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Camera, dossier del Servizio Studi su Stabilità: tutte le norme sul gioco

24 novembre 2015 - 12:22

Ecco nel dettaglio tutte le misure sul gioco presenti nel dossier del Servizio Studi e Bilancio della Camera sulla Stabilità

Scritto da Redazione GiocoNews
Camera, dossier del Servizio Studi su Stabilità: tutte le norme sul gioco

 

 

"Dieci milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Mibact, a decorrere dal 2016, al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali". E' questa una delle misure sul gioco presenti nel dossier del Servizio Studi e Bilancio della Camera sulla Stabilità.


IL GIOCO DEL LOTTO - In particolare, "la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Mibact in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401). La Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 sottolineava la progressiva riduzione delle risorse provenienti dai giochi del lotto destinate al Mibact, passate da € 47,7 mln nel 2011 ad € 22,6 mln nel 2014.

Al riguardo si ricorda che l’art. 3, co. 83, della L. 662/1996, prevedendo la definizione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, ha disposto che ogni anno fosse riservata al Ministero per i beni culturali e ambientali, con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio precedente, una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione infrasettimanale, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. In seguito, l’art. 2, co. 615, della L. 244/2007 ha previsto che, dal 2008, non si sarebbe più dato luogo alla riassegnazione di alcune somme - fra le quali quelle di cui all’art. 3, co. 83, della L. 662/1996 – versate all’entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 2015 la legge di stabilità 2015 ha destinato al Fondo 150 milioni di euro ricavabili dalle disposizioni in materia di giochi introdotte dai commi 643-650 (comma 652); tali risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro, ha ridotto l’autorizzazione di spesa di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 716)".
 
PREU SLOT E VLT - La Relazione tecnica stima che dall’aumento del Preu per entrambi gli apparecchi di gioco dovrebbe derivare l’aumento di gettito di 600 milioni di euro annui. La Rt precisa, inoltre, che il maggior onere fiscale inciderebbe sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti) e non sarebbe traslabile sui giocatori, in quanto la percentuale di pay out (somme da restituire in vincite) è fissata dalla Legge.
 
SANATORIA CTD - "L’adesione alla procedura di emersione consentirebbe (qualora il bando di gara dovesse prevedere una clausola in tal senso) a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti. Ai sensi dell’alinea del comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, sono destinatari della possibile regolarizzazione in parola quei soggetti che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La legislazione vigente, in considerazione del fatto che il contratto di gioco perfezionato in Italia è regolato dalla legislazione nazionale, prevede la possibilità per i titolari dell’esercizio e del punto di raccolta non collegati di regolarizzare la propria posizione, presentando, entro la data del 31 gennaio 2015 - che diventa il 31 gennaio 2016 sulla base della disposizione in esame - una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché di collegamento. al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, ed effettuando un versamento di euro 10.000.Si evidenzia che la Relazione tecnica in relazione alla descritta proroga non ascrive alcun effetto finanziario, ritenendo che la procedura presenti le stesse caratteristiche che hanno condotto ad un risultato inferiore alle attese per quanto riguarda la regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità dello scorso anno: rispetto alla stima di 3.500 aderenti (attivi da almeno 4 anni), hanno effettivamente aderito 2.200 soggetti operanti da uno o due anni. La mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa 2/3 della platea deriva principalmente da due ragioni: il costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto "per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento"; la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016. Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve: i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di li a pochi mesi, la partecipazione alla gara", si legge nel dossier a proposito della regolarizzazione per emersione dei centri trasmissione dati.
 
STABILE ORGANIZZAZIONE SOGGETTO ESTERO - "Si ricorda che il d.lgs. n. 231/2007 contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 di detto decreto legislativo elencano gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria: banche; Poste Italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (Sim); società di gestione del risparmio (Sgr); società di investimento a capitale variabile (Sicav); imprese di assicurazione; agenti di cambio; società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo; società fiduciarie; succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa depositi e prestiti S.p.A; soggetti abilitati al microcredito; confidi; soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta. Entrate nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 231/2007, ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Il contribuente, a norma del comma 530, può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n.212/2000, qualora intenda dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.Si rammenta che ci si riferisce alla possibilità del contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (si ricorda che tale nuova forma di interpello disapplicativo è stata prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs 24 settembre 2015, n. 156)".
 
IL GIOCO DEL BINGO - Il comma 533 riguarda il gioco del Bingo: attraverso la novella dell'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147/2013, sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l'inserimento della lettera d-bis, riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato. L'espunzione della possibilità di rinnovare la concessione appare coerente con il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite - ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza - secondo procedure di selezione concorrenziale. La relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadrà nel corso del 2016. La Relazione tecnica stima un gettito di 73,5 milioni di euro per il solo anno 2016.
 

IL GIOCO ONLINE - Il comma 534 disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. La Relazione tecnica stima un gettito di 24 milioni di euro per il solo anno 2016. Il comma 535 sopprime il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220. Si tratta di uno degli obblighi ai quali sono tenuti i concessionari dell'esercizio e della raccolta attraverso rete fisica e riguarda la cessione non onerosa della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia delle dogane e dei monopoli all'atto della scadenza del termine di durata della concessione. Tale previsione - come ricorda la relazione illustrativa - era stata a suo tempo introdotta per evitare il rischio che alla cessazione della raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale potesse far seguito, da parte dell’impresa cessata ma dotata ancora dell'adeguata strumentazione materiale, un'offerta di gioco non regolare. La Corte di Giustizia dovrebbe pronunciarsi sul punto nei primi mesi del 2016, dal momento che la Corte di Cassazione ha sollevato in merito un dubbio di compatibilità con il diritto europeo. Oltre a ciò, sono emerse difficoltà oggettive ai fini della concreta attivazione del vincolo, soprattutto nei confronti di eventuali operatori stranieri.
 

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