skin

Provincia Verona, aumentano Comuni che consentono gioco dalle 16 alle 24

15 febbraio 2016 - 09:19

Dopo Bussolengo, anche il Comune di Pescantina limita gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco dalle 16 alle 24.

Scritto da Fm
Provincia Verona, aumentano Comuni che consentono gioco dalle 16 alle 24

 

In provincia di Verona inizia ad avere sempre più diffusione un nuovo 'modello' di regolamento sulle sale da gioco. Dopo l'ordinanza di Bussolengo, arriva quella del Comune di Pescantina, che dispone il funzionamento degli apparecchi solo dalle 16 alle 24. Una soluzione pesantemente criticata dall'associazione As.Tro, che ha evidenziato il rischio di "mettere in ginocchio l’intera filiera del gioco lecito".

 

Come a Bussolengo, anche a Pescantina gli apparecchi da gioco, nelle ore di 'non funzionamento', devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio, mentre i titolari della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) sono tenuti a far osservare tali norme, oltre all'obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, l'obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco e il divieto di pubblicizzare le vincite effettuate nel locale.

In caso di violazione di tutte le disposizioni previste dall'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Cadura, il Comune dispone la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 "ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge n. 689/1981. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

 

 

Articoli correlati