno la volontà. Ciò risponde peraltro ai principi di buon andamento, di cui all’articolo 97 della Costituzione, di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell’azione amministrativa. Non si intravedono pertanto rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emesse, tanto meno possono ipotizzarsi vuoti di potere per il principio più volte affermato per cui occorre individuare in ogni momento un’autorità con la funzione di decidere e di provvedere. Quanto a future iniziative, ferma la necessità di tener conto dell’indicazione emersa dalla sentenza della Corte costituzionale, si stanno valutando soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all’operato delle Agenzie”.

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