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Manovra 2018: dall'ippica alle slot, tutti gli emendamenti segnalati

13 dicembre 2017 - 08:50

Segnalati dai diversi gruppi parlamentari alcuni emendamenti alla Manovra Fiscale in commissione Bilancio della Camera. 

Scritto da Sm
Manovra 2018: dall'ippica alle slot, tutti gli emendamenti segnalati

Diverse le proposte di modifica sul gioco alla Manovra Fiscale segnalate dai vari deputati e che saranno votati a partire dalla giornata di domani, 14 dicembre, dato che la commissione Bilancio in programma per il pomeriggio è stata sconvocata. Da Mdp segnalati diversi emendamenti sull'aumento del Preu per slot e Vlt.  Si chiede, infatti, che "a decorrere dal 19 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, dei decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 percento dell'ammontare delle somme giocate".

E che "all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 percento dell'ammontare delle somme giocate'".

Anche quello che chiede: "Per gli anni dal 2018, 2019 e 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall’articolo 6, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,3 percento dell’ammontare delle somme giocate".

Da Sinistra Italiana, segnalato quello che chiede: A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall’articolo 6, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 percento dell’ammontare delle somme giocate".

E quello: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 percento dell’ammontare delle somme giocate".

Sempre da Si, si segnala la richiesta di modifica che recita: "A decorrere dall’anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,1 per cento dell’ammontare delle somme giocate".

E ancora: "Conseguentemente, dopo il comma il comma 621, aggiungere il seguente: 621-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 21 percento dell’ammontare delle somme giocate. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 percento".

Paolo Tancredi (Ncd) segnala invece l'emendamento in cui chiede che "dopo il comma 621 aggiungere il seguente: Al fine di evitare possibili manipolazioni, i sistemi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono prevedere sempre la continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento, consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto". Ma anche di prevedere "una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione" delle slot dismesse.

Segnalato anche quello di Rocco Palese (Fi) per avviare "entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell’attuale concessionario in esecuzione dell’articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l’aggiudicazione della concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini c le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell’attuale concessionario; dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro per l’anno 2018 e a 300 milioni di euro per l’anno 2019; dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l’attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest’ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; d) dispone altresì che, nell’ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all’esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172". Segnalati anche quelli di altri gruppi politici sul medesimo argomento.

Segnalato anche quello di Marco Baldassarre (Alternativa Libera) in cui si propone: "I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533 della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82 della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio".  
I Pentastellati segnalano l'emendamento sulla pubblicità, in cui si chiede: "È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 621-bis, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 621-bis. 
A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento. 
Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2018. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni". 
Sempre sulla pubblicità, segnalato quello a firma Udc: "È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od online. In caso di violazione del divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l’effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa".
Poi c'è quello di Bruno Tabacci: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell’ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l’ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone".
In merito all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata lo scorso 7 settembre, segnalato l'emendamento proposta da Daniel Alfreider e altri (Misto), in cui si sottoline: "Al comma 621, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando comunque quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 5 della medesima intesa".  
Per quanto riguarda l'ippica, ci sono quelli di Giulio Cesare Sottanelli (Ala) e altri che chiedono: "In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, In analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete 'fisica' nella misura del 33 per cento e per il 'gioco a distanza' nella misura del 37 percento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 percento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. 
Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 28 per cento e per il 'gioco a distanza' al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 23 percento e per il 'gioco a distanza' al 27 percento. 
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprite 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot. 
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-octies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate".
Quello di Pietro Laffranco e Paolo Russo di Forza Italia: "In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il 'gioco a distanza' nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. 
Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 28 per cento e per il 'gioco a distanza' al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 23 per cento e per il 'gioco a distanza' al 27 per cento. 
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti. 
Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con 1 Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico. 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot. 
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione. 
Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate. 
Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera h) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154". 
Quello di Francesco Saverio Romano in cui si legge: "Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti: Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno: ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012; il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale del 1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 621-bis, nei limiti di 115 milioni di euro per Fanno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307". 

Segnalato pure l'emendamento della Commissione Agricoltura dove si legge: "In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete 'fisica' nella misura del 33 percento e per il 'gioco a distanza' nella misura del 37 percento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 percento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 28 per cento e per il 'gioco a distanza' al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 23 per cento e per il 'gioco a distanza' al 27 per cento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti. 

Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con 1 Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico. 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e 1 ’accantonamento da destinarsi a Jackpot. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate. 
Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera h) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154".

Segnalato anche quello di Fdi che chiede: "Per fare fronte ai maggiori oneri previsti dall’applicazione del comma 513-bis, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504".
REGISTRO ESERCENTI - Segnalato anche quello a firma Pd di Sergio Boccadutri e altri, in cui si propone: "È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco. Nel registro sono annotati: il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente; l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; l'espressa indicazione della tipologia e modalità dell'attività di gioco per come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del presente decreto. Nel registro è altresì annotata l'estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi della previsione di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d) e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al presente comma, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il decreto che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel registro. L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di Finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla Uif, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle Questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 Tulps, e relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti: l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5; le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5; la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dei relativi aggiornamenti; l'interfaccia tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto".
Quello di Ignazio Abrignani (Fi) che recita: I dividendi di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativi ai bilanci dell’Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al 'Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva' di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295".
 

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