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Comune Ancona: 'Limiti a tutti i giochi, dalle slot ai gratta e vinci'

06 dicembre 2017 - 09:45

L'11 dicembre è previsto il voto del consiglio comunale di Ancona del Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Gap approvato dalla giunta.

Scritto da Redazione
Comune Ancona: 'Limiti a tutti i giochi, dalle slot ai gratta e vinci'

Una "stretta" su tutti i tipi di gioco con vincita in denaro - dalle slot alle Vlt, dalle scommesse ippiche e sportive ai gratta e vinci venduti dagli esercenti o dai distributori automatici -, vietati dopo le 24 e con l'applicazione di un distanziometro di 500 metri.

 

È quanto prevede il testo del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Gap" approvato dalla giunta del Comune di Ancona che andrà al voto del consiglio comunale lunedì 11 dicembre.

La stesura del regolamento di Ancona segue una serie di incontri con i rappresentanti della filiera del gioco e si pone sulla scia del regolamento varato in materia dal Comune di Bergamo, impugnato dal Tar e quindi modificato, escludendo dall'ambito di applicazione del regolamento le "lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10eLotto eccetera)".

Secondo quanto previsto dal regolamento, "l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie sono subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
La suddetta autorizzazione è rilasciata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della
domanda. Ai sensi del D. Lgs. 222/2016 non è previsto il subentro nell’autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda né, tantomeno, opera il silenzio assenso.
L’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi,
nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco Vlt, il loro
trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono
subordinati all’ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente.
La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando
cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o
acquistabili attraverso distributori automatici, è disciplinata dal concessionario del gioco del lotto, sulla base delle normativa nazionale vigente".
 

DISTANZE E LUOGHI SENSIBILI - Quanto all'ubicazione dei locali e all'installazione degli apparecchi da gioco "è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di 500 metri da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati".
È inoltre "vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, ai sensi del terzo comma dell’art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, negli altri luoghi individuati dal Comune di Ancona, precisamente in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri da nidi e scuole dell'infanzia, caserme, chiese e luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambiente sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, centri sociali per anziani, parchi gioco, sedi operative di associazioni di volontariato, oratori, ospedali e luoghi di cura".
 
 
GLI ORARI - L'orario di esercizio delle sale giochi, nonché l'orario di funzionamento
degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi
autorizzati ex art.86 del Tulps (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi
commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art.88 del Tulps (agenzie scommesse, sale bingo, sale Vlt, ecc.) prevede l'apertura dalle 10 alle 12.30; dalle 16.30 alle 19; dalle 21 alle 24. Gli apparecchi dovranno restare spenti dalle 24 alle 10; dalle 12.30 alle 16.30; dalle 19 alle 21.
 
 
GIOCO VIETATO IN IMMOBILI COMUNALI - L’Amministrazione comunale, si legge ancora nel regolamento, "non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo
di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
È facoltà dell’amministrazione comunale prevedere apposite agevolazioni in materia di tributi locali, in particolare della tassa sui rifiuti (Tari), a favore degli esercizi che non hanno apparecchi e congegni per il gioco e che espongono il logo 'no slot' di cui all’art. 10 della Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017".
 
BINGO E LOTTO ESCLUSI - Sono esclusi dall'applicazione del regolamento "il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all’interno del quale si ritiene che l’elemento preponderante della condivisione dell’esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente; i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione; gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti 'proibiti' ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di
apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni".

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