L’emendamento prevede che venga istituito un numero verde regionale per orientare i pazienti e soprattutto i loro familiari, che i Sert si attivino in progetti di prevenzione, assistenza, recupero anche con il privato sociale, che i comuni possano decidere le distanze dai luoghi sensibili, gli orari di apertura del gioco d’azzardo, e che sia proibita la pubblicità, soprattutto quella istituzionale, anche delle vincite. Viene inoltre previsto l’aumento dell’Irap dello 0,2 percento per chi installa slot.
IL COMMENTO DI SINIGAGLIA – Per Claudio Sinigaglia, del Pd, si tratta “di un grande risultato. Dopo due anni portiamo a casa un importante provvedimento”. Anche in Campania alcune norme sul gioco patologico erano state inserite nella legge finanziaria regionale.
IL TESTO DELL’EMENDAMENTO - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (Gap)
1. La Regione promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
a) istituisce, un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l’accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all’insorgere di forme di dipendenza da gioco d’azzardo;
b) predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al Gap.
3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare:
a) possono individuare -definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica- la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso mancato rispetto della stessa;
b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi, e la relativa sanzione amministrativa in caso mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, e nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
d) vigilano sull’osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo e destinano i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
4. Le aziende ULSS, nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono, a livello sperimentale, iniziative nei confronti di soggetti affetti da Gap e patologie connesse ed in particolare:
a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da Gap, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;
b) forniscono alle persone affette da Gap uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;
c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da Gap;
d) predispongono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo
5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
6. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:
a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo di cui al comma 4, lettera d);
b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all’esterno e all’interno dei locali le eventuali vincite conseguite.
7. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 10.000,00 euro; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 446/1997 maggiorata dello 0,2%.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.