skin

Tar Lazio: 'Federserd fuori dall'Osservatorio sul Gap'

30 novembre 2016 - 11:41

Il Tar Lazio conferma l'esclusione di Federserd dall'Osservatorio ministeriale sul contrasto al Gap.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Federserd fuori dall'Osservatorio sul Gap'


Ultima puntata al Tar Lazio per il contenzioso fra il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori, e Federserd – Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, temporaneamente esclusa dall'Osservatorio sul contrasto al Gap del ministero della Salute per un possibile 'conflitto d'interessi' (derivante da possibili finanziamenti e sponsorizzazioni economiche ricevute da aziende che hanno interessi nel settore della cura delle dipendenze). 


I giudici del tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso proposto dall'associazione contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'annullamento del decreto interministeriale del 23 luglio 2015 con cui hanno previsto, nella rideterminazione della composizione dell’Osservatorio la designazione di un rappresentante della Federserd.


Per effetto di tale sentenza "va annullato il verbale del 6 febbraio 2015 nella parte in cui ha individuato tra gli operatori sanitari del Ssn la sola Federserd, in assenza dell’indicazione di precisi criteri in tale ambito con i rivenienti effetti in parte qua sul decreto interministeriale in data 23 luglio 2015 con cui il Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Salute hanno disposto la composizione dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e sul decreto del Ministero della Salute del 17 marzo 2016 di costituzione dell’Osservatorio nelle parti in cui hanno individuato la Federserd tra i componenti".

Ai primi di ottobre il Tar Lazio si è espresso anche sull'esclusione dello stesso Codacons dall'Osservatorio nazionale sul Gap intimando alle amministrazioni chiamate in causa di depositare - ciascuna per il suo ambito di competenza - "una documentata relazione che chiarisca se e quali provvedimenti abbiano assunto in ottemperanza all’ordinanza 19 settembre 2013 n. 3562, con la quale la Sezione ha accolto, ai soli fini del riesame, l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente con riguardo al richiesto inserimento nell’Osservatorio dei rischi di dipendenza dal gioco. Al predetto adempimento le Amministrazioni dovranno provvedere entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del provvedimento".
 

Articoli correlati