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De Biasi (Commissione Salute): ‘Indispensabile la riforma del gioco pubblico’

09 luglio 2015 - 08:32

Roma - “Abbiamo deciso di riproporre in aula il tema della riforma dei giochi perché continuiamo a ritenerlo un passo fondamentale che deve essere compiuto”.

Scritto da Ac
De Biasi (Commissione Salute): ‘Indispensabile la riforma del gioco pubblico’

A parlare è la senatrice del Partito Democratico Emilia De Biasi, co-firmataria del Disegno di legge di riordino del settore depositato ieri in Senato per rispolverare i lavori effettuati negli ultimi mesi dalle Camere e dal governo. “Credo sia indispensabile una adeguata regolazione del sistema del gioco lecito – aggiunge - la lotta al gioco illegale e tutti gli altri temi che l’articolo 14 della legge delega si era prefissato di affrontare, con particolare riguardo agli elementi di prevenzione e di tutela della salute pubblica pensando alle dipendenze che possono essere generate da questa attività”.


Per questa ragione la presidente della Commissione Salute del Senato, auspica “di poter riprendere la discussione su questi temi facendo in modo di far sposare a questo Disegno di legge anche le altre questioni che riguardano da vicino l’ambito della salute”, quale competenza diretta della sua commissione. “Quello che è indubbio - sottolinea con forza De Biasi - è che non abbiamo certo presentato questa proposta di legge come atto dimostrativo ma perché intendiamo far ripartire il tavolo di riforme del settore, dopo il grande lavoro che è stato fatto in questi ultimi mesi e tenendo conto della palese necessità di intervento. Non intendiamo stare con le mani in mano e siamo fiduciosi di portare a termine questo obiettivo”.

OBIETTIVI DEL DDL – Come anticipato ieri da GiocoNews.it, che ha svelato il testo della proposta in anteprima, l’obiettivo del Ddl è quello “della uniformità e della chiarezza regolatoria, nonché della competitività, concorrenzialità ed affidabilità del mercato. La disciplina dei giochi pubblici è improntata, in particolare, alla salvaguardia dei seguenti obiettivi: tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza; prevenzione, contrasto e repressione dell’attività di gioco non regolare e non autorizzato, e pertanto illegale; prevenzione, contrasto e repressione delle attività di riciclaggio, come definite dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; tracciabilità dei flussi finanziari relativi al gioco; sicurezza del gioco, nonchè trasparenza della offerta di gioco e delle sue regole; tutela dei minori di età e delle fasce sociali deboli; tutela del giocatore; raccolta dei dati del gioco pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; unitarietà e uniformità, sull’intero territorio nazionale, della organizzazione e gestione della rete di offerta di gioco pubblico; tutela dell’affidamento dei concessionari e degli ulteriori soggetti che, nell’ambito della organizzazione delle reti dei concessionari, operano sotto la loro responsabilità; tutela della concorrenza; non discriminazione. Fuori dai casi di sanzione penale ovvero di sanzione amministrativa tributaria, nell’ambito dei rapporti tra lo Stato, i concessionari e i soggetti che operano sotto la loro responsabilità, le sanzioni di natura patrimoniale sono costituite, di norma, da sanzioni amministrative ovvero da penali convenzionali.

GLI ENTI LOCALI - Le Regioni a statuto ordinario, nell’ambito delle competenze loro riconosciute, regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in esso contenute. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono analogamente, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge. Gli Enti locali provvedono, nell’ambito delle competenze loro riconosciute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dalla presente legge. Stato, Regioni ed Enti locali, ferme le rispettive attribuzioni in materia legislativa e regolamentare, operano in materia di giochi pubblici in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi.

 

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