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Legge Gap del Friuli, ecco il testo integrale: 'Più poteri ai Comuni'

12 luglio 2017 - 08:34

Più poteri ai Comuni, distanziometro di 500 metri e interventi sull'Irap: sono alcune delle misure della legge sul Gap del Friuli, di cui pubblichiamo il testo integrale.

Scritto da Fm
Legge Gap del Friuli, ecco il testo integrale: 'Più poteri ai Comuni'

 

"I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell’inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente".

 

E' questa una delle disposizioni più importanti contenute nella modifica della normativa sul Gap recentemente approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.
Gioconews.it pubblica in anteprima la versione integrale della legge.
 
IL DISTANZIOMETRO - Cuore della legge è il divieto di installare apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta di scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.
"2. La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di
ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
3. Sono equiparati all’installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede
dell’attività.
4. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l’utilizzo degli
apparecchi per il gioco lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
5. È altresì ammesso il nuovo contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito
stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell’attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il nuovo contratto è stipulato dall’esercente subentrante con lo stesso concessionario; b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto; c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente; d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.
6. Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito e ognuna delle situazioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 è comunicata dal titolare dell’attività al Comune territorialmente competente. Nei casi di cui al comma 4, la comunicazione specifica le cause che rendono necessaria la sostituzione degli apparecchi.
7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono inoltrate allo sportello unico per le attività
produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
8. La comunicazione dell’installazione di apparecchi per il gioco lecito e delle situazioni di
cui ai commi 3, 4 e 5 è inoltrata al Suap entro dieci giorni dalla installazione dell’apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto, o dal rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto. In caso di mancata comunicazione, la sostituzione dell’apparecchio si considera installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui al comma 1.
9. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell’attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
10. A soli fini di pubblicità e ferma restando l’applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell’articolo 2 e del comma 9 del presente articolo.
11. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l’insediamento dell’attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all’insediamento dell’attività di raccolta di scommesse".
 
 
I TERMINI - 1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge "si adeguano al divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall’articolo 3, nei termini di seguito indicati: a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse; b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di qualsiasi altra attività.
2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 ter dell’articolo 9 della legge regionale 1/2014, come modificato dall’articolo 5".
 

GLI INTERVENTI SULL'IRAP - Altra misura importante, stabilita con l'articolo 8 bis, e la variazioni all’aliquota Irap per gli esercenti con e senza apparecchi da gioco.
"1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2018 l’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive (Irap) è maggiorata dello 0,92 percento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2018 l’aliquota Irap è ridotta dello 0,92 percento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse.
3. La riduzione dell’aliquota Irap di cui al comma 2 si applica ai sensi della normativa
europea in materia di aiuti 'de minimis', di cui ai regolamenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis”.
 

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