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Legge Piemonte gioco in linea con Ue, da valutare effetto espulsivo

28 febbraio 2018 - 17:29

La Commissione Ue del Parlamento europeo dà il suo parere sulla petizione di Alberto Cirio (Fi) in relazione alla legge piemontese sul gioco.

Scritto da Redazione
Legge Piemonte gioco in linea con Ue, da valutare effetto espulsivo

Secondo il parere della Commissione Ue richiesto dalla Commisisone per le Petizioni del Parlamento europeo, la legge piemontese sul gioco non viola il trattato Eu sulla concorrenza all’interno del mercato interno. Lo afferma nel dare il suo parere alla petizione presentata dall'eurodeputato Alberto Cirio (Fi), con la quale si denunciano "gli effetti distorsivi della concorrenza di una legge regionale per la prevenzione della ludopatia, che vieta l'installazione di apparecchi da intrattenimento nelle vicinanze (meno di 300 m.) di luoghi particolarmente sensibili, quali scuole, centri di formazione, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, banche e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, nonché stazioni di pullman e ferroviarie", ritenendo che il divieto "sia sproporzionato all'obiettivo di scoraggiare il gioco d'azzardo patologico e costituisca una palese violazione delle libertà di stabilimento (articolo 49 Tfue) e di prestazione dei servizi (articolo 56 Tfue) e comporti una distorsione della concorrenza fra esercenti commerciali che gestiscono gli apparecchi in questione a seconda della loro ubicazione". Cirio aveva chiesto alle istituzioni europee, citando l'articolo 116 Tfue, che prevede un intervento della Commissione qualora una disparità di regolamentazione sia suscettibile di alterare in maniera significativa le condizioni di concorrenza del mercato interno, "di pronunciarsi sulla compatibilità di tale normativa con le libertà economiche del mercato interno, senza sottovalutare l'aspetto relativo alla promozione dell'occupazione (articolo 9 Tfue).

LA RISPOSTA - La Commissione evidenzia che "non esiste una normativa sul gioco d’azzardo dell’Ue specifica per settore" e che "gli Stati membri sono autonomi nel modo in cui regolano le loro attività di gioco d’azzardo fintantoché sono in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e come interpretate dalla Corte di giustizia delle l’Unione Europea (Cgue)".

"Solo in circostanze eccezionali la legislazione di uno Stato membro può violare le regole di concorrenza, in combinazione con altre disposizioni del Tfue. Tuttavia, nel caso in esame, non vi sono indicazioni che evidenziano che dall’adozione della legge regionale nel perseguimento di obiettivi di politica pubblica identificati, lo Stato membro falserebbe la concorrenza all’interno del mercato interno. In particolare, non vi sono indicazioni che la legge regionale in vigore richieda o incoraggi l’adozione degli accordi anticoncorrenziali in violazione dell’articolo 101 del Tfue o crei una situazione in cui un’impresa pubblica o un’impresa uno Stato membro ha conferito diritti speciali o esclusivi, che in quanto tali non sono vietati dal diritto dell’Unione, ma semplicemente esercitando i diritti preferenziali che gli sono conferiti, sono portati ad abusare della sua posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Tfue”.

"La petizione sarà discussa dal Parlamento europeo, commissione per le Petizioni, che potrà ovviamente valutare diversamente ed illegittime le conseguenze sulla concorrenza, determinate dall'effetto espulsivo, in concreto imposto dal distanziometro della legge Piemonte, come verrà ulteriormente chiarito da una nota specifica", ci viene rappresentato dall'avvocato Geronimo Cardia.

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