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Servizio Bilancio: ‘Su aumento raccolta da Slot e Vlt interferenza norme locali’

26 novembre 2015 - 09:24

Il Servizio Bilancio dello Stato esamina le disposizioni sul gioco contenute nella legge di Stabilità 2016.

Scritto da Sm
Servizio Bilancio: ‘Su aumento raccolta da Slot e Vlt interferenza norme locali’

Nel Servizio Bilancio dello Stato sulla Legge di Stabilità 2016, all'esame della commissione Bilancio della Camera, focus anche sul gioco. Con riferimento ai commi 524 e 525 (aumento Preu per slot machine e Vlt) la Relazione tecnica precisa che sul livello di raccolta ipotizzato dal testo (mantenimento del livello registrato nel 2014 anche negli anni 2016 e successivi) “potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative”.

La relazione tecnica fa presente inoltre che l'incremento della tassazione non richiede alcun adeguamento tecnico degli apparecchi (quindi le nuove aliquote possono essere applicate a partire dal 1° gennaio 2016) e che il maggior onere fiscale inciderà interamente sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti), senza possibilità di poterlo traslare sui giocatori se non variando la percentuale di pay out degli apparecchi (somme restituite in vincita), che attualmente è fissata dalla legge (apparecchi Awp: minimo 74% delle somme giocate (pay out di mercato risulta stabilito tra il 74% ed il 75%); apparecchi Vlt: minimo 85% (pay out di mercato risulta stabilito tra 1'88% e 1'89%). Si ricorda, da ultimo, il disegno di legge di stabilità 2015, nell’ambito del quale era stato inizialmente ipotizzato un incremento del Preu gli apparecchi Awp e Vlt di quattro punti percentuali, successivamente soppresso e non più riproposto nel testo finale della legge (legge 190/2014). La RT riferita al testo iniziale non ascriveva effetti finanziari a tale aumento della tassazione.

Andrebbe pertanto acquisito un chiarimento del Governo al fine di valutare la prudenzialità delle stime di maggior gettito ascritto ai commi 524 e 525, atteso che la stessa relazione tecnica richiama una serie di elementi che potrebbero incidere sul livello di raccolta negli anni 2016 e seguenti.
In particolare, la RT fa riferimento: gli sviluppi delle normative locali ed alle relative modalità applicative, che potrebbero interferire sul livello di raccolta ipotizzato dal testo; alla possibilità di traslare almeno una quota dell’aumento fiscale sui giocatori, mediante una riduzione delle vincite (che potrebbe riflettersi negativamente sulla raccolta). Tale ipotesi, pur essendo implicitamente esclusa dalla RT, risulta materialmente praticabile alla luce dei dati forniti dalla stessa Rt, la quale mostra una differenza (non rilevante nel caso degli apparecchi Awp, ma consistente nel caso degli apparecchi Vlt) fra il pay out minimo previsto dalla legge e quello concretamente praticato sul mercato268. Da ciò deriva la possibilità di incidere sul livello delle vincite senza violare i limiti minimi previsti dalla legge.
L'ESAME DEGLI ALTRI COMMA SUL GIOCO - Comma 526 (proroga regolarizzazione fiscale). La relazione tecnica ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma. In proposito la relazione tecnica ricorda che le stime di maggior gettito ascritto all’articolo 1, comma 643, della legge 190/2014 (187 milioni di euro) si basavano su un’ipotesi di adesione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno quattro anni. In realtà hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti, la gran parte dei quali operanti da uno o due anni”.
Secondo la relazione tecnica, la mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa due terzi della platea deriva principalmente: dal costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto "per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento" (infatti hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l'attività da uno o due anni); dalla prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.
Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve. I potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, entro pochi mesi, la partecipazione alla gara. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d'asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente.
Comma 527 (accertamento della stabile organizzazione); comma 528 (liquidazione di imposte e sanzioni); comma 529 (ritenuta d’acconto per le stabili organizzazioni); comma 530 (istanza di interpello disapplicativo). La relazione tecnica non considera le norme.
Comma 531 (gara per la raccolta di scommesse e di concorsi pronostici). La RT ascrive alla norma un maggior gettito di 410 milioni di euro per il solo anno 2016. La stima si basa sui parametri desunti dal testo: attribuzione di 10.000 diritti per le agenzie o negozi; attribuzione di 5.000 diritti per i corner; base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni agenzia o negozio; base d’asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni corner; 32.000 euro per 10.000 negozi=320 milioni di euro; 18.000 euro per 5.000 corner=90 milioni di euro; incasso totale per l’erario: 410 milioni di euro.
Poiché – come sottolineato dalla RT - la partecipazione al bando di gara per la raccolta delle scommesse in esame è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare concretamente sul territorio le licenze acquisite con le gare, valgono, per il comma 532, le medesime considerazioni in ordine alla evoluzione e alle modalità applicative delle normative degli enti locali richiamate per i precedenti
Comma 532 (fissazione delle modalità tecniche dei giochi mediante decreto ministeriale). La RT non considera la norma.
Comma 533 (gara raccolta Bingo). La RT ascrive alla norma effetti di maggior gettito pari a 73,5 milioni di euro per il solo anno 2016. La stima si basa sui seguenti parametri desunti dal testo: concessioni messe a gara: 210; corrispettivo per l’attribuzione di ciascuna concessione: 350.000 euro; 350.000 euro per 210 concessioni =73,5 milioni di euro.
Come ricordato in precedenza, la relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel triennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nel corso del 2016.
Comma 534 (gara per i giochi a distanza). La RT ascrive alla norma effetti di maggior gettito pari a 24 milioni di euro per il solo anno 2016. La stima si basa sui seguenti parametri desunti dal testo: concessioni messe a gara: 120; corrispettivo per l’attribuzione di ciascuna concessione: 200.000 euro; 200.000 euro per 120 concessioni = 24 milioni di euro.
Comma 535 (soppressione della norma che prevede la cessione gratuita della rete infrastrutturale alla scadenza delle concessioni). La RT non considera la norma.
Si ricorda che alla norma oggetto di soppressione ai sensi del presente comma [articolo 1, comma 78, lett. b), n. 26, della legge 220/2010] non erano stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.
 
LE OSSERVAZIONI - Riguardo al comma 526 (proroga della regolarizzazione fiscale), si prende atto che la relazione tecnica non ascrive effetti di maggior gettito alle norme. Sarebbe peraltro utile chiarire – alla luce degli elementi forniti dalla stessa RT – se gli effetti di maggior gettito, di carattere permanente, già ascritti alla disciplina sulla regolarizzazione introdotta con la legge 190/2014 (e quindi già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica) siano stati integralmente conseguiti. Si ricorda che tali effetti ammontano a complessivamente a 397 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015. Non risulta chiaro, inoltre, se con la riapertura dei termini in esame tali effetti possano effettivamente essere confermati nella misura prevista dalla legge 190/2014, tenuto conto degli aspetti critici indicati dalla stessa RT (costo elevato dell’adesione alla sanatoria; prossimità delle procedure di gara, tenuto conto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016).
Con riferimento ai commi da 527 a 530 (procedura di accertamento della stabile organizzazione in Italia), si osserva che la relazione tecnica non considera le norme. Andrebbe chiarito se la mancata indicazione di effetti finanziari (positivi) sia da ricondurre a ragioni di prudenzialità, tenuto conto che fra le altre misure contenute nel testo viene previsto che gli intermediari finanziari siano tenuti ad applicare, nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la stabile organizzazione, una ritenuta d'acconto del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente.
Riguardo al comma 531 (gara per la raccolta di scommesse e di concorsi pronostici), andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine alla prudenzialità delle stime di maggior gettito (410 milioni di euro nel 2016), considerato che anche in questo caso269 la relazione tecnica fa presente la possibilità che l’evoluzione e le modalità applicative delle normative degli enti locali potrebbero incidere negativamente sul numero di licenze effettivamente assegnate in esito alla procedura di gara.
Si sottolinea in proposito che non sembrerebbe prudenziale, ai fini delle stime di maggior gettito, l’ipotesi - adottata dalla RT - di assegnazione effettiva del numero massimo di diritti che potranno essere messi a gara in base al testo del comma 8 (10.000 negozi e 5.000 corner).
In ordine al medesimo comma 531 ed al successivo comma 533 (gara per l’assegnazione di concessioni per il Bingo), si osserva che l’acquisizione nel 2016 del maggior gettito atteso è subordinata alla conclusione entro l’anno delle procedure di selezione, considerato che in base alle norme il versamento dei corrispettivi dovuti dovrà avvenire “entro la data di sottoscrizione della concessione”. Si osserva, inoltre, che nel caso del comma 531, il testo prevede un termine per l’indizione della gara “dal” 1° maggio 2016 (espressione che potrebbe quindi consentire un’ulteriore posticipazione dell’adempimento in questione). Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

 

 

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