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Tar Lazio a ministeri Economia e Salute: 'Emanare linee d'azione Gap'

09 febbraio 2018 - 16:35

Il Tar Lazio accoglie ricorso Codacons e chiede ai ministeri Economia e Salute di emanare entro 2 mesi il decreto sulle Linee d'azione per contrasto al Gap.

Scritto da Fm
Tar Lazio a ministeri Economia e Salute: 'Emanare linee d'azione Gap'

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso avanzato dal Codacons - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio, Sezione II n. 7028 del 30 luglio 2012, con la quale è stato ordinato "al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute e alla Conferenza — Unificata, per quanto di rispettiva competenza, di adottare, in concerto (ovvero d'intesa) tra loro, il decreto interdirigenziale previsto dall'art. 1, comma 70, della legge 12 dicembre 2010, n. 220, 'Linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo' entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".


Per i giudici amministrativi "permane l'obbligo di emanare il decreto interdirigenziale previsto.
L’obbligo in questione non risulta venuto meno né a causa della proroga del termine di cui all’art. 1, comma 70, della legge n. 220/2010 (prorogato dall’art. 1, comma 391, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, poi, dall'art. 1, comma 2, d.P.C.M. 26 giugno 2013); né a seguito della richiamata normativa sopravvenuta, e neanche a causa del fatto che la citata sentenza n. 7028/2012 è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, posto che, a seguito dell’appello, non risulta essere stata sospesa l’efficacia di tale decisione. Né si può affermare, come hanno fatto le parti resistenti, che le ragioni indicate hanno reso inopportuno adottare il decreto interdirigenziale di cui all’art. 1, comma 70, della legge n. 220/2010. L’obbligo in questione permane, a maggior ragione, a seguito della sentenza n. 4539/2017 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 7028/2012. È vero (come affermato dalle parti resistenti) che a seguito di tale ultima pronuncia, sono stati posti in essere atti finalizzati ad eseguire la decisione di primo grado. Infatti, con nota n. 139809 del 14.12.2017, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema del decreto recante, di concerto con il Ministero della Salute, le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo ex art. 1, comma 70 della legge n. 220/2010. Ma, è altrettanto pacifico che tale iter non è stato concluso, posto che il decreto interministeriale non è stato adottato e, sotto questo profilo, non appare condivisibile il punto di vista delle Amministrazioni resistenti, le quali affermano che il riavvio del procedimento finalizzato all’adozione del predetto provvedimento integrerebbe l’ottemperanza alla sentenza n. 7028/2012. In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso per l’ottemperanza sia fondato e debba essere accolto".
 
 Il Collegio invece ha  ritenuto infondata la domanda di annullamento degli atti impugnati con motivi aggiunti, consistenti nei decreti direttoriali con cui l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha rilasciato 53 licenze ad operatori per offrire giochi online sulle proprie piattaforme.

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