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Stabilità e giochi: gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio

07 dicembre 2015 - 12:45

Diversi gli emendamenti sul gioco alla legge di Stabilità 2016 segnalati in commissione Bilancio.    

Scritto da Sm
Stabilità e giochi: gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio

 

Diversi gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio alla legge di Stabilità relativi alla parte riguardante il gioco. Le richieste di modifica in questione verranno votate in Commissione.

Eccoli nel dettaglio: “Al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 20 per cento”. Faenzi, Rampelli e Giorgia Meloni. “Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 7 percento”. Rampelli, Giorgia Meloni. “Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 7 per cento”. Paglia, Marcon, Melilla. “Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 6 per cento”. Rampelli, Giorgia Meloni. “Dopo il comma 525, inserire i seguenti: 525-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, può essere disposto anche l'ulteriore incremento – entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato ai sensi dei commi 524 e 525. 525-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 525-bis, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto”. Luigi Di Maio, Lombardi, Nuti, Nesci, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

“Dopo il comma 525, inserire il seguente: 525-bis. L'articolo 1, comma 649, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la ripartizione da parte dei concessionari delle somme residue disponibili per aggi e compensi degli altri soggetti che operano su loro incarico nella gestione e raccolta del gioco con apparecchi da intrattenimento, partecipando alla ripartizione dell'importo residuo, avviene al netto di quanto dovuto ai sensi della lettera b) del medesimo comma e mediante rideterminazione degli stessi aggi e compensi in misura proporzionale alle competenze dovute agli operatori medesimi in forza di tali contratti al momento di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. I concessionari hanno diritto di rivalsa sui soggetti con essi contrattualizzati per le somme eventualmente anticipate antecedentemente all'avvenuta rideterminazione”. Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.

SOPPRIMERE RIAPERTURA SANATORIA - Diversi deputati di vari schieramenti chiedono poi di “Sopprimere il comma 526 (riapertura della sanatoria per i Ctd, Ndr)”.

Inoltre un emendamento del M5S chiede che “Dopo il comma 526, aggiungere il seguente: 526-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro per cento delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Per l’emendamento Formisano “Dopo il comma 528 aggiungere il seguente: 528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Da Sel chiesto che “Dopo il comma 528 aggiungere il seguente: 528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.190”.

Un altro emendamento pentastellato suggerisce che “Dopo il comma 528 aggiungere il seguente: 528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Dal Pd chiesto che “Dopo il comma 528 aggiungere il seguente: 528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Saltamartini chiede che “Al comma 531 sostituire le parole: tutte le concessioni con le seguenti: un numero di concessioni pari alla metà delle concessioni in scadenza di cui al presente comma. Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016”.

Il M5S chiede che “Al comma 533, lettera a), numero 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera a) del presente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale”.

Nell’emendamento Sammarco si chiede che “Al comma 533, lettera a), numero 6, capoverso lettera d-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia”.

Per Paola Binetti “Dopo il comma 535 aggiungere il seguente: 535-bis. Al comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire il secondo periodo col seguente: ‘Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata a progetti sperimentali nel campo del recupero delle dipendenze in particolare delle dipendenze «sine materia», ivi compresa la ludopatia, nonché all'adozione di una campagna di comunicazione pubblica televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online’”.

IPPICA - Ce n’è anche per l’ippica. Russo, Oliverio chiedono che “Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti: 535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto. In analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia: a) superiore a 200 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento; b) superiore a 400 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento; c) superiore a 800 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento. 535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma precedente al netto dell'imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. 535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del Mipaaf, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari Stessi. Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C”.

E che “Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti: 535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo viene stabilito nella misura del 40 per cento della differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte. 535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma precedente è destinato, al netto dell'imposta unica, per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale. 535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C”.

 

EMENDAMENTI AD ALTRI ARTICOLI – Pagano chiede che “Dopo il comma 76, aggiungere il seguente: 76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica. Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti".

 

Alberto Giorgetti nel suo emendamento sostiene che "Dopo il comma 76, aggiungere il seguente: 76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica".

Massa chiede che "Dopo il comma 76, aggiungere il seguente: 76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica".

Alcuni deputati del Pd chiedono che "A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della Sogei quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

VIDEOGIOCHI - Alcuni deputati di Forza Italia in un emendamento chiedono che "Dopo il comma 182, inserire i seguenti: 182-bis. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e creatività del settore dei videogiochi e allo scopo di incentivare lo sviluppo dell'industria di riferimento a livello nazionale, per l'anno 2016 e per i due esercizi successivi, alle imprese nazionali di produzione di videogiochi è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 4 milioni di euro per il 2016, di 5,2 milioni di euro nel 2017 e di 6,8 milioni di euro nel 2018. 182-ter. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva è riconosciuto per lo stesso periodo di imposta di cui al precedente articolo 182-bis un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi pari al 25 per cento del costo di produzione dei prodotti realizzati sul territorio italiano, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, fino all'ammontare massimo di 2,5 milioni di euro per il 2016, di 3 milioni di euro nel 2017 e di 3,8 milioni di euro nel 2018. 182-quater. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dei videogiochi, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di videogiochi realizzati nel territorio italiano, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per il 2016, 3 milioni per il 2017 e 4 milioni per il 2018. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile. 182-quinquies. I crediti d'imposta di cui ai commi 182-bis, 182-ter e 182-quater non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea. 182-sexies. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese di produzione di videogiochi, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro per il 2016, 2,5 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni euro per il 2018. 182-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi da 182-bis a 182-quinquies, determinati in 41,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163".
Inoltre chiesto in un emendamento di Sel che "Dopo il comma 522 aggiungere i seguenti: 522-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il 'Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro', di seguito denominato 'Fondo', con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017, 2018 e di 180 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2019 volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva. 522-ter. L'impresa di cui al comma 522-bis deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA. L'impresa, inoltre, deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra professionisti; 6) società a responsabilità limitata. Infine, l'impresa deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e bed&breakfast; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommese e delle case da gioco; 13) attività di servizi per la persona. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consen- tito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti".

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