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Contrasto al Gap in Piemonte, la legge in Gazzetta delle Regioni

29 ottobre 2016 - 11:12

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Regioni la legge piemontese sul contrasto al gioco patologico.

Scritto da Anna Maria Rengo
Contrasto al Gap in Piemonte, la legge in Gazzetta delle Regioni

Ampiamente applicata dopo la sua entrata in vigore, è stata pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale, serie Regioni, di oggi 29 ottobre, la legge regionale del Piemonte recante norme per la prevenzione e il contrasto al gioco patologico.

Tra le novità più rilevanti del provvedimento, la previsione del Piano triennale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. 

Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco - poi - è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie.
PREROGATIVE DEI COMUNI - Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica - poi - entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge la legge prevedeva che i Comuni dovessero disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite slot machine per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza da gioco è inoltre vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e i locali pubblici e la Regione promuoverà accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

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