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Il Quirinale 'bollina' la Stabilità 2017: confermate le disposizioni sul gioco

29 ottobre 2016 - 10:45

La presidenza della Repubblica bollina il disegno di legge di Stabilità 2017, confermate tutte le disposizioni sul gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Il Quirinale 'bollina' la Stabilità 2017: confermate le disposizioni sul gioco

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha bollinato il disegno di legge di Stabilità 2017, che non potrà dunque più essere ulteriormente modificato dal governo, e che sarà oggi 29 ottobre trasmesso alla Camera.

Nel testo visionato da Gioconews.it sono confermate, anche se con diverso ordine rispetto alle bozze precedenti, le già annunciate misure sul gioco. 

LE SCOMMESSE E LE LOTTERIE - Viene dunque previsto viene previsto che “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”.
L'IPPICA - Inoltre, “le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al Coni per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del montepremi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”.

 

LA GARA PER IL SUPERENALOTTO  -“Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di queste attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria”.
I DETTAGLI DELLA GARA – Secondo il Ddl, la “durata della concessione” è “di nove anni, non rinnovabile”; la “selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro”. Viene inoltre previsto un “versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 percento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario”. Un “aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso, ferma restando la facoltà della previsione espressa, negli atti di gara, di pratiche o rapporti negoziali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73”. Inoltre, il concessionario aggiudicatario avrà la facoltà di “di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa”. Ci sarà inoltre l'”obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica” e, per il concessionario, “di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera d)”.
Al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d’uso della rete, tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione”. 
LA LOTTERIA DELLO SCONTRINO - La lotteria dello scontrino viene invece introdotta con l'articolo 72, dedicato alla Misure antielusive e di contrasto all'evasione. L'articolo prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".
La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 6 è consentita "anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate". Inoltre, "con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria". 

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