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Ddl Binetti: sul Gap servono formazione e informazione

26 maggio 2018 - 17:29

Nel testo del disegno di legge Binetti sul gioco focus anche sulle iniziative di prevenzione e formazione.

Scritto da Anna Maria Rengo
Ddl Binetti: sul Gap servono formazione e informazione

"Prevenire, curare e riabilitare i soggetti affetti da dipendenze comportamentali e in particolar modo i soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico", cercando "contemporaneaamente di sostenere i loro familiari". Questo l'obiettivo del disegno di legge presentato in Senato da Paola Binetti (Udc) e di cui è stato pubblicato il testo, che riprende quello frutto dei lavori alla Camera di un Ddl analogo, nella precedente legislatura, e che recava sempre la sua firma.

Il disegno di legge prevede l'inserimento del gioco patologico nei livelli essenziali di assistenza e la possibilità per questi pazienti di accedere alla cura in ambulatori ad hoc individuati all’interno dei dipartimenti di salute mentale già presenti sul territorio.

Focus anche sulle misure di prevenzione attraverso l’azione di formazione e di informazione indispensabile per un’azione concreta di tutela delle fasce più fragili della popolazione. Si prevede l’attuazione di una campagna informativa che sensibilizzi i cittadini, fin da giovanissimi, sui rischi in cui incorrono attraverso l’uso smodato del gioco come attività ludica, indirizzando a mantenere il gioco entro i confini di un’attività responsabile, controllato dal soggetto, anche attraverso il coinvolgimento della sua famiglia.

Viene poi affrontato il tema del codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro e si prendono in considerazione le misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici.

Inoltre, si mette in evidenza la possibilità di avere un amministratore di sostegno nei casi più gravi. L'articolato si sofferma sulle norme di sicurezza delle lotterie istantanee, analizzando le caratteristiche che debbono avere i tagliandi relativi. Inoltre, si sottolinea la necessità del divieto della pubblicità e si descrivono le caratteristiche che devono avere i locali in cui si gioca. Infine, un articolo si riferisce all’identificativo no slot per i locali che rinunciano a vendere il gioco d’azzardo.

IL TESTO

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge introduce misure volte ad assicurare: a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo pato­ logico, definiti ai sensi dell’articolo 2, e dei loro familiari; b) la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

Art. 2. (Definizione)

1. Sono considerati affetti da dipendenza da gioco d’azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mon­diale della sanità (Oms), i soggetti che pre­sentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio compor­tamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.

2. Sono considerati 'giocatori problema­tici' quei soggetti che, pur non manife­stando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evolu­zione verso la patologia.

3. Sono considerati 'soggetti vulnerabil' i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento nonché le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se sti­molate, di sviluppare una dipendenza da gioco d’azzardo.

Art. 3. (Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d’azzardo patologico e relativa certificazione)

1. Il Servizio sanitario nazionale, attra­ verso i Servizi per le dipendenze patologi­ che istituiti dalle regioni, garantisce alle per­sone con dipendenza patologica da gioco d’azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione di diagnosi di gioco d’azzardo patologico dà diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni cor­relate al trattamento della patologia.

3. Nell’ambito del sito internet istituzio­ nale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di resi­ denza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 5.

Art. 4. (Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’univer­ sità e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, sentito l’osservatorio per il con­trasto della diffusi il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predi­spone campagne di informazione e pro muove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella pro­grammazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istitu zioni locali e dei servizi territoriali del Ser­vizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti opera­tori del settore delle dipendenze.

2. Il Ministero della salute, su proposta dell’osservatorio di cui al comma 1, predi­spone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: a) ad aumentare la conoscenza sui fe­nomeni di dipendenza correlati al gioco d’azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; b) a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all’articolo 3, comma 3, non­ché analoghi strumenti presenti sui siti inter­net delle regioni; c) a promuovere la conoscenza del nu­mero verde nazionale di cui all’articolo 6, comma 5, e di eventuali numeri verdi regio­nali dedicati ai soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico e ai loro familiari; d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale ri­schio comporta; e) a informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei gio chi online; f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui all’articolo 11.

5. (Codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abi­litati all’offerta pubblica di giochi con vin­cite in denaro devono dotarsi, entro centot­tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assi­stenza di carattere informativo e orientativo.

Art. 6. (Misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici)

1. All’articolo 24, comma 21, primo pe­ riodo, del decreto-legge 7 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: 'da euro cin­que mila a euro ventimila' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 10.000 a euro 30.000'.

2. L’accesso agli apparecchi da intratteni­mento e ai videogiochi, previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’uti lizzo della tessera sanitaria, al fine di impe­dire l’accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi online con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l’accesso dei minori a tali giochi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli apparecchi di cui al comma 2 de­vono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanita­ria.

4. Al fine di favorire le attività di preven­zione e contrasto del gioco d’azzardo pato­logico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso fina­lizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l’assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l’accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme at­ tuative finalizzate all’applicazione delle di­ sposizioni del presente comma.

5. È istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d’az­ zardo, denominato 'Tvnga', affidato al Centro nazionale dipendenze e doping del­ l’Istituto superiore di sanità.
 
Art. 7. (Amministratore di sostegno)
 
1. La persona affetta da gioco d’azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri inte ressi, può essere assistita, ai sensi dell’arti­colo 404 del codice civile, da un ammini­stratore di sostegno nominato dal giudice tu­telare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.
2. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all’intervento dell’ammi­nistratore di sostegno di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del capo I del ti­ tolo XII del libro primo del codice civile.
 
Art. 8. (Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)
 
1. I tagliandi delle lotterie istantanee de­ vono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 percento della corrispondente superficie, recanti av­vertenze relative ai rischi e ai danni con­nessi al gioco d’azzardo.
2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l’osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti il contenuto delle avver­ tenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il re­ lativo testo.
3. I tagliandi delle lotterie istantanee de­vono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l’immediata visibilità, al­ meno le seguenti diciture: a) 'Questo gioco nuoce alla salute'; b) 'Questo gioco provoca dipendenza'; c) 'Questo gioco può ridurti in po vert'»; d) 'Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni'; e) 'Questo è un gioco d’azzardo e pro­voca dipendenza'.
4. I tagliandi delle lotterie istantanee de­vono inoltre riportare l’indicazione del nu­mero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo (Tvnga) di cui al comma 5 dell’articolo 6.
5. I tagliandi delle lotterie istantanee pro­dotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
6. Resta fermo quanto previsto dall’arti­colo 7, comma 5, del decreto-legge 13 set­tembre 2012, n. 158, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico.
 
Art. 9. (Divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincita in denaro)
 
1. È vietata qualsiasi forma, diretta o in­ diretta, di propaganda pubblicitaria, di co municazione commerciale, di sponsorizza­zione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure online.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione ammini­strativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La san zione è irrogata al soggetto che commis­siona la propaganda pubblicitaria, la comu­nicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l’effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla ria bilitazione delle patologie connesse alla di­ pendenza da gioco d’azzardo, ai sensi del­l’articolo 1, comma 133, della legge 23 di­ cembre 2014, n. 190.
 
Art. 10. (Obblighi relativi ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo)
 
1. In deroga all’articolo 51, comma 1, let­ tera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in pre­senza di impianti per la ventilazione e il ri­cambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
 
Art. 11. (Logo identificativo 'no slot')
 
1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pos sono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo 'no slot'.
2. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, su proposta dell’osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.
3. È fatto divieto ai concessionari di pre­vedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco pre­visti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica si­curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 
Art. 12. (Clausola di invarianza finanziaria)
 
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

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