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Montebelluna (Tv): firmata ordinanza su limiti orari slot e Vlt

27 febbraio 2018 - 08:26

Nuova ordinanza oraria sul gioco firmata a Montebelluna (Tv). Distanze di 500 metri dai luoghi sensibili.

Scritto da Redazione
Montebelluna (Tv): firmata ordinanza su limiti orari slot e Vlt

Il sindaco di Montebelluna (Tv), Marzio Favero, ha firmato l'ordinanza che disciplina gli orari di esercizio delle sale giochi e gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi anche commerciali.

Nel dettaglio, l'ordinanza stabilisce l'orario di esercizio dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nelle seguenti attività: sale giochi autorizzate ex art. 86 del Tulps; funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento e svago slot machine e Vlt, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso: esercizi autorizzati ex art. 86 del Tulps (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.); esercizi autorizzati ex art. 88 del Tulps (agenzie di scommesse, sale bingo, sale Vlt, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.); sale di raccolta scommesse ex art. 88 del Tulps; inoltre stabilisce l’orario di esercizio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 22:00 di tutti i giorni per le attività di cui al punto ubicate a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili”; di stabilire che, al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.
I titolari delle sale gioco o sale Vlt, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d’azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti a far osservare quanto sopra indicato, oltre che ad osservare le seguenti ulteriori disposizioni: obbligo di esposizione di cartelli di dimensioni minime pari a cm 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e pari a cm 50x70 per le sale dedicate, di informazione sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al Gap e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art. 20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6 del 27/04/2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco; obbligo di esporre un cartello informativo sui rischi correlati al gioco all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso; obbligo di esporre all’interno del locale un cartello indicante gli orari di esercizio disposti con la presente ordinanza.
Viene disposto che i titolari delle sale gioco o sale Vlt, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d’azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti a far osservare quanto sopra indicato, oltre che ad osservare le seguenti ulteriori disposizioni: obbligo di esposizione di cartelli di dimensioni minime pari a cm 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e pari a cm 50x70 per le sale dedicate, di informazione sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al Gap e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art. 20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6 del 27/04/2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco; obbligo di esporre un cartello informativo sui rischi correlati al gioco all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso; obbligo di esporre all’interno del locale un cartello indicante gli orari di esercizio disposti con la presente ordinanza. ubicati a una distanza minore di 500 (cinquecento) metri dai “luoghi sensibili” e minore di 100 (cento) metri dai “luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi”; che è ammessa l’apertura di nuove sale gioco, sale Vlt e nuovi esercizi alle stesse assimilati al esclusivamente nelle zone per insediamenti produttivi, così come individuate nello strumento urbanistico comunale; il divieto di ampliamento di sale gioco e sale Vlt esistenti e collocate esternamente alle zone per insediamenti produttivi, così come individuate nello strumento urbanistico comunale, sia in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, sia in ordine alla superficie utile dei locali sede dell’attività, fatta eccezione per interventi edilizi che si rendano necessari per l’adeguamento sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza; che in caso di subentro in attività poste a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” o minore di 100 metri dai luoghi in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, valgono i medesimi limiti del soggetto cedente; che i nuovi locali non devono essere ubicati all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; che i nuovi locali devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici e che non è ammesso l’utilizzo dei locali interrati o seminterrati; che l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

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