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Antiriciclaggio, Gdf: 'Positive nuove disposizioni su gioco'

27 marzo 2017 - 19:38

La Guardia di Finanza in audizione alla Camera sull'esame del Dlgs sul riciclaggio: Bene disposizioni sul gioco.

Scritto da Sm
Antiriciclaggio, Gdf: 'Positive nuove disposizioni su gioco'

"La Gdf guarda con soddisfazione anche alle nuove disposizioni sul controllo del gioco".
Lo sottolineano i rappresentati della Gdf in occasione della audizione alla Sala del mappamondo, di fronte alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva relativa all’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (Ue) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

Si segnala "l'aumento del 27 percento di arresti per riciclaggio in generale nel 2016 rispetto al 2015. Lo schema di decreto delegato riteniamo sia molto produttivo ed è adueguato ad applicare i principi sia del legislatore che della Comunità europea".

Sul bitcoin "è un settore che ci impegna a livello investigativo e ci preoccupa, perchè veicolo anche per portare avanti illeciti". 

IL TESTO - Il nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2007 amplia l'elenco delle definizioni. Sono individuati con maggior dettaglio i compiti attribuiti alle amministrazioni, alle autorità, e agli organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione (ad esempio "amministrazioni e organismi interessati"). In aderenza alla direttiva sono inserite nuove definizioni, quali: "attività criminosa" (ampliando così i reati presupposto), "persone politicamente esposte", "organismo di autoregolamentazione", "prestatore di servizi relativi a società e trust", "soggetti convenzionati ed agenti". Sono inoltre introdotte le definizioni relative all'attività di gioco, in relazione alle nuove norme previste nel nuovo testo. 
L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione delle nuove norme, richiamando espressamente le clausole limitative del diritto di circolazione e di stabilimento dei lavoratori per cause di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, stabilite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 45 e 52 del Tfue). 
L'espressa finalità è la tutela e l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori. Tali misure sono proporzionate al rischio e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi, attraverso i dati e le informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale. La norma esplicita altresì la definizione di finanziamento del terrorismo. 
L'articolo 3 disciplina i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte: 1) gli intermediari bancari e finanziari; 2) gli altri operatori finanziari; 3) i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; 4) gli altri operatori non finanziari; 5) i prestatori di servizi di gioco.  
Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui al Capo I, l'articolo 17 prevede che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'istaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell'incarico. Tali obblighi riguardano espressamente anche i prestatori di servizi di gioco per i quali sono previste specifiche disposizioni nei successivi articoli 52 e 53.  
L'articolo 4 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo n. 231 del 2007, introducendo, negli articoli da 52 a 54, nuove disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. Le norme contenute nel vigente Titolo IV sono state inglobate in altre disposizioni. 
Tali nuove disposizioni derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco online e le videolottery (Vlt). 
L'articolo 52 prevede l'obbligo, per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco. 
I concessionari, in particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari. 
Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado i monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibile anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità. 
Con specifico riferimento al gioco tramite Vlt si prevede che devono essere monitorate le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli imporli erogati rispetto a quelli puntati. 
Con riferimento al gioco online devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi. 
I concessionari di gioco devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari. 
Si prevede, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell'osservanza degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza. 
L'articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (online, su rete fisica, case da gioco), integrando quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II. 
In particolare, con riferimento all'attività di gioco online, al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione del giocatore attraverso lo strumento del conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori di gioco online hanno obblighi di conservazioni delle informazioni richieste per un periodo di dieci anni. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, istituito dal Titolo V-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale si articola in un Archivio centrale informatizzato e in un Gruppo di lavoro, il quale svolge funzioni di coordinamento, impulso e indirizzo per l'individuazione e attuazione delle strategie di prevenzione delle frodi identitarie e stabilisce le linee guida per l'elaborazione, sotto il profilo statistico, dei dati contenuti nell'archivio centrale stesso. 
In merito, Boccadutri segnala come, con riferimento al sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, il riferimento normativo più appropriato sia al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, laddove la norma fa ora riferimento al decreto legislativo n. 64 del 2011, che ha integrato il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010. 
In tale contesto il comma 5 dell'articolo 53 prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario (soggetto obbligato agli obblighi disciplinati dal Titolo II), sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela "ovvero attraverso apparecchi videoterminali". 
Al riguardo il relatore ravvisa l'opportunità di chiarire meglio la disposizione, definendo di quali apparecchi si tratta – Vlt o Awp – anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti, che riguardano le sole Vlt. 
Il comma 6 prevede che i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire indipendentemente dall'importo dell'operazione effettuata. 
Il comma 7, con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi Vlt, prevede che i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. 
Il comma 8 stabilisce che i distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti al concessionario di riferimento entro 10 giorni e assicurano la conservazione dei dati per un periodo di due anni. 
I gestori di case da gioco, analogamente a quanto previsto per il gioco su rete fisica, applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. Assicurano la conservazione dei dati e delle informazioni, per un periodo di dieci anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco. 
L'articolo 54 prevede l'elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane. 

 

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