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Giochi off limits a Melzo, fra i luoghi sensibili anche la biblioteca

09 marzo 2018 - 11:02

La giunta comunale di Melzo (Mi) aumenta i luoghi sensibili per il gioco, inclusi anche pista di automodellismo, campo per il tiro con l'arco e biblioteca.

Scritto da Redazione
Giochi off limits a Melzo, fra i luoghi sensibili anche la biblioteca

Sarà esecutiva dal 18 marzo la delibera sull'individuazione delle zone di possibile installazione di apparecchi per il gioco lecito appena approvata dalla giunta comunale di Melzo, in provincia di Milano.

La delbera prende le mosse dall'articolo 5 della legge regionale della Lombardia sul Gap che consente ai Comuni di individuare altri luoghi sensibili nelle cui vicinanze - entro 500 metri - è lecito vietare nuovi punti gioco, oltre ai consueti ospedali, luoghi di culto ed istituti scolastici. Fra i luoghi off limits infatti l'amministrazione di Melzo ha inserito anche il campo per il tiro con l'arco, la pista di automodellismo, la sala del regno testimoni di Geova, la biblioteca, il centro sportivo (comprensivo di piscina, campi da tennis e campi da calcio), il centro anziani e uno spazio di aggregazione per i giovani.


Dalle limitazioni, si legge nella delibera, sono esclusi "gli apparecchi già installati
lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico".
 
Il documento infine dispone che in sede di "previsione del Piano di governo del territorio all’interno degli ambiti di cui all’art 10 comma 2 (tessuto urbano consolidato) verrà esclusa la funzione 'sala slot machine' dai singoli tessuti urbani in esso ricompresi".
 

COSA PREVEDE LA LEGGE DELLA LOMBARDIA - Con la delibera di Giunta Regionale 1274/2014, la Lombardia ha istituito i seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado; luoghi di culto relativi alle confessioni religiose quali chiese, sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali (come definiti da art. 70 commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12); impianti sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette; luoghi di aggregazione giovanile; oratori.
 

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