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Beni (Pd): alla Camera proposta di legge su Gap

26 ottobre 2017 - 07:36

Presentata alla Camera la proposta di legge Pd dal titolo: Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico.

Scritto da Redazione
Beni (Pd): alla Camera proposta di legge su Gap

Nuova proposta di legge in materia di gioco e di dipendenza. Il deputato Paolo Beni (Pd) e altri hanno presentato alla Presidenza della Camera il testo "Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico". 

"La presente proposta di legge intende rispondere all’esigenza, sempre più avvertita, di porre un argine al fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo, cresciuto in Italia negli ultimi anni insieme all’aumento dell’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro", afferma Beni.

La proposta di legge si compone di dieci articoli. L’articolo 1 delinea l’oggetto e la finalità della proposta di legge: introdurre disposizioni finalizzate a garantire alle persone affette da gioco d’azzardo patologico e ai loro familiari interventi di cura, recupero e riabilitazione, nonché porre in atto una strategia per la prevenzione del fenomeno attraverso iniziative di informazione e di sensibilizzazione.

L’articolo 2 è dedicato alle definizioni di gioco d’azzardo patologico, di giocatore problematico, di soggetti vulnerabili e di Osservatorio.
L’articolo 3 prevede la presa in carico, la cura e la riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da gioco d’azzardo patologico da parte del Servizio sanitario nazionale attraverso i servizi regionali per le dipendenze patologiche. Inoltre, dispone che la certificazione della diagnosi da dipendenza da gioco d’azzardo garantisce l’esenzione per le prestazioni sanitarie necessarie al trattamento della patologia, nonché demanda al sito internet  del Ministero della salute la diffusione di tutte le informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico locale.

L’articolo 4 demanda al Ministero della salute e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione di linee guida per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuova attività formative per un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro e campagne di informazione sui rischi ad essi correlati, anche mediante la partecipazione di esperti, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
L’articolo 5 dispone che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta di gioco con vincite in denaro si dotino di un codice etico di condotta contenente linee guida e buone prassi, finalizzate a contenere eventuali comportamenti a rischio relativi ai giochi con vincite in denaro e a garantire una prima assistenza di carattere informativo e orientativo. Prevede, altresì, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli organizzi corsi formativi obbligatori riservati agli esercenti. Inoltre, affida agli esercenti la diffusione e l’esposizione di materiali informativi sul tema all’interno dei loro esercizi e vieta loro la vendita e la somministrazione di alcolici durante gli orari di accensione degli apparecchi da gioco, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto di tale divieto.
All’articolo 6 sono previste misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici. Viene aumentata l’attuale sanzione prevista per chiunque consenta la partecipazione ai giochi pubblici da parte dei minori e viene consentito l’accesso agli apparecchi da intrattenimento esclusivamente con l’uso della tessera sanitaria. Inoltre viene previsto che, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, l’accesso a tali apparecchi sia consentito solo attraverso una carta elettronica personalizzata, le cui modalità di fruizione e di funzionamento vengono demandate a un decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute.
L’articolo 7 prevede la possibilità per le persone affette da gioco d’azzardo patologico di ricorrere all’amministratore di sostegno qualora si trovino nell’impossibilità di sopperire alle proprie necessità ed esigenze.
L’articolo 8 disciplina le formule di avvertimento sui possibili rischi connessi al gioco d’azzardo, che devono essere apposte sui tagliandi delle lotterie istantanee e su tutti gli apparecchi da intrattenimento.
All’articolo 9 viene disciplinato il divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro offerti sia in reti di raccolta fisiche che on line, ed è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di detto divieto.
L’articolo 10 prevede, infine, il rilascio da parte dei comuni del logo identificativo 'no slot' agli esercizi pubblici e ai circoli privati che eliminino o si impegnino a non installare apparecchi da intrattenimento. Le condizioni per il rilascio o per la revoca del logo identificativo vengono demandate a un apposito decreto del Ministro della salute", conclude Beni.

 

 

 

 

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