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Manovra: attesa su ippica e G&V, sì a registro operatori e smaltimento slot

16 dicembre 2017 - 17:25

Primi emendamenti ok sul gioco dalla commissione Bilancio della Camera, accantonati quelli sull'ippica e rinnovo gratta e vinci.

Scritto da Sm
Manovra: attesa su ippica e G&V, sì a registro operatori e smaltimento slot

La commissione Bilancio della Camera affronta gli emendamenti relativi ai giochi. Via libera a quello di Sergio Boccadutri (Pd) e altri sul registro dei distributori ed esercernti, a patto che, come chiesto dal sottosegretario Pier Paolo Baretta, sia riformulato nel senso di prevedere una clausola di invarianza finanziaria. "È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco. 2. Nel registro sono annotati: a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell’esercente; b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell’esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; c) l’espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell’attività di gioco, come definita dall’articolo 1, comma 3, lettera a), del presente decreto. 3. Nel registro è altresì annotata l’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all’articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall’articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l’estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all’articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio. 4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel registro. 5. L’accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla Uif, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato. 6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti: a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5; b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5; c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti; d) l’interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Passa anche quello relativo allo smaltimento slot presentato da Paolo Tancredi (Ap) in cui si legge: "Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi".

ORDINI DEL GIORNO - Il presidente e relatore Francesco Boccia formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti di Paolo Tancredi e Bruno Tabacci, invitando i presentatori a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Negli emendamenti si chiedeva: "A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone".

Stessa sorte per l'altro emendamento di Paolo Tancredi in cui si propone: "Al fine di evitare possibili manipolazioni, i sistemi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono prevedere sempre la continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento, consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto". 

IPPICA - Accantonati per ora gli emendamenti sull'ippica che riguardano una serie di richieste, tra cui la tassazione sul margine per le scommesse sui cavalli, al 33 percento per il gioco terrestre e al 37 percento per l'online; l'avvio della riforma del comparto da parte dei Mipaaf; l'adeguamento del totalizzatore; l'autorizzazione per gli ippodromi alla raccolta. Il relatore Boccia rileva "come sugli stessi vi sia un orientamento tendenzialmente favorevole, ma che sono in corso alcune verifiche, disponendone, pertanto, l’accantonamento". Fa presente, inoltre, "che gli emendamenti Russo 90.55 e Sottanelli 90.60 risulterebbero assorbiti nel caso di approvazione di tali proposte emendative". 

Boccia dispone l’accantonamento, per verificare la praticabilità di una eventuale riformulazione, dell’emendamento di Francesco Saverio Romano in cui si legge: "Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno: 1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012; 2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale dell'1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma. 621-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 621-bis, nei limiti di 115 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

PUBBLICITA' GIOCO - Non passa invece la richiesta del M5S di vietare "qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000". E nemmeno quello a firma di Paola Binetti (Udc) sempre sul divieto di pubblicità di gioco.
NO AD AUMENTO DEL PREU - Nulla da fare per le richieste di aumento del Preu slot e Vlt. Parere contrario di Governo e relatore a due emendamenti di Sinistra Italiana che chiedevano il Preu Vlt al 7,5 percento e quello slot al 19,5 percento o al 21 percento, con payout al 68 percento.
Accantonati invece due emendamenti in materia di sanità su aumento Preu Vlt al 7,5 percento e al 6,5 percento.
Bocciato quello di Marco Baldassarre (Alternativa Libera) che chiedeva: "I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva all'assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio".
INTESA GIOCO - Ritirato l'emendamento di Daniel Alfreider che prevedeva di far salve le leggi regionali sul gioco alla luce dell'intesa in Conferenza Unificata: "Al comma 621, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando comunque quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 5 della medesima intesa". 
GRATTA E VINCI - Accantonato anche l'emendamento di Rocco Palese (Fi) e gli identici sulle lotterie a estrazione istantanea, in cui si prevede: "Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1oluglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti: a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini e le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;  b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore a 750 milioni euro per l'anno 2018; c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172".
 

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