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Decreto Dignità, commissioni decidono avvio di audizioni

17 luglio 2018 - 07:56

Gli uffici di presidenza delle commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera avviano audizioni sul decreto Dignità e delle sue disposizioni sul gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Decreto Dignità, commissioni decidono avvio di audizioni

Al via l'esame, da parte delle commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera, del disegno di conversione in legge del decreto Dignità e delle sue disposizioni che vietano totalmente la pubblicità del gioco. Gli uffici di presidenza hanno deciso di avviare un ciclo di audizioni (il calendario deve essere ancora definito) e questa decisione ha influito sulla discussione, tant'è che nelle commissioni da più parti (come Debora Serracchiani del Pd e Luca Pastorino di Leu) si è chiesto di allungare i tempi del'esame e di posticipare dunque l'arrivo del Ddl in Aula, che sarebbe fissato per il 24 luglio.

L'ILLUSTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - A illustrare i contenuti del deccreto Dignità per quanto attiene il gioco è Giulio Centemero (Lega), relatore: "L’articolo 9, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet (comma 1). Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente (c.d. decreto Balduzzi e legge di stabilità 2016), fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data.

A partire dal 1° gennaio 2019, inoltre, il divieto si estende anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche, e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti.

Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza (di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430), e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il comma 2 dell’articolo 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, dell’evento o dell’attività, che violino i divieti del comma 1. A tali soggetti si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro.
Il comma 3 individua nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’autorità competente alla contestazione e alla irrogazione delle predette sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981.
Il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base ai commi precedenti all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, finalizzate ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituto in base alle norme della legge di stabilità per il 2016.
Il comma 6, introduce una norma di copertura finanziaria. La misura del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi idonei per il gioco lecito (articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa, videolottery, è fissata rispettivamente nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1 o settembre 2018, e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.
Nel comma 7, si prevede che agli oneri derivanti dai divieti di cui al comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e 198 milioni a decorrere dall’anno 2020, si provveda mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla misura del Preu sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, stabilita al comma precedente".

 

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