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Comune Padova: 'Distanziometro per le slot sale a mille metri'

03 maggio 2016 - 15:59

La Giunta del Comune di Padova modifica il regolamento sulle sale giochi e vieta l'installazione delle slot a mille metri dai luoghi sensibili.

Scritto da Redazione
Comune Padova: 'Distanziometro per le slot sale a mille metri'

 


Lo aveva promesso nel corso della Conferenza Nazionale delle Regioni e degli enti locali sul contrasto al gioco d'azzardo organizzata nella sede della Regione Lombardia lo scorso 9 marzo il sindaco di Padova Massimo Bitonci: "Estenderemo il divieto di esercizio delle sale da gioco in vicinanza di luoghi sensibili da 500 metri a 1 chilometro".

Lo ha promesso e lo ha mantenuto. La giunta comunale della città veneta ha infatti approvato una proposta di modifica del regolamento sulle sale giochi vigente dal 2010 che adotta la stessa distanza adottata dal Comune di Bologna, ritenuta irragionevole dal Consiglio di Stato.

 

"Considerato che la problematica innanzi esposta richiede ulteriori interventi sul territorio tesi a
limitare i danni per i singoli, per le famiglie e per la comunità, che un abuso del gioco può comportare, con la finalità di disincentivare l’apertura delle sale giochi dai luoghi più centrali della città, ove nel tempo libero si concentrano i giovani, e dai luoghi frequentati dai soggetti potenzialmente più deboli e vulnerabili (scuole, ospedali, ecc.), l’Amministrazione comunale tramite la revisione del vigente Regolamento si propone di: consentire l’apertura di nuove sale giochi in Zona industriale, prevalentemente nelle località della Zona nord di questa, previa presentazione di un progetto specifico approvato dalla Giunta comunale, tramite l’inserimento di uno specifico comma nell’articolo n. 9; prevedere una distanza di almeno 1.000 metri., rispetto agli attuali 500, da luoghi sensibili quali: istituti scolastici e universitari, impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici, ospedali, tramite la revisione del comma n. 2 dell’articolo n. 9; inibire l’apertura di sale nel raggio di 100 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestito o pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi, tramite l’inserimento di uno specifico comma nell’articolo n. 9", si legge nella delibera.

Il provvedimento si propone inoltre di "impedire l’apertura di sale giochi negli immobili di proprietà o in gestione all’Amministrazione comunale, tramite l’inserimento di uno specifico comma nell’articolo n.
9; impedire l’installazione di apparecchi da gioco con vincite in denaro negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande presenti all’interno di istituti scolastici e universitari,
impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici, ospedali, tramite la modifica dell’articolo 16; prevedere che ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che rinunciano all’installazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni relativamente alla concessione al plateatico, tramite la modifica dell’art. 16".

ORARI E SANZIONI - Gli orari delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art.86 del Tulps sono compresi "dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 e gli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma sesto del TULPS, dalle ore 10:00 alle ore 13:00
e dalle ore 17.00 alle ore 22:00, così come già individuati con Ordinanza sindacale n. 46 del 4 novembre 2014, tramite modifica dell’art.23. Con la finalità di aumentare l’effetto deterrente del Regolamento, a maggior tutela della salute dei cittadini, e per prevenire danni economici che il gioco patologico può comportare, l’Amministrazione intende inoltre introdurre specifiche misure sanzionatorie, pecuniarie ed
accessorie, sostituendo integralmente l’art. n. 24 del vigente Regolamento, prevedendo specifiche sanzioni così come di seguito descritte: l’inosservanza dell’orario fissato per le sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del TULPS, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00; ’inosservanza dell’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art 110, comma 6 del TULPS, collocati in altre
tipologie di esercizi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 300,00; l’inosservanza dell’obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante
l’orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art.110, comma 6 del TULPS comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 100,00. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la misura accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa
per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.La violazione al provvedimento di sospensione di cui al precedente comma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00, e la confisca amministrativa degli apparecchi da intrattenimento quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall’art.20 della l. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art.13 della stessa legge. Le altre violazioni al Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 250,00.
La detenzione abusiva degli apparecchi comporterà l’obbligo di rimozione degli stessi entro un termine stabilito dal Settore Commercio con apposito provvedimento. L’accertata inottemperanza al provvedimento di rimozione di cui al punto precedente comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 e la confisca degli apparecchi, quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall’art.20 della l. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art.13 della stessa legge. Le violazioni al regolamento non sono sanabili.
Una disposizione transitoria, con l’introduzione dell’art. 25, prevede che le sale giochi attive
e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco si conformino, entro 60 giorni dall’approvazione del Regolamento, alle prescrizioni di cui agli artt. 9 e 16 comma 2".
 

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