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Milleproroghe, gioco e scommesse al centro degli emendamenti

23 gennaio 2020 - 12:25

Gli emendamenti presentati al Milleproroghe propongono modifiche per il rafforzamento del controllo sul gioco e sulla raccolta da scommesse relative a eventi sportivi.

Scritto da Redazione
Milleproroghe, gioco e scommesse al centro degli emendamenti

Anche il gioco è al centro degli emendamenti presentati al decreto Milleproroghe ed esaminati dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera.

Per quanto riguarda la digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica, l'emendamento 42. 021. presentato dal deputato Antonino Salvatore Germanà pone l'attenzione sul pagamento dei servizi di gioco con l'utilizzo di tessere prepagate per il rafforzamento del contollo sul gioco.
 
"All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - si legge nel testo - convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:'9-bis. per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo della progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo.
 
La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato'".
 
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di sport l'emendamento 15. 017. presentato da Claudio Mancini verte sulla raccolta da scommesse.
 
"La quota dell'uno percento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere - si legge nel testo dell'emendamento - anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on line, sia tramite canali tradizionali, come determinata trimestralmente dall'ente incaricato dallo Stato, viene destinata alla costituzione di un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla lotta alla ludopatia e al contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive; di progetti per la corretta informazione degli atleti sul tema della lotta alla ludopatia e del contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive; di progetti per le pari opportunità e per la sicurezza e salute dei minori, avendo riguardo alle persone con disabilità; di progetti di digital transformation e per la ricerca e lo sviluppo di creatività e innovazioni nel settore dello sport.
 
La suddetta quota dell'uno per cento viene ripartita nelle seguenti misure; 50 per cento alla Società Sport e Salute Spa, che lo destina allo sport di base, e il 50 percento alla Federazione italiana giuoco calcio, che lo destina al calcio nazionale, professionistico e dilettantistico".
 
Sulla lotteria degli scontrini è stato presentato l'emendamento 4. 153. da Schullian, Gebhard, Plangger.
 
"A decorrere dal 1° gennaio 2021 - si legge nel testo - i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi di importo superiore ad euro 100, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale".
 
Nell'emendamento 4. 018. presentato da Ciaburro, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli sulla proroga dell'avvio della lotteria dei corrispettivi si legge "all'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: '2020' è sostituita dalla seguente: '2021'".
 
Sempre sulla proroga dell'avvio della lotteria dei corrispettivi, nell'emendamento 4. 019. presentato da Ciaburro, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli si legge: "all'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: 'luglio 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'gennaio 2021'".

 

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