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Lumia: 'Nuova disciplina sanzionatoria per gli illeciti di gioco'

22 maggio 2017 - 16:18

Ecco il testo del disegno di legge del senatore Lumia sul gioco: disposizioni su protezione giocatori e distanziometro.

Scritto da Anna Maria Rengo
Lumia: 'Nuova disciplina sanzionatoria per gli illeciti di gioco'

“L’introduzione dell’amministrazione di sostegno nei casi più gravi di dipendenza da Gap ed il patrocinio gratuito per i familiari per le controversie derivanti dalla situazione patologica”. È quanto si legge nella relazione introduttiva del disegno di legge a firma del senatore del Pd Giuseppe Lumia, recante disposizioni in materia di gioco d'azzardo e che deve essere ancora assegnato alle commissioni per l'esame. “Tra le novità più importanti troviamo l’introduzione dell’obbligo della tessera elettronica per l’utilizzo dei dispositivi elettronici per il gioco, al fine di poter tracciare le giocate dei singoli giocatori, consentendo loro di autolimitarsi e, allo stesso tempo, di evitarne l’accesso ai minori. Misure più stringenti sono previste per i luoghi ove si esercita il gioco (con un distanziometro di 500 metri, quindi superiore rispetto alla bozza di proposta governativa di riordino dell'offerta e che ne prevede 150 Ndr), evitandone l’installazione in prossimità delle zone vicino alle scuole, ospedali, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili. Viene rivista la normativa sulle concessioni e sono introdotte pene più severe per l’omessa dichiarazione e per l’evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco. Infine, è prevista l’introduzione di un apposito titolo, il XIII-bis nel libro II del codice penale, intitolato 'Dei delitti concernenti il gioco d’azzardo' al fine di ridefinire l’impianto sanzionatorio degli illeciti ricollegabili al gioco d’azzardo”.

IL TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE - Art. 1. (Oggetto e finalità) 1. La presente legge ha ad oggetto interventi in materia di gioco d’azzardo per: a) ridurre la diffusione eccessiva dei punti di gioco e dei giochi che maggiormente espongono i giocatori al fenomeno della ludopatia e del gioco compulsivo e patologico; b) assicurare la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili nonché i singoli cittadini e i loro familiari; c) contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di attività illecite e l’infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione di giochi, scommesse e concorsi pronostici; d) rendere più trasparente il settore dei giochi e le modalità di accesso alle gare per le concessioni; e) predisporre una normativa più stringente sulla pubblicità dei giochi; f) rafforzare i controlli in materia di concessioni e ridefinire le autorità competenti e le limitazioni ai fini dell’autorizzazione per l’esercizio del gioco lecito anche per il tramite dell’introduzione di una responsabilità diretta della società concessionaria; g) aumentare le sanzioni per contrastare il gioco illegale e potenziare le norme volte alla trasparenza dei flussi finanziari in tale settore.
Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, sono definiti giochi d’azzardo tutti i giochi che, sulla base di una posta monetaria, ovvero tramite moneta elettronica, prospettano la possibilità di una vincita in denaro, determinata in modo esclusivo o preponderante dal caso, inclusi quelli in cui siano presenti, oltre a fattori aleatori, anche elementi di abilità, disciplinati dalla normativa vigente, e comunque tutti i giochi nell’ambito di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Ai giochi di cui al comma 1 sono assimilati quelli in cui la vincita sia costituita da beni o vantaggi non in denaro, il cui valore pecuniario sia superiore a 250 euro.  3. Ai fini della presente legge, si definisce gioco d’azzardo patologico (Gap), in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, che induce i soggetti alla coazione a ripetere condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze, ivi comprese quelle da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol.
Art. 3. (Modifiche al comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di istituzione dell’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da Gap e di campagne informative)
1. Il quarto e il quinto periodo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico (Gap), di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei
giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno del Gap. Ai componenti dell’Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.
L’Osservatorio ha il compito di: a) monitorare le dipendenze da Gap, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all’eventuale indebitamento delle loro famiglie; b) redigere annualmente un rapporto sull’attività svolta, nel quale possono essere indicate anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale. Il rapporto è trasmesso al Ministro della salute; c) definire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le linee guida per la promozione di campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione
derivanti dagli eccessi dell’attività di gioco d’azzardo, anche mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informative informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare; d) monitorare i contenuti della pubblicità sui giochi, anche online, allo scopo di segnalare i casi di abuso e di pubblicità ingannevole all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad essa attribuiti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 del presente articolo; e) programmare corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d’azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d’azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze».
Art. 4.
(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo nelle scuole)
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio di cui al comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come modificato dall’articolo 3 della presente legge, di seguito denominato «Osservatorio», predispone campagne di informazione nei mezzi di comunicazione e campagne di educazione sul gioco e sui fattori di rischio del gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo; b) alla diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da Gap.
Art. 5. (Istituzione di un numero verde)
1. Al fine di garantire il sostegno e l’aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da Gap, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, finalizzato a fornire ai familiari dei giocatori informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da Gap, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilità di usufruire dell’amministrazione di sostegno, nonché a fornire indicazioni sull’individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.
Art. 6. (Amministratore di sostegno)
1. Il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.
Art. 7. (Patrocinio gratuito)
1. I familiari del giocatore, indipendentemente delle loro condizioni di reddito, sono ammessi a usufruire del patrocinio a sese dello Stato, ai sensi della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per le controversie derivanti dalla situazione patologica. 
Art. 8. (Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)
1. All’articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
2. L’accesso agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, ai giochi di ippica nazionale, al bingo, ai giochi numerici a quota fissa, ai giochi numerici a totalizzazione nazionale, ai concorsi pronostici sportivi, inclusi quelli ippici, alle lotterie a estrazione istantanea e differita e ai giochi a distanza è autorizzato esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria. Per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta la contestuale apertura di un «conto gioco» ai sensi dell’articolo 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88. 3. I dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema tessera sanitaria (TS) di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre n. 326, il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l’entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un eventuale limite sulle somme impegnate. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste dall’allegato B al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 3, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi all’Osservatorio ai fini di cui all’articolo 3.
5. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal Gap e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.
6. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma 2, primo periodo, rilasciano un’apposita ricevuta, indicante l’ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta evidenziando la differenza di saldo. La ricevuta deve altresì indicare il tempo complessivo di collegamento con l’apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del Gap.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico delle tessere di cui  al comma 2 del presente articolo per l’abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7.
9. Ferme restando le disposizioni recate dall’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell’apparecchio o del videoterminale.
10. Chiunque disponga al termine della sessione di gioco operazioni di cashout a soggetto diverso rispetto a quello legittimato alla riscossione tramite il sistema di cui al comma 2 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 5.000.
11. Il quinto periodo del comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza nel territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico. A tale scopo, essi sono tenuti a consentire l’accesso ai luoghi di cui al presente comma agli operatori dei medesimi
 servizi di assistenza pubblici e del privato sociale nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza fini di lucro, in possesso di comprovate competenze di tipo psicologico-medico-assistenziali, al fine di individuare le persone affette da gioco d’azzardo patologico e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità». 12. All’articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro» sono soppresse; b) al comma 2, le parole: «per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1» sono soppresse; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione dei giochi, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e-bis), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente tramite i terminali abilitati alla lettura della tessera sanitaria (TS). Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che proceda ad operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative: a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi online; b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;  d) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco online, pone in essere le suddette operazioni.»; d) al comma 5 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque». 13. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) del comma 9 è sostituita dalla seguente: «c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;». b) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso».
Art. 9.
(Disabilitazione della tessera)
1. Il giocatore può chiedere la disabilitazione della propria tessera al fine di impedirsi l’accesso ai giochi con vincita in denaro.
2. La richiesta di disabilitazione può essere presentata presso le sale da gioco e i punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi.
3. La disabilitazione della tessera per un periodo minimo di un mese è effettuata dall’esercente delle sale tramite un apposito terminale collegato con l’Agenzia delle entrate, ovvero da parte del giocatore medesimo presso il medesimo sito istituzionale.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita l’Agenzia delle entrate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attuazione del presente articolo.
Art. 10. (Obblighi relativi ai luoghi)
1. Il primo, il secondo e il terzo periodo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni.
L’autorizzazione di cui al presente comma non è concessa qualora il locale o l’esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 500 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata
alla scadenza. Le regioni e i comuni possono stabilire altri luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, ovvero dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni». 3. All’articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può altresì prevedere limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica».
4. L’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all’interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale in cui si svolge l’ordinaria attività.
5. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l’Osservatorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori. In particolare: a) in deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato fumare anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche e al consumo di bevande contenenti alcool; b) sono individuate caratteristiche strutturali dei locali e degli ambienti volti ad evitare l’adozione di pratiche idonee a indurre la dipendenza dal gioco; c) all’interno delle sale da gioco è obbligatorio
esporre la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale rivolti ai soggetti affetti da patologia da Gap. Presso i medesimi locali devono altresì essere disponibili i moduli, predisposti dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.
Art. 11. (Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)
1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, in modo da coprire almeno il 20 percento della corrispondente superficie, che riportano avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo e le percentuali di vincita. Le avvertenze sono stampate in modo inamovibile e indelebile, senza poter essere in alcun  modo dissimulate, coperte o interrotte da altre indicazioni od immagini. 2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, sentito l’Osservatorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le relative caratteristiche grafiche.
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data per un periodo massimo di dodici mesi.
Art. 12. (Divieto vendita promiscua di tagliandi di gioco) 1. È vietata la vendita promiscua di giochi quali «Gratta e vinci» e simili in supermercati, autogrill, uffici postali e altri locali non dedicati esclusivamente al gioco.
Art. 13. (Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi d’azzardo
con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 250.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. 3. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono devoluti all’apposito Fondo di cui articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attuazione della citata raccomandazione e la relativa regolamentazione attuativa del divieto di cui al comma 1.
Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni per violazioni dell’obbligo di identificazione)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 55: 1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione pecuniaria è triplicata se gli obblighi di identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell’indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall’articolo 24»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-quater. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono,
direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
b) all’articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
c) dopo l’articolo 58 è inserito il seguente: «Art. 58-bis. - (Reiterazione di violazioni). – 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a sei mesi, anche nell’ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».
Art. 15.
(Registri delle scommesse e dei concorsi pronostici)
1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse online, annota in un apposito conto ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L’annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. La sanzione è irrogata in misura doppia nei casi in cui siano accertate
evasioni dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell’anno solare, a euro 10.000.
3. Qualora la somma non registrata superi nell’anno solare euro 10.000 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 20 percento degli importi non registrati.
Art. 16.
(Partecipazione a gare e rilascio e rinnovo di concessioni in materia di giochi)
1. I commi 25 e 26 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: «25. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316,
318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 416-ter, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter, 648-ter.1 del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo interno e internazionale o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare ovvero di rilascio o rinnovo o di mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado. È preclusa inoltre la possibilità di concorrere all’assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse alle società che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite. Ai fini degli effetti interdittivi di cui al presente comma, la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna.
25-bis. Il divieto di cui al comma 25 è esteso all’operatore economico che sia stato oggetto della sanzione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero abbia subito condanna per un reato di cui alla legge 27 maggio 2015, n. 69. Per la trasparenza delle concessioni e dell’assegnazione dei punti di gioco si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di comunicazioni all’autorità competenti di eventuali cessioni di azienda o subentri nella gestione.
26. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dal comma 25 e 25-bis, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l’identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in
materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento che non dichiarano l’identità del soggetto mandante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l’ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, l’elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento. Per i fondi di investimento l’obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio».

Art. 17.
(Sanzioni penali per omessa dichiarazione e per evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco)
1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). – 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 30.000 euro annui».
Art. 18.
(Modifiche di sanzioni e di ammende per il gioco d’azzardo, per il gioco illegale e per il gioco irregolare)
1. L’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa). – 1. Chiunque esercita abusivamente, anche a distanza, in qualunque modo, l’organizzazione di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, ovvero in mancanza della prescritta concessione rilasciata dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, ovvero in assenza
di concessione, eventualmente rilasciata da un altro Stato membro dell’Unione europea ove il soggetto operi per una società avente sede all’estero, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque di favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui al comma 1 procedono all’immediata chiusura dell’esercizio e, comunque, al sequestro delle attrezzature destinate all’esercizio dell’attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui al medesimo comma 1 le attrezzature sono confiscate.
3. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o a un altro ente concessionario, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La
stessa sanzione si applica a chiunque vende nel territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque
partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
4. Fuori dei casi di cui al comma 1, chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita o raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dalla citata Agenzia con modalità e con
tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.
5. Chiunque, avendo conoscenza della mancanza delle autorizzazioni prescritte, partecipa a concorsi, giochi o scommesse nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, fuori  dei casi di concorso in uno dei reati previsti
dai medesimi commi, è punito con l’ammenda da 300 a 1.000 euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la pena è dell’ammenda da 200 a 800 euro».
2. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: «9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli e in associazioni di qualunque specie, gli apparecchi e i congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dalla legge o comunque
modificati in modo da alterarne il funzionamento previsto ovvero sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche a chiunque consenta l’installazione da parte di altri, tolleri, faciliti o comunque consenta l’uso in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli e in associazioni di qualunque specie, degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dalla legge; c) la sanzione di cui alla lettera a) si
applica altresì, nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dalla legge, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) nel caso di più violazioni della disposizione della lettera a) del presente comma, commesse nell’arco di un triennio, è disposta la cancellazione dall’elenco di
cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e la concessione è revocata; e) nel caso di violazione delle disposizioni delle lettere b) e c) del presente comma, commesse nell’arco di un triennio, è disposta la sospensione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell’autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di ulteriore violazione è disposta la cancellazione dall’elenco suddetto e la revoca della concessione; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o per i congegni di cui ai commi 6 e 7 non siano apposti su ogni apparecchio o congegno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio o congegno».
Art. 19.
(Modifica all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse)
1. All’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. 1-ter. L’intermediario operante nel territorio nazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa a un regolamento emanato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia».

Art. 20.
(Modifiche al codice penale)
1. Al libro II del codice penale, dopo il titolo XIII è aggiunto il seguente:
«TITOLO XIII-BIS DEI DELITTI CONCERNENTI I GIOCHI D’AZZARDO
"Art. 649-bis. - (Esercizio del gioco di azzardo). – Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli o associazioni private di qualunque specie organizza, gestisce o comunque consente il gioco d’azzardo è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non inferiore ad euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque agevola
il gioco di azzardo anche reclutando giocatori ovvero attivando qualsiasi forma di pubblicità in luoghi pubblici, aperti al pubblico e sul web senza espressa autorizzazione dall’autorità pubblica. Art. 649-ter. - (Circostanze aggravanti). – Le pene previste all’articolo 649–bis sono raddoppiate: 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa di gioco; 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; 3) se sono state impegnate nel gioco
poste rilevanti;  4) se fra coloro che partecipano al gioco ci sono minori degli anni diciotto; 5) se il colpevole ha prestato il denaro affinché venisse utilizzato come puntata nel gioco; 6) se il colpevole ha prestato o promesso di prestare il denaro necessario per assolvere ai debiti di gioco contratti. Art. 649-quater. - (Partecipazione al gioco di azzardo). – Chiunque, senza concorrere nel delitto di cui all’articolo 649-bis, è sorpreso mentre partecipa a un gioco d’azzardo in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli o associazioni private è punito con l’ammenda fino a 1.000 euro. La pena è dell’arresto fino a tre mesi e
dell’ammenda non inferiore a 2.000 euro: 1) se la posta in gioco è rilevante; 2) se il fatto è commesso in una sala da gioco o in un pubblico esercizio. Art. 649-quinques. - (Pene accessorie). – La condanna per il delitto di cui all’articolo 649-bis comporta: 1) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi; 2) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno; 3) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36. È sempre disposta la confisca del denaro esposto nel gioco e degli arnesi o oggetti ad esso destinati. Art. 649-sexies. - (Definizione del gioco d’azzardo e delle case da gioco). – Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli da 649–bis a 649–quinquies: 1) sono giochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria; 2) sono case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato». 2. Gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale sono abrogati.
Art. 21.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente: «Art. 47.1. - (L’affidamento in prova in casi particolari) – 1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell’articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, alcool dipendente o dipendente dal gioco che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni cooperative o privati di cui all’articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297»; b) al comma 5 dell’articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della decisione il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre degli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza, alcool dipendenza o dipendenza dal gioco o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio».
Art. 22.
(Obbligo di informativa per le banche)
1. Al fine di garantire una corretta informazione sul credito e sui rischi connessi alla richiesta di finanziamento da parte di soggetti affetti da ludopatia o da parte di giocatori, gli istituti di credito, alla sottoscrizione del finanziamento, hanno l’obbligo di informare il consumatore sui rischi da sovraindebitamento legati al gioco lecito. Gli istituti di credito si obbligano inoltre ad avviare campagne di sensibilizzazione nei confronti del gioco d’azzardo e si impegnano a individuare gli atteggiamenti che rilevano un problema legato al gioco d’azzardo sulla base dei movimenti dei conti correnti e delle carte di credito.
 
 
 
 

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