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Milleproroghe, il gioco ritorna in Aula

18 febbraio 2020 - 10:05

Ripresentati in Aula tutti gli emendamenti al decreto Milleproroghe: il Governo, questa mattina 18 febbraio, ha posto la fiducia alla Camera.

Scritto da Rf
Milleproroghe, il gioco ritorna in Aula

Il gioco torna sui banchi di Montecitorio. Sono stati ripresentati, nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio, in Aula alla Camera, gli emendamenti al decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Il Governo ha posto comunque, questa mattina 18 febbraio, la fiducia alla Camera sul decreto legge Milleproroghe e questo fa decadere tutti gli emendamenti presentati ieri in Aula
 
La votazione della fiducia è prevista domani 19 febbraio alla Camera dalle ore 10.10. Le dichiarazioni di voto avranno inizio a partire dalle 8.30.
 
Sabato 29 febbraio il decreto legge approderà in Senato.
 
Nel dettaglio, sono stati ripresentati cinque emendamenti che erano stati dichiarati inammissibili dalle commissioni Affari istituzionali e Bilancio alla Camera nello scorso mese di gennaio.
 
PAGAMENTI NEL GIOCO - Si tratta dell'emendamento 42. 021. al decreto Milleproroghe sulla digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica da parte del deputato Antonino Salvatore Germanà che poneva l'attenzione sul pagamento dei servizi di gioco con l'utilizzo di tessere prepagate per il rafforzamento del controllo sul gioco.
 
Art. 42-bis. (Digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica) - “All’articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – si legge nel testo - convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l’obiettivo della progressiva riduzione dell’utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l’applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli l’avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato”.
 
IPPICA - Per quanto riguarda l'ippica, l'emendamento (41. 2.) presentato dal deputato Luca De Carlo che prevedeva misure di incentivazione e rafforzamento del settore ippico, in un primo momento risultato ammissibile e poi respinto, è stato riproposto ieri in Aula: “2.1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy - si legge nel testo - e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall’anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300mila euro a decorrere dall’anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. All’onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
 
RACCOLTA SCOMMESSE – Altro emendamento (41. 085.) al decreto Milleproroghe, presentato dal deputato da Antonino Salvatore Germanà e poi dichiarato inammissibile dalla prima e quinta commissione alla Camera, è stato riproposto.
 
Art. 41-bis. (Definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive). “Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, - si legge nel testo - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento, effettuato anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l’anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Ripresentato ieri in Aula anche l'emendamento (4. 153.) sulla lotteria degli scontrini, da parte della deputata Silvana Andreina Comaroli. “L’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, - si legge nel testo - è sostituito dal seguente: 540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi di importo superiore ad euro 100, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale”.
 
Sempre sulla lotteria degli scontrini sono stati ripresentati gli emendamenti (4. 018. e 4. 019.) da parte della deputata Monica Ciaburro
 
Art. 4-bis. (Proroga avvio lotteria dei corrispettivi) - “All’articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, - si legge nel testo - come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: '2020' è sostituita dalla seguente: '2021'”.
 
Art. 4-bis. (Proroga avvio lotteria dei corrispettivi) "All’articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  - si legge nel testo - come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: 'luglio 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'gennaio 2021'".
 
DISPOSIZONI SUL GIOCO - Il decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologiche prevede il potenziamento delle agenzie fiscali, come Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzie delle entrate: esso prevede che "Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché dall’altro una più incisiva azione di contrasto all’evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall’anno 2020 l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.
 
Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decretolegge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
 
Il decreto legge comprende l'accise sui sigari: "l’applicazione delle disposizioni - si legge nel testo - di cui all’articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021 Non si fa luogo al rimborso dell’accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 190, ed è dovuta l’accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1o gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l’aliquota prevista dalle predette disposizioni. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 870mila euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
 
Questo sta a significare che questa disposizione verrebbe finanziata con parte dei 15 milioni considerati “indifferibili”: quindi attingendo al Fondo per esigenze indifferibili, ovvero un fondo che dovrebbe garantire gli interventi di carattere sociale. Il fondo viene alimentato anche con le entrate dai giochi.
 
Inoltre, il decreto legge prevede il rinvio al 30 settembre del termine per accedere ai contributi del Governo per riaprire i negozi sfitti dei piccoli comuni, ma nessun beneficio per sale gioco o scommesse. Il Governo concede incentivi per riaprire i negozi sfitti, ma il beneficio non vale per le attività di compro oro, le sale scommesse o quelle che hanno slot machine o videolottery.
 
Il contributo, che ha come obiettivo la riapertura dei negozi sfitti da almeno sei mesi o l'ampliamento di quelli esistenti nei comuni con meno di 20mila abitanti, vale per 4 anni ed è rapportato alla somma dei tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno precedente. Viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale nel corso dell’anno e per i tre anni successivi. 

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