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Brescia limita il gioco, La Sentinella: 'Norme contro salute giocatori'

06 dicembre 2017 - 14:23

Luigi Nevola, presidente dell'associazione  La Sentinella, commenta il regolamento sul gioco approvato a Brescia e valido in altri 14 comuni dell’hinterland.

Scritto da Redazione
Brescia limita il gioco, La Sentinella: 'Norme contro salute giocatori'

 

"Ci duole ancora una volta dover constatare come altre amministrazioni abbiano promosso un modello sbagliato, che noi abbiamo più volte detto essere gravemente errato specie dopo aver tradotto e divulgato lo studio di alcuni tra i massimi esperti di psicologia delle dipendenze al mondo realizzato dall’Università di Sidney, in cui si sottolinea quanto la frammentazione degli orari di gioco sia dannosa per i giocatori e non faccia che aumentarne l’aggressività e la compulsività".

Così Luigi Nevola, presidente dell'associazione La Sentinella, commenta l'approvazione del regolamento comunale di Brescia in materia di gioco, che ha stabilito l'attuazione di un distanziometro di 500 metri e limiti orari all'utilizzo degli apparecchi da gioco, seguiti da altri quattordici comuni dell’hinterland.


"Inoltre dove andranno i giocatori quando le slot saranno spente? Sulle macchinette irregolari come abbiamo già dimostrato, le quali compaiono ogni qualvolta non vi sia per dei tempi prolungati la possibilità di giocare legalmente, parliamo dei cosiddetti totem. Ribadiamo quanto il modello di Brescia ed hinterland sia un modello da evitare ed invitiamo le Amministrazioni comunali ad attenersi alle indicazioni degli studiosi, degli esperti e alla linea di indirizzo promossa dal Governo e dalla Conferenza unificata che auspichiamo annullino presto queste pericolose regolamentazioni con delle leggi di rango superiore", conclude Nevola.
 

IL REGOLAMENTO DI BRESCIA - Al centro delle critiche de La Sentinella soprattutto i limiti orari, a cui sono dedicati due articoli del regolamento. Secondo l'articolo 15, "Gli orari di apertura delle sale giochi dovranno essere stabiliti dagli esercenti nella seguente
fascia oraria: apertura non prima delle ore 8, chiusura non oltre le ore 23.
Su richiesta dei titolari potrà essere concessa l’estensione dell’orario di chiusura, al massimo fino alle ore 2. In prima istanza potrà essere concessa l’autorizzazione
all’estensione d’orario in via sperimentale per sei mesi, e solo successivamente potrà essere prorogata in via sperimentale, ovvero concessa in via definitiva, oppure diniegata.
Tutte le autorizzazioni per le variazioni d’orario, sia sperimentali che definitive, potranno
essere rilasciate solo previa acquisizione del parere positivo dal Settore Polizia Locale e potranno essere comunque revocate in ogni momento, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico". L'articolo 16 invece stabilisce che "il sindaco determinerà, con ordinanza ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 267/2000, gli orari di
esercizio degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 R.D. 18/06/1931 n. 773
(Tulps), nel rispetto dei seguenti criteri: a. individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre; b. determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari".
 
 
GIOCO OFF LIMITS IN CENTRO STORICO - A definire ulteriori restrizioni per le attività di gioco del territorio bresciano è l'articolo 7, che limita ulteriormente il rilascio delle relative autorizzazioni.  "Al fine della tutela del decoro, della viabilità e dei soggetti più vulnerabili l'Amministrazione non rilascerà autorizzazioni per sale pubbliche da gioco nelle seguenti zone ed edifici: a. in tutti gli ambiti a funzione produttiva e nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente l'apertura di sale da gioco; b. all’interno del nucleo storico principale e dei nuclei storici minori così come definiti dallo strumento urbanistico; c. all’interno di aree oggetto di riqualificazione, quali la stazione ferroviaria, anche all’interno della struttura medesima, e la zona di via Milano. Per la delimitazione delle aree e delle vie si fa riferimento a quelle approvate nei rispettivi progetti di riqualificazione attuali e che si andranno a determinare; d. in locali che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella stabilita dalla normativa regionale. Le distanze dai luoghi sensibili dovranno essere verificate a cura del Settore Polizia Locale. A maggior chiarimento e così come definito dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014, in attuazione della L.R. n. 8 del 21/10/2013 e s.m.i., è vietata la nuova collocazione/installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di 500 metri, calcolata considerando la soluzione più restrittiva (linea d’aria) tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale, da luoghi definiti sensibili. Per nuova collocazione/installazione s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l’installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Sono equiparati alla nuova collocazione/installazione: I. Il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (dove per concessionario si intende anche il noleggiatore degli apparecchi); II. la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; III. l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. e. i locali non devono essere ubicati in edifici di civile abitazione e loro pertinenze, ad eccezione dei locali commerciali siti al piano terra degli edifici; f. non è consentito l'insediamento di sale da gioco in edifici storici o di interesse storico ambientale, come definiti dallo strumento urbanistico; g. non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all'esterno dei locali, sia su spazi pubblici che privati; h. ai sensi della normativa regionale vigente gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione e/o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. L’Amministrazione provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili, come previsto dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014: i. le attività di produzione, importazione, distribuzione (di cui all’art. 86 lett. a) e b) del Tulps) degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del Tulps, R.D. 18.6.1931 n. 773, sono consentite esclusivamente nelle zone dove lo strumento urbanistico consente tali attività produttive".
 

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