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Senato: Marino (Pd), 'Riprendere esame Ddl Mirabelli su riordino giochi'

05 febbraio 2016 - 08:13

Il presidente della sesta commissione Finanze del Senato segnala l'opportunità di riprendere in tempi brevi l'esame del Ddl Mirabelli sui giochi.

Scritto da Anna Maria Rengo
Senato: Marino (Pd), 'Riprendere esame Ddl Mirabelli su riordino giochi'

Nel corso della seduta di ieri 4 febbraio, il presidente della sesta commissione Finanze del Senato, Mauro Maria Marino, ha evidenziato, a seguito di una sollecitazione da parte del senatore del Pd Franco Mirabelli, che né è sia firmatario che relatore, l'opportunità di riprendere in tempi brevi l'esame del disegno di legge sul riordino dei giochi, che potrà contemplare un ciclo di audizioni. Ha invitato pertanto i Gruppi a fornire alla Presidenza indicazioni circa i soggetti da audire.

La legge mira a offrire disposizioni fondamentali in materia di gioco a livello nazionale, in particolare per i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza, costituiscono altresì disposizioni di coordinamento nei riguardi delle Regioni.

“A tal fine le disposizioni sono oggetto di intesa nella Conferenza unificata, come previsto dall’articolo 4. Conseguentemente eventuali disposizioni di fonte regionale o comunale, comunque incidenti in materia di giochi pubblici, devono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente codice. Le Regioni e i Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emanato loro disposizioni non coerenti ovvero in contrasto con quelle del presente codice ne promuovono la modificazione al fine di renderle coerenti con il quadro regolatorio di cui alla presente legge. Analogamente provvedono all’adeguamento del loro ordinamento, a fini di coerenza ed unitarietà della disciplina del gioco pubblico a livello nazionale, le Regioni e le Province a statuto differenziato”, si legge nel testo.
OBIETTIVI - L’obiettivo è quello “della uniformità e della chiarezza regolatoria, nonché della competitività, concorrenzialità ed affidabilità del mercato. La disciplina dei giochi pubblici è improntata, in particolare, alla salvaguardia dei seguenti obiettivi: tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza; prevenzione, contrasto e repressione dell’attività di gioco non regolare e non autorizzato, e pertanto illegale; prevenzione, contrasto e repressione delle attività di riciclaggio, come definite dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; tracciabilità dei flussi finanziari relativi al gioco; sicurezza del gioco, nonchè trasparenza della offerta di gioco e delle sue regole; tutela dei minori di età e delle fasce sociali deboli; tutela del giocatore; raccolta dei dati del gioco pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; unitarietà e uniformità, sull’intero territorio nazionale, della organizzazione e gestione della rete di offerta di gioco pubblico; tutela dell’affidamento dei concessionari e degli ulteriori soggetti che, nell’ambito della organizzazione delle reti dei concessionari, operano sotto la loro responsabilità; tutela della concorrenza; non discriminazione. Fuori dai casi di sanzione penale ovvero di sanzione amministrativa tributaria, nell’ambito dei rapporti tra lo Stato, i concessionari e i soggetti che operano sotto la loro responsabilità, le sanzioni di natura patrimoniale sono costituite, di norma, da sanzioni amministrative ovvero da penali convenzionali.
GLI ENTI LOCALI - Le Regioni a statuto ordinario, nell’ambito delle competenze loro riconosciute, regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in esso contenute. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono analogamente, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge. Gli Enti locali provvedono, nell’ambito delle competenze loro riconosciute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dalla presente legge. Stato, Regioni ed Enti locali, ferme le rispettive attribuzioni in materia legislativa e regolamentare, operano in materia di giochi pubblici in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi.
SPETTACOLO VIAGGIANTE - Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'àmbito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del Tulps e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni "gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità", inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto 10 aprile 1991 del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo, e successive modificazioni, che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.

LE GAMING HALL - I giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a e), sono consentiti, anche solo per singola specie, in apposite sale, denominate sale da gioco (gaming hall). Costituiscono sale da gioco (gaming hall) gli esercizi, che operano sotto presidio e responsabilità del concessionario e nell’ambito della rete fisica di raccolta dello stesso concessionario, dedicati al gioco pubblico ad accesso sorvegliato e limitato esclusivamente a pubblico maggiorenne, di proprietà del concessionario o di soggetto contrattualmente obbligato nei confronti di un concessionario ovvero comunque nella disponibilità di un soggetto che assume contrattualmente, nei confronti di un concessionario, la responsabilità della gestione della sala da gioco (gaming hall). Nelle sale (gaming hall) la raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è consentita solo se esse hanno una superficie non inferiore a 50 metri quadrati e se è rispettato il parametro di un apparecchio ogni tre metri quadrati. Per le sale (gaming hall) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione per le concessioni attribuite successivamente alla scadenza di quelle in atto alla medesima data. Fuori dai casi di cui al comma 1, l’installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentita esclusivamente nei punti di offerta di gioco costituiti da esercizi generalisti primari, in misura pari ad un apparecchio per ogni sette metri quadrati e, comunque, non superiore a sei apparecchi e alle seguenti ulteriori condizioni: se, a tale fine, l’esercizio predispone al proprio interno uno spazio appositamente separato o dedicato; se l’ingresso allo spazio è consentito esclusivamente a pubblico maggiorenne che, in ogni caso è autorizzato di volta in volta dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde; se, in alternativa alle limitazioni di accesso di cui alla lettera b), fermo in ogni caso il vincolo della non visibilità degli apparecchi dall’esterno del punto di offerta di gioco, gli apparecchi posti nello spazio possono essere attivati, secondo quanto stabilito con il regolamento di cui al comma 6, esclusivamente mediante lettura o inserimento di codici numerici o alfanumerici a tempo esclusivi del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde, oppure mediante utilizzo di apposita tessera. I giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) e h), sono altresì consentiti negli esercizi generalisti primari, ancorchè non all’interno dello spazio separato o dedicato di cui al comma 3, quale punto di offerta di gioco anche di un singolo concessionario, in considerazione della loro natura di gioco ad accesso mediato da persona fisica, che ne assicura la fruizione sorvegliata e limitata esclusivamente a pubblico maggiorenne. Fuori dai casi cui al comma 3, il gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentito nelle sale da gioco (gaming hall) senza le limitazioni strutturali dello spazio dedicatovi di cui al medesimo comma 3. In ogni caso, nelle predette sale da gioco (gaming hall) il gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), è consentito esclusivamente se in esse sono installati ed operativi non meno di sette apparecchi di tale specie”. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabilite le eventuali disposizioni di attuazione del presente articolo, anche determinando il numero massimo delle sale da gioco per regione, in rapporto, tra l’altro, alla popolazione maggiorenne, alla superficie del territorio ed in considerazione delle sale da gioco già esistenti nel territorio stesso, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del presente codice, nonché le disposizioni relative ai livelli minimi di struttura, organizzazione e presidio delle sale da gioco (gaming hall) di cui ai commi 2 e 5, e quelle occorrenti a garantire i migliori livelli di sicurezza per prevenire il rischio di accesso dei minori di età, nonchè la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, della pubblica fede e del giocatore. Con il medesimo regolamento è inoltre disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), per la loro integrale sostituzione entro il 31 luglio 2017 con apparecchi che consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO - In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco (gaming hall) che offrono i giochi con vincita in denaro di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a e). Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali.

IPPICA - Si dispone, altresì, “il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017”.

 

 

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