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Decreto Fiscale: tanti gli emendamenti sul gioco alla Camera

27 novembre 2017 - 11:10

Serie di emendamenti sul gioco e sulle agenzie fiscali in commissione Bilancio della Camera sul decreto fiscale.

Scritto da Sm
Decreto Fiscale: tanti gli emendamenti sul gioco alla Camera

Pioggia di emendamenti sul gioco, tra le 664 proposte emendative presentate al decreto fiscale,
in discussione in commissione Bilancio della Camera. Nel testo, che ha avuto il via libera dal Senato, presente la proroga della concessione per la gestione del Gratta e Vinci.

Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina di Sinistra italiana chiedono: "Al comma 5-bis, premettere alla lettera a) la seguente:  0-a) al comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: s) all'articolo 13, i commi 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti: 6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 300; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150; per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. 6-ter.1. A decorrere dal 2018 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, all'onere derivante pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti modifiche all'articolo 20: 1) sopprimere il comma 3; 2) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate". 

Sempre da Sinistra Italiana si chiede che "al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter. dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: 'nei limiti del 96 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nei limiti del 95 per cento'.  3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 9, le parole: 'nella misura del 96 percento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura del 95 per cento'; b) all'articolo 7, comma 2, le parole: 'nella misura del 96 percento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura del 95 percento'. 

E ancora: "3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.  3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate. all'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026".

In un successivo emendamento sempre si Sinistra Italiana si legge: "Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 percento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziate dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Conseguentemente, all'articolo 20 dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate". 

Pioggia di richieste anche dal Movimento 5 Stelle che chiede all'articolo 20 di: "Sostituire il comma 1 con i seguenti: I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 1-bis. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale. 1-ter. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza. 1-quater. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. 1-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: '7-bis. I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore'. 1-sexies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni. 1-septies. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni. 1-octies. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. 1-nonies. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 4, relative alla localizzazione. 1-decies. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari. 1-undecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni". 

Gianni Melilla di Mdp e altri chiedono di "Sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica. 1-bis. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso non inferiore all'8 percento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 percento.
1-ter. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri: a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017; c) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
1-quater. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione".

Sempre i pentastellati chiedono di "Sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanza superiori. 1-bis. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività. 1-ter. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma. 1-quater. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma. 1-quinquies. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. 1-sexies. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge. 1-septies. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro".

Giovanni Paglia e altri deputati di Sinistra Italiana chiedono di "Sostituire il comma 1 con il seguente:  1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi degli articoli 9 e 20. Conseguentemente:  a) all'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20. b) all'articolo 20, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. c) al medesimo articolo 20 sopprimere il comma 3, e dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall’ articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate".

I Cinquestelle chiedono anche di "Sostituire il comma 1 con i seguenti: 1-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5".

E ancora: "Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento".

Sempre i Cinquestelle propongono di "Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2017".

Inoltre chiedono di "sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni".

E di "sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d'inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare.
1-bis. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale".

Il M5S chiede anche di "sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere: a) la giocata massima di 50 centesimi a partita; b) la durata minima di 7 secondi a partita; c) l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3; d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3; f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco; g) l'assenza di premi di sala o jackpot aggiuntivi".

Anche di "Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere: a) la giocata massima di 50 centesimi a partita; b) la durata minima di 7 secondi a partita".

In un altro emendamento di "Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanza superiori".

Inotre "Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche".
E di "Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge".
Propongono anche di "Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 946, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di 150 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante aumento dello 0,2 per cento dell'aliquota del Preu applicato sulla raccolta derivante dal gioco".
Infine chiedono di "Sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. Al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia, al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, gli articoli 404 e seguenti del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile. 1-bis. Il giudice tutelare può sospendere eventuali procedure esecutive, qualora tali procedure siano conseguenti a dipendenza da gioco d'azzardo patologico".
AGENZIE FISCALI - Sinistra italiana chiede che "per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali". 
TESTO BLINDATO - Il percorso del decreto appare ormai “blindato”, visto che l’opportunità di non cambiare il testo approvato da Palazzo Madama è motivata dall’approssimarsi delle prime scadenze fiscali previste dal provvedimento.
 
 
 
 
 

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