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Stabilità: in Commissione Finanze al via esame anche sui giochi

25 novembre 2015 - 08:47

In Commissione Finanze della Camera inizia l'esame della legge di Stabilità 2016: occhi puntati sul gioco.

Scritto da Sm
Stabilità: in Commissione Finanze al via esame anche sui giochi

Al via l’esame in Commissione Finanze della Camera della legge di Stabilità 2016 e del relativo documento di Bilancio. “Si registrano maggiori entrate principalmente da due misure, costituite dall’aumento del carico fiscale sui giochi e dalla norma sui redditi e patrimoni detenuti all’estero (voluntary disclosure), per circa 3,1 miliardi nel 2016”, sottolinea il relatore Michele Pelillo (Pd), illustrando il provvedimento.

 

GLI APPARECCHI DA GIOCO - I commi da 524 a 535 contengono disposizioni di varia natura in materia di giochi pubblici. “In particolare, è stabilito l’aumento del prelievo erariale unico (Preu) relativo a newslot (dal 13 al 15 per cento) e videolottery terminal – Vlt (dal 5 al 5,5 percento) nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta online di scommesse non autorizzati. Viene individuata una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (cosiddetti Ctd), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza. Il comma 524 incrementa, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il Preu dall’attuale 13 per cento al 15 percento con riferimento all’ammontare delle somme giocate attraverso le cosiddette new slot o Awp di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931 (Tulps). Il comma 525, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, incrementa il Preu dall’attuale 5 percento al 5,5 percento con riferimento all’ammontare delle somme giocate attraverso le cosiddette Videolotteries Terminal o Vlt, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del Tulps. Il comma 526, novellando i commi 643 e 644 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, proroga fino al 31 gennaio 2016 la cosiddetta regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta online delle scommesse non autorizzati, il cui procedimento è definito dell’articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190 del 2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni procedurali finalizzate alla regolarizzazione stessa”.

LE SCOMMESSE - Il comma 527 individua una procedura per accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati, il quale viene assoggettato ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento (ai sensi del comma 529). “In particolare, qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati (quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi), e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del Tuir. In merito segnala come la relazione illustrativa allegata al disegno di legge originario spieghi che il richiamo alla stabile organizzazione, espressione con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato, è volto a facilitare nel concreto l’intercettazione degli introiti dei centri trasmissione dati. In base al comma 528, nel caso in cui, all’esito del contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute. Il comma 529 stabilisce che a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 percento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Il contribuente, a norma del comma 530, può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora intenda dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti. Il comma 531 definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al bando di gara scommesse: per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1o maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse”. Inoltre “come affermato nella relazione governativa, tutte le concessioni per le scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016. Dovranno essere rispettati i seguenti criteri: durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è accessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; base d’asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato. La Relazione tecnica stima un gettito di 410 milioni di euro per il solo anno 2016. Il comma 532 interviene sull’articolo 12, comma 2, della legge n. 383 del 2001, sostituendone il quarto periodo, al fine di disporre che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
BINGO - Il comma 533 riguarda il gioco del Bingo: attraverso la novella dell’articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147 del 2013, sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l’inserimento della lettera d-bis), riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato. La relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadrà nel corso del 2016. La Relazione tecnica stima un gettito di 73,5 milioni di euro per il solo anno 2016. Illustra quindi il comma 534, il quale disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. La Relazione tecnica stima un gettito di 24 milioni di euro per il solo anno 2016. Il comma 535 sopprime il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010. Segnala come si tratti di uno degli obblighi ai quali sono tenuti i concessionari dell’esercizio e della raccolta attraverso rete fisica e riguardi la cessione non onerosa della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’atto della scadenza del termine di durata della concessione. Tale previsione era stata a suo tempo introdotta per evitare il rischio che alla cessazione della raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale potesse far seguito, da parte dell’impresa cessata ma dotata ancora dell’adeguata strumentazione materiale, un’offerta di gioco non regolare. La Corte di Giustizia dovrebbe pronunciarsi sul punto nei primi mesi del 2016, dal momento che la Corte di Cassazione ha sollevato in merito un dubbio di compatibilità con il diritto europeo. Oltre a ciò, sono emerse difficoltà oggettive ai fini della concreta attivazione del vincolo, soprattutto nei confronti di eventuali operatori stranieri”.

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