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Pavia: comune approva regolamento sul gioco

19 febbraio 2018 - 09:24

La giunta comunale di Pavia approva il nuovo regolamento sul gioco: distanze e limiti orari non solo per le slot machine.

Scritto da Sm
Pavia: comune approva regolamento sul gioco

"Giovedì scorso la giunta comunale di Pavia ha approvato il nuovo regolamento sul gioco. Essendo un regolamento dovrà passare anche in consiglio comunale, e teoricamente potrebbe essere emendato, anche se è una materia condivisa quella del gioco". Lo dichiara a Gioconews.it il vice sindaco di Pavia, Angela Gregorini, commentando il regolamento sul gioco approvato in Giunta.

"Con questo regolamento mettiamo nero su bianco tutte le azioni che abbiamo svolto in questi anni sul gioco e che vogliamo continuare a portare avanti: tutela delle fasce più deboli, inasprimento dei controlli, passando attraverso delle regole molto chiare sulle distanze e sugli orari, quindi sulla diminuzione della possibilità di gioco. Non riguarda solo le slot, ma anche le altre forme di gioco, come lotterie istantanee, sale scommesse, ect".
I DETTAGLI - Il regolamento prevede distanze di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori come individuati nella Tavola Pdr 09 - Divieto di collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, ai sensi della L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013 allegato A18 del Piano delle Regole vigente.
Sono considerati luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale: esercizi di compro-oro, argento ed oggetti preziosi; agenzie di pegni e prestiti; sportelli bancomat.

Non è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all’esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati.
Per quanto riguarda gli orari di esercizio delle attività: "Nei locali di cui all’art. 3 c. 1, del presente Regolamento, il funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps, ovunque installati, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art 110 comma 6 del Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi devono rispettare i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi".

Vietata l’attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito; fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online gestite da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità nazionali, per ottenere vincite in denaro.
SANZIONI - La violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili comporta la sanzione amministrativa prevista, pari a 15.000 euro per ogni apparecchio installato in violazione della distanza minima. La stessa sanzione è prevista anche per i casi di nuova installazione, a cui sono equiparati il rinnovo del contratto, il cambio di gestore ed il trasferimento. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell'apparecchio.

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