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Consiglio di Stato al Mef: 'Obbligatorio contrastare Gap'

28 settembre 2017 - 15:51

Con una sentenza, il Consiglio di Stato ribadisce l’obbligo di emanare linee d’azione per il contrasto del Gap previste dalla legge di Stabilità del 2011.

Scritto da Redazione
Consiglio di Stato al Mef: 'Obbligatorio contrastare Gap'

 

 


"L’entrata in vigore del decreto Balduzzi non rappresenta e non può rappresentare un ostacolo all’adozione di un atto amministrativo generale previsto da una legge tuttora in vigore, ma anzi costituisce un passo necessario verso l’attuazione di obiettivi posti dal legislatore in modo frammentato e rimasti ancora, allo stato, lettera morta nonostante le tante leggi succedutesi in materia".

Lo sottolinea il Consiglio di Stato nel rigettare il ricorso proposto dal ministero dell’Economia e delle finanze, dal ministero della Salute, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il Codacons e la Società italiana di intervento sulle patologie compulsive per la riforma della sentenza del Tar Lazio del 2012, resa tra le parti, concernente “class action” finalizzata all’emanazione delle linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

 

IL RICORSO - "Giova premettere, per un migliore inquadramento giuridico della fattispecie all’esame, che l’art. 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 ha previsto
l’adozione di un decreto interdirigenziale da parte del ministero dell’Economia e delle finanze, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e del ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di dettare le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.
Il predetto termine è stato oggetto di due successive proroghe: prima, ad opera dell’articolo 1, comma 391, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, fino al 30 giugno 2013 e poi, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 26 giugno 2013,
fino al 31 dicembre 2013.
A parere delle amministrazioni appellanti la necessità e, finanche, l’opportunità dell’adozione del menzionato decreto interdirigenziale sarebbe venuta meno a motivo del superamento, con disciplina di rango primario, dello strumento dell’atto amministrativo generale, sicché la statuizione di condanna contenuta nella sentenza gravata non potrebbe, oggi, essere eseguita per la sopravvenuta mancanza
dell’oggetto giuridico di essa, ovvero la norma (presupposta) che rappresentava la base legale per l’adozione del decreto medesimo e che, nel giudizio di prime cure, ha costituito il parametro di valutazione della legittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione rispetto all’obbligo di adottare l’atto", si legge nella sentenza del Consiglio di Stato.

"NESSUNA INCONGRUENZA" - Secondo i giudici  "la considerazione espressa dalla parte appellante, secondo cui l’emanazione del decreto interdirigenziale 'finirebbe per creare un’evidente incongruenza e distonia introducendo una disciplina, contenuta in un atto amministrativo (il decreto interdirigenziale), che sarebbe necessariamente modificata, di lì a poco, dai decreti legislativi di attuazione della legge delega con evidente inutile dispiego di attività amministrativa', non convince affatto. L’andamento, copioso, della normativa in materia di regolamentazione dei giochi e più in generale delle scommesse dimostra anzi, al contrario, una crescente attenzione del legislatore verso questo fenomeno, talmente ampio e complesso da esigere una regolamentazione di sistema degli aspetti pubblicistici e privatistici coinvolti (dalla tutela dell’ordine pubblico alla pubblica sicurezza, alla pianificazione e al governo del territorio, alla tutela della salute), in maniera complementare".

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