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Jesi, regolamento gioco al voto: limiti anche a scommesse e lotterie

29 gennaio 2018 - 09:22

Il consiglio comunale di Jesi (An) vota il regolamento sul gioco, limiti orari e distanziometro di 500 metri validi anche per scommesse, gratta e vinci e lotto.

Scritto da Redazione
Jesi, regolamento gioco al voto: limiti anche a scommesse e lotterie

Prosegue nelle Marche l'attuazione della legge regionale per il contrasto al Gap approvata nel febbraio 2017, con il varo di appositi regolamenti comunali in materia. Mentre Macerata si confronta con gli operatori per la stesura del provvedimento, a Jesi (An) è già tutto pronto per il voto in consiglio comunale, in programma nella doppia seduta di martedì 30 gennaio e giovedì 1 febbraio.


SCOMMESSE E LOTTERIE SOTTO LA LENTE - Oggetto del regolamento di Jesi non sono solo gli apparecchi con vincita in denaro come le slot e le Vlt, ma anche  "le scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi, le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, ecc.), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici", si legge nel testo.


IL DISTANZIOMETRO E I LIMITI ORARI - Cuore del provvedimento è l'attuazione del distanziometro di 500 metri previsto dalla legge regionale, che vieta il gioco nelle vicinanze di "istituti universitari, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito e sportelli bancomat, uffici postali, esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati" ma anche in prossimità di "nidi e scuole dell'infanzia, caserme, chiese e luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambiente sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, centri sociali per anziani, parchi gioco, sedi operative di
associazioni di volontariato, oratori, ospedali e luoghi di cura", secondo quanto stabilito dal Comune di Jesi. Altro asse fondamentale è la limitazione dell'orario di esercizio delle sale giochi e quello di funzionamento "degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.86 del Tulps (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art.88 del Tulps (agenzie scommesse, sale bingo, sale Vlt, ecc.)". Il funzionamento è consentito "dalle 10 alle 12.30; dalle 16.30 alle 19; dalle 21 alle 24, con interruzione: dalle 24 alle 10; dalle 12.30 alle 16.30; dalle 19 alle 21".
 
 
DIVIETO DI PUBBLICITÀ E SGRAVI TARI -  "L’Amministrazione comunale - si legge nel testo del regolamento - si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la
viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.
L’Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l’aggregazione sociale, la condivisione di un’offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive". Allo scopo "è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale" e sono previste ulteriori misure di contenimento del fenomeno.
"L’Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
L’Amministrazione Comunale istituisce un elenco pubblico degli esercizi presenti nel proprio territorio che espongono il marchio 'No Slot' di cui all’art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017.
L’Amministrazione comunale prevede agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari), a favore degli esercizi iscritti nell’elenco di cui al comma 3".
 

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