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Liguria, Cal boccia Pdl sul gioco: 'Nuovo testo secondo linee guida'

23 marzo 2018 - 11:17

Il Consiglio delle autonomie locali della Liguria boccia la proposta di legge sul gioco di Francesco Battistini e Giovanni Battista Pastorino e detta linee guida per nuovo testo.

Scritto da Fm
Liguria, Cal boccia Pdl sul gioco: 'Nuovo testo secondo linee guida'

Regione Liguria ancora in alto mare per l'elaborazione della nuova normativa regionale per il contrasto al Gap, dopo la "moratoria" su quella in vigore dal 2012, che dal 1 maggio 2017 avrebbe visto la scadenza delle autorizzazioni in essere. Nella seduta di oggi, 23 marzo, il Consiglio delle autonomie locali ha infatti dato parere negativo alla proposta di legge "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", presentata da Francesco Battistini e Giovanni Battista Pastorino del gruppo Rete a sinistra liberamente Liguria.

IL PARERE DEL CAL - Il Consiglio delle autonomie locali ritiene la proposta "insufficiente" e "considerando l'iter di lavorazione per perseguire un percorso condiviso con la Regione Liguria e le parti sociali per arrivare alla scadenza della proroga del 30 aprile 2018" propone un nuovo testo di legge concertato che "recepisca per quanto possibile una serie di principi: definire criteri di valutazione omogenei per la riduzione degli apparecchi sul territorio regionale, lasciando ai Comuni la possibilità di addivenire ad eventuali deroghe nella distribuzione territoriale delle riduzioni sulla base di eventuali intese locali con gli operatori economici coinvolti; definire una norma quadro per le distanze minime (500 metri) e degli orari dei punti gioco, fermo restando quanto definito nell'intesa, lasciando ai Comuni la facoltà di estendere tali regolamentazioni con propri regolamenti in base alle caratteristiche del territorio". Il Cal inoltre chiede di "disciplinare in modo chiaro il regime delle nuove autorizzazioni e dei subentri tenendo in adeguata considerazione il valore commerciale delle licenze già esistenti rispetto ai locali in cui sono esercitate" e di "sostenere economicamente gli operatori economici che riducano il numero delle Awp in esercizio, con particolari premialità, anche fiscali, per coloro che volontariamente rinuncino completamente a possederne". Il Consiglio delle autonomie locali poi nel suo parere auspica di "prevedere meccanismi di sostegno ai piccoli comuni che non siano dotati di un organico di polizia locale sufficiente per condurre i controlli necessari e previsti dall'intesa e di favorire con opportuni incentivi la gestione associata da parte dei Comuni siti in ambiti omogenei delle funzioni di regolamentazione, controllo e monitoraggio del gioco e di repressione del gioco illegale". Poi chiede di "accelerare per quanto possibile l'obbligo di tutti gli esercenti di adottare apparecchiature Awpr che permettano il gioco solo inserendo la tessera sanitaria, così da facilitare i controlli in remoto e il monitoraggio del medesimo a fini sanitari e di prevenzione" e di "vietare su tutto il territorio regionale ogni forma di pubblicità al gioco, ivi compreso il pishing via email e tramite app, come avviene per i tabacchi, ed impegnarsi in sede di confronto con il Governo a far sì che venga adottato analogo provvedimento a livello nazionale". Da ultimo, l'organismo propone di investire nella "formazione degli operatori economici e sanitari, della cittadinanza e nelle scuole per prevenire le ludopatie e la diffusione del gioco d'azzardo" e di richiedere "su base mensile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati del gioco d'azzardo scorporati per comune e, attraverso il servizio statistico regionale, pubblicare mensilmente un bollettino in cui informare Comuni e cittadinanza sui medesimi". 
 

LA PROPOSTA - Il testo di legge proposto da Battistini e Pastorino "parte dal presupposto che la Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2012 'Disciplina delle sale da gioco' venga immediatamente applicata nella sua interezza e senza ulteriori nuove proroghe. Come indicato anche nell’Articolo 1 l’obiettivo dell’articolato è quello di fornire disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne risultano affette. Ovviamente, in tutto ciò, non dimentichiamo il supporto dovuto alle famiglie dei soggetti affetti da azzardopatia e che subiscono anch’esse i danni economici e psicologici del problema. Cerchiamo, con la presente Legge, di contenere l’impatto negativo della attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sull’inquinamento acustico, sulle questioni di viabilità e in generale sul governo del territorio senza trascurare l’aspetto più importante: la salute intesa nella sua accezione più ampia come benessere non soltanto fisico ma anche psichico", sottolineano i due consiglieri nella relazione illustrativa.
 
 
DISTANZE E SGRAVI IRAP - Secondo la proposta, "è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito, esercizi di compravendita oggetti preziosi usati". Inoltre, è previsto l'aumento dell'aliquota Irap dello 0,92 percento per gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco e la riduzione della stessa percentuale per quelli che provvedano volontariamente , entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione , alla completa disinstallazione.
 
 
LE COMPETENZE DELLA REGIONE E DEI COMUNI - La Regione Liguria "entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale; assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze; istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco; promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico". Dal canto loro, i Comuni, oltre a poter individuare altri sensibili, "promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le Asl, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico; informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico; possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'No Slot' e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito". Spetta al comune "la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio. I comuni per esigenze di tutela dalla salute e della quiete pubblica nonché di circolazione stradale possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 per una durata non inferiore alle tre ore dell'orario di apertura previsto, ali'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'Articolo2 comma 1 lettera d".
 
 
LA FORMAZIONE DEI GESTORI - "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito".
 

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