skin

Uif: 'Segnalazioni operatori gioco fondamentali contro riciclaggio'

11 gennaio 2018 - 08:58

L'analisi della Uif sul settore del gioco nelle 'linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio'.  

Scritto da Sm
Uif: 'Segnalazioni operatori gioco fondamentali contro riciclaggio'

"In ragione dei rilevanti flussi finanziari da cui è caratterizzato, il settore dei giochi e delle scommesse è oggetto di concrete e potenziali infiltrazioni da parte della criminalità organizzata". Lo si legge ne "Le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco", lo studio della Uif (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) che esamina l'evoluzione della regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco, in relazione all'espansione che il comparto del gaming ha registrato negli ultimi anni e ai rischi connessi alle sue potenzialità di trasferimento monetario e di infiltrazione criminale, evidenziati in sede di analisi condotta dalle autorità competenti, anche in ambito internazionale.

 

L'illustrazione delle direttrici percorse dallo sviluppo normativo risulta accompagnata dalle indicazioni delle autorità preposte al sistema di prevenzione e tiene conto dell'esperienza maturata dall'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia attraverso l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, i controlli ispettivi e la collaborazione con le altre autorità.

"Numerose indagini investigative evidenziano il carattere sempre più capillare e pervasivo di tale fenomeno. Il contributo della Uif a fini di prevenzione dell’utilizzo del gioco pubblico per scopi illeciti è determinante non solo per fornire impulso e supporto alle autorità investigative e repressive ma, ancor prima, per accrescere il grado di collaborazione attiva da parte degli operatori, che costituiscono la prima frontiera e il primo canale in grado di intercettare e veicolare flussi finanziari potenzialmente illeciti. In quest’ottica, le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dagli operatori di gioco assumono un ruolo particolarmente rilevante in quanto offrono l’opportunità di approfondire la conoscenza del settore e di saggiare il grado di affidabilità dei soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione. La prima analisi del settore condotta dal Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), alla quale la Uif ha fornito un fattivo apporto informativo e di expertise, ha evidenziato la necessità di perseguire una maggiore armonizzazione del quadro regolamentare e dei controlli, nonché più ampi ed efficaci scambi informativi fra le autorità, specie in considerazione del carattere transfrontaliero dell’attività. Grazie al recepimento della IV Direttiva i presidi antiriciclaggio e gli ambiti di cooperazione sono stati rafforzati, in modo particolare, nel settore dei giochi. Spetta ora agli operatori e alle autorità proseguire la collaborazione in modo attivo, responsabile ed efficace".

Sul versante della collaborazione attiva, "i prestatori di servizi di gioco sono tenuti, al pari di tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi, a inoltrare senza ritardo una segnalazione di operazioni sospette alla Uif quando, in base agli elementi acquisiti, 'sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa'. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche oggettive dell’operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dall’operatore in ragione della propria attività, tenuto conto anche del profilo economico e finanziario del soggetto cui le operazioni sono riferite. L’intensità e la profondità della valutazione dei clienti e delle caratteristiche della loro operatività va commisurata all’effettivo rischio di riciclaggio, desumibile da una molteplicità di fattori indicati anche dalla normativa secondaria. Attualmente l’individuazione delle operazioni sospette è agevolata, nel settore del gioco, da specifici indicatori di anomalia elencati nel decreto emanato, su proposta dell’Uif, dal Ministro dell'interno il 17 febbraio 2011, come integrato dal successivo decreto del 27 aprile 2012, confermati dalla Uif con il comunicato del 4 luglio 2017. Il primo decreto, oltre a dettare specifiche disposizioni sulle finalità degli indicatori di anomalia e sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette, individua alcune tipologie di fattispecie anomale: i tentativi di ingresso nelle case da gioco senza documenti o con biglietti falsi; la chiusura e apertura anomala di conti di gioco (tipici delle giocate via internet); gli acquisti e le restituzioni di ingenti quantità di gettoni; la movimentazione di rilevanti importi sui conti di gioco, specie se rimasti inattivi per molto tempo; le giocate di rilevante ammontare o eccessivamente e ingiustificatamente frazionate; l’utilizzo frequente di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti. Il medesimo decreto fornisce indicazioni sulla procedura segnaletica da parte degli operatori non finanziari, sopperendo alla mancanza in materia di disposizioni ad hoc nel d.lgs. 231/07. La valutazione del sospetto è agevolata anche dai modelli o schemi di comportamento anomalo (breviter, 'schemi di anomalia') emanati e diffusi dalla Uif ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto antiriciclaggio. In proposito, le anomalie nel settore dei giochi hanno formato oggetto di una comunicazione emanata dall'Uif l’11 aprile 2013, a seguito di un’analisi svolta congiuntamente con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’attività segnaletica degli intermediari finanziari e degli operatori di gioco. La struttura del documento è analoga a quella delle altre comunicazioni della specie pubblicate dalla Uif. La premessa illustra i fattori che espongono il settore dei giochi a un particolare rischio di infiltrazione criminale: gli elevati flussi finanziari movimentati attraverso la rete fisica e online; l’utilizzo di strumenti di pagamento anonimi come il contante; la possibilità di 'taroccare' le apparecchiature installate presso i punti di gioco distribuiti su tutto il territorio nazionale; la presenza di soggetti esteri, operanti in Italia senza il controllo preventivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dopo avere richiamato la finalità di agevolare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati, la comunicazione reca due schemi di anomalia fra loro complementari in quanto rappresentativi di distinte fasi di un complesso unitario di attività illecite. Il primo schema è diretto a tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio diversi dagli operatori di gioco (all’epoca, disciplinati dall’art. 14, comma 1, lettere d), e) ed e-bis). In particolare, le banche, Poste italiane s.p.a., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento possono risultare esposti a rischi operativi, legali e di reputazione nel caso in cui vengano in contatto – soprattutto nella gestione di servizi di pagamento – con operatori di gioco o con giocatori che operano con modalità irregolari. Il secondo schema, invece, si applica esclusivamente all’attività svolta dagli operatori di gioco, tenuto conto delle rispettive peculiarità operative. Entrambi gli schemi descrivono possibili anomalie riconducibili, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, al comparto del gioco sia fisico sia online. Tra le anomalie soggettive ricorrono eventuali incoerenze rilevate in sede di adeguata verifica delle controparti contrattuali (operatori di gioco e/o giocatori), nonché informazioni inerenti, ad esempio, alla sottoposizione degli stessi a procedimenti penali in corso o a intestazioni fittizie di attività. Sotto il profilo oggettivo si richiamano, tra l’altro, le operatività sovradimensionate rispetto al profilo economico del cliente e le giocate concentrate presso un medesimo operatore di gioco. Per il settore del gioco fisico viene richiamata l’attenzione sugli utilizzi di contante per importi rilevanti (specie in caso di uso di banconote di taglio elevato), sulla cadenza temporale delle vincite e sulla frequenza delle giocate annullate. Per il gioco on-line rilevano le anomale modalità di utilizzo del conto di gioco, quali l’effettuazione di ricariche di importo elevato seguite dal prelievo delle vincite ovvero dalla chiusura del conto di gioco, nonché il prelievo delle vincite effettuato prima della trasmissione dei documenti necessari per l’apertura del rapporto".

Inoltre "nel 2014 l’Unità ha avviato per la prima volta accertamenti ispettivi nei confronti di primari concessionari di gioco, anticipando le indicazioni successivamente pubblicizzate dal Csf in esito alla prima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le ispezioni nel comparto dei giochi hanno consentito di approfondire ulteriormente la conoscenza del fenomeno e di incentivare la collaborazione attiva degli operatori del settore che, tendenzialmente, sono particolarmente inclini a privilegiare il business a scapito dell’attività di prevenzione. Gli accertamenti hanno contribuito, inoltre, a stimolare il dialogo con le Autorità competenti nel settore e a sollecitare i necessari interventi normativi a fini antiriciclaggio, volti a responsabilizzare la rete distributiva e a mitigare i rischi insiti in alcune tipologie di gioco, quali le Vlt, in ragione dell’elevato utilizzo di contante sotto soglia e della scarsa tracciabilità delle operazioni. In taluni casi le risultanze degli approfondimenti svolti in sede cartolare e ispettiva sono state proficuamente condivise con le FIU estere dei Paesi interessati dall’operatività cross border (riferibile, in particolare, a società estere attive nella prestazione di servizi di gioco online) e con le competenti Autorità giudiziarie". 

Tra le forme di gioco fisico "sono indicati come particolarmente rischiosi gli apparecchi da intrattenimento Vlt e le scommesse a quota fissa, specie per l’elevato ricorso al denaro contante nelle operazioni sotto-soglia. Con riguardo all’utilizzo delle Vlt, la potenziale connessione con flussi di denaro contante di dubbia origine è stata riscontrata anche in alcune segnalazioni inoltrate da operatori di gioco e riferite ad anomale concentrazioni di incassi di ticket emessi da Vlt. Le peculiari modalità di funzionamento di tali apparecchiature le rendono particolarmente vulnerabili al rischio di utilizzi impropri: l’utente può, infatti, attivare il gioco mediante il caricamento diretto di banconote nella macchina e successivamente interrompere la sessione in qualsiasi momento, ottenendo la restituzione del credito residuo dietro presentazione di un ticket stampato direttamente dalla Vlt. In proposito il Rapporto Uif per il 2016 precisa: '(…) in linea teorica, tali apparecchiature offrono la possibilità di conferire apparente legittimazione a somme di denaro contante di origine ignota, garantendone la trasformazione in ticket al portatore, a loro volta liquidabili mediante bonifici o assegni circolari'. L’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette nel settore delle scommesse sportive ha consentito di individuare come anomala l’effettuazione di consistenti vincite su specifici eventi sportivi privi di particolare notorietà o risonanza mediatica. Altra anomalia consiste nel sistematico ricorso a una serie di scommesse su uno stesso evento a rischiosità media in modo da coprire tutto il possibile ventaglio delle probabilità; l’espediente è volto, da un lato, a realizzare vincite 'sicure', dall’altro, a poter disporre di capitali 'ripuliti'. La circostanza che l’importo delle vincite risulti spesso inferiore a quello complessivo delle giocate rappresenta il costo del riciclaggio". Riguardo al gioco online, "come rilevato anche nel documento sull’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è ritenuta rischiosa la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche gestite da società straniere prive di autorizzazione, dato che i relativi flussi finanziari sfuggono al monitoraggio delle autorità italiane. Le principali anomalie segnalate riguardano l’utilizzo del conto di gioco che, in base alla normativa di settore, il concessionario deve aprire a ogni giocatore per registrarvi le ricariche, le giocate, le vincite e i rimborsi. Le segnalazioni analizzate evidenziano ricariche di conti di gioco effettuate mediante carte presumibilmente rubate o clonate o con mezzi di pagamento provenienti da soggetti diversi dal titolare del conto".

È emersa inoltre la modalità di ricarica tramite le 'scratch cards', "carte al portatore spesso acquistate in contanti. Nel corso del 2016 sono pervenute numerose segnalazioni da parte di concessionari di gioco a distanza, relative a pratiche collusive poste in essere da clienti dediti ai cosiddetti skill games, giochi caratterizzati dalla prevalenza dell’abilità del giocatore rispetto alla componente aleatoria. Riferisce in proposito l’ultimo Rapporto Uif che 'dette pratiche collusive sarebbero utilizzate per giocare in modo concertato a danno di terzi partecipanti al torneo, oppure per dissimulare trasferimenti di denaro. A tale attività fanno da corollario fenomeni di furto dell’identità digitale, finalizzati all’attivazione di conti di gioco alimentati da carte di pagamento sottratte e impiegate per simulare attività di gaming la cui unica finalità è quella di consentire un trasferimento di disponibilità tra i giocatori e la connessa monetizzazione'. I soggetti menzionati nelle segnalazioni in questione sono stati sovente oggetto di precedenti segnalazioni trasmesse da intermediari bancari in cui venivano sottolineati la frequenza delle vincite, gli importi complessivi cospicui e l’incoerenza del profilo soggettivo".

I CONTROLLI - Un’ulteriore importante novità del decreto antiriciclaggio è costituita dal ruolo di supervisione attribuito all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel settore del gioco. "L’Adm, pur non ricevendo dal decreto la qualifica di 'Autorità di vigilanza di settore' – riservata alle Autorità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), ossia Banca d’Italia, Consob e Ivass – sembra senz’altro da ricondurre fra le 'Amministrazioni interessate' di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), essendo titolare di poteri di controllo e competente al rilascio di concessioni e autorizzazioni ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore. Inoltre, il decreto prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Adm anche in favore di soggetti aventi sede in altro Stato dell’Ue, a condizione che tali soggetti abbiano adottato procedure e sistemi equivalenti a quelli previsti per i concessionari, a fini di controllo e prevenzione".

All’Adm sono poi attribuite funzioni di regolamentazione, indirizzo, coordinamento e controllo attraverso: "l’elaborazione di standard tecnici, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 54, comma 1); l’emanazione, previa presentazione al Csf, di linee guida ad ausilio dei concessionari, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo volti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; la verifica dell’osservanza da parte dei concessionari degli adempimenti previsti a loro carico (art. 52, comma 4); il riscontro dell’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco, anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al Titolo V bis del d.lgs. 141/2010, come integrato dal d.lgs. 64/2011 (art. 53, comma 4); l’adozione di protocolli d’intesa con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco. Compiti di controllo nel settore del gioco sono attribuiti altresì alla Guardia di Finanza che, oltre a essere chiamata a verificare il rispetto dei presidi antiriciclaggio di carattere generale e delle prescrizioni specificamente dirette agli esercenti e distributori, ha il compito di accertare e contestare le relative violazioni (art. 64, comma 2, del decreto). Sul versante delle sanzioni, specifiche disposizioni per il comparto del gioco sono contenute nel citato art. 6452 che, in particolare, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro applicabile ai distributori ed esercenti i quali non ottemperino ai relativi obblighi di adeguata verifica e conservazione. Il verbale di contestazione delle violazioni è notificato, a cura della Guardia di Finanza, anche al concessionario per conto del quale il distributore o l’esercente opera".

Articoli correlati