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San Lazzaro di Savena: via libera a ordinanza su limiti orari sale giochi

30 settembre 2016 - 08:48

Anche a San Lazzaro di Savena approvata l'ordinanza sui limiti orari per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

Scritto da Redazione
San Lazzaro di Savena: via libera a ordinanza su limiti orari sale giochi

A San Lazzaro di Savena (Bo) approvata dal Comitato del Distretto Socio Sanitario l'ordinanza sul gioco, frutto degli indirizzi della Giunta Comunale e recepita dal Consiglio Comunale di San Lazzaro. Il testo disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi d’intrattenimento "con lo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali", si legge nella nota del Comune.

L’ordinanza "tiene conto del contemperamento di valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese", si legge ancora.

IL CONTENUTO DELL'ORDINANZA - Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 Tulps (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva): dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps, Rd 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi: esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi). Esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale VLT, sale bingo, ecc...) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a osservare anche le seguenti disposizioni: obbligo di esposizione di un apposito cartello (dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi. 
La violazione alle disposizioni previste dall’ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

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