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Consiglio Veneto: 'Sì a proposta Guadagnini, vietare gioco con vincita'

17 giugno 2016 - 07:27

Il Consiglio regionale del Veneto approva la proposta di legge statale di Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) che chiede divieto assoluto del gioco con vincita.

Scritto da Fm
Consiglio Veneto: 'Sì a proposta Guadagnini, vietare gioco con vincita'

Dopo il sì dalla commissione competente incassa anche l'approvazione all'unanimità del Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge nazionale di Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) che chiede di vietare il gioco con vincita "con l'unica eccezione dei giochi gestiti dallo Stato ivi comprese le lotterie nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, escluso il lotto istantaneo, qualificando come delitto le violazioni del divieto di tenuta del gioco d'azzardo". Un reato punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 300mila euro.


Il progetto di legge statale 'Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo e per la prevenzione della diffusione del rischio legato al gioco d’azzardo nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia', ora dovrebbe approdare sul tavolo della Conferenza Unificata Stato Regioni ed enti locali e al Parlamento.


LA PROPOSTA - TITOLO I - Disposizioni relative al divieto del gioco d'azzardo Art. 1 - Giochi d'azzardo vietati. 1. Sono giochi d'azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie. Tale divieto non si applica ai giochi d'azzardo gestiti dallo Stato, ivi comprese le lotterie, nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, fatta eccezione per il lotto istantaneo. 2. Il divieto si applica ai giochi d'azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati attraverso apparati meccanici, elettronici, tele-matici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete internet. Art. 2 - Inserimento dell'articolo 643 bis nel codice penale. 1. Nel codice penale dopo l'articolo 643 è inserito il seguente: 'Art. 643 bis - Esercizio dì giochi d'azzardo. Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o detiene un gioco d'azzardo vietato a norma di legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 300.000. Le pene sono aumentate fino al doppio se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presentì minorenni. Sono luoghi del gioco d'azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, compresi ì canali televisivi, la telefonìa fissa o mobile, la rete internet ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d'azzardo vietato. Alla condanna per il delitto di cui al primo comma consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie: 1) la sospensione per tre mesi della capacità di ottenere l'autorizzazione a gestire un esercìzio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie dì cui al periodo precedente si applicano senza limiti dì tempo; 2) la confisca del denaro impiegato nel gioco d'azzardo, nonché dei locali, delle apparecchiature, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d'azzardo; 3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36. Chiunque prende parte al gioco d'azzardo vietato di cui al primo comma è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d'azzardo on line organizzati all'estero". Art. 3 - Abrogazioni. 1. Sono abrogati: a) gli articoli da 718 a 722 del codice penale; b) l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Art. 4 - Disposizioni applicative. 1. Nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge: a) non trovano applicazione gli articoli 1, 2 e 3 , al fine di consentire la rimozione degli strumenti, attraverso i quali vengono somministrati i giochi d'azzardo vietati ai sensi dell'articolo 1, e la cessazione delle attività connesse agli stessi; b) è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento con il quale si provvede all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la presente legge. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1, anche in mancanza del regolamento di cui al comma 1, lettera b): a) non trovano applicazione le disposizioni normative incompatibili con la presente legge; b) sono revocate le licenze, le autorizzazioni o i titoli comunque denominati rilasciati in base alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3 e a quelle incompatibili con la presente legge.
 
LA CURA DEL GAP - TITOLO II - Disposizioni per la prevenzione, per la cura e per la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP) a da ludopatìa Art. 5 - Definizione di gioco d'azzardo patologico (GAP) o ludopatia. 1. Il gioco d'azzardo patologico (GAP) o ludopatia, così come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, è la patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincite in denaro, il cui comportamento può compromettere le relazioni personali, familiari, patrimoniali e lavorative. Art. 6 - Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico (GAP) e certificazione diagnostica. 1. I disturbi e le complicanze derivanti dal gioco d'azzardo patologico (GAP), sono inseriti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette ad assicurare i LEA socio-sanitari e socio-assistenziali, per i disturbi e le problematiche diagnosticati come conseguenza del gioco d'azzardo patologico. 4. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico è rilasciata da strutture socio-sanitarie pubbliche accreditate individuate dalle Regioni ed idonee ad assicurare prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di terapia psico-educativa, di riabilitazione e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consenta che queste possano essere erogate in regime di non ricovero. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico, valida in tutto il territorio nazionale, dà diritto: a) all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria; b) all'immediato accesso alle strutture dei presìdi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia; c) all'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presìdi necessari al trattamento del gioco d'azzardo patologico e alla tutela della qualità della vita. Art. 7 - Divieto di pubblicità per i giochi d'azzardo. 1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. 3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e confluiscono nel fondo per il gioco d'azzardo patologico istituito dall'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016".
 

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