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Nuovo Dpcm, giochi sospesi fino al 6 aprile, ora è ufficiale

26 febbraio 2021 - 19:54

Il nuovo decreto del presidente del consiglio Mario Draghi proroga la sospensione delle attività di gioco sino al 6 aprile.

Scritto da Anna Maria Rengo
Nuovo Dpcm, giochi sospesi fino al 6 aprile, ora è ufficiale

Le attività di gioco restano sospese, sino al 6 aprile. Questo, in sintesi, il contenuto nella nuova bozza di decreto del presidente del consiglio dei ministri, stavolta a firma di Mario Draghi, che è stata trasmessa agli enti locali.

Nella bozza che Gioconews.it ha potuto visionare, e che conferma quanto già anticipato, si legge infatti che "sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente". Nello stesso articolo, si dispone anche la sospensione delle "attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8".

Le disposizioni entrano in vigore dal 6 marzo, quando cioè scadrà l'efficacia deelle norme contenute nel vecchio Dpcm di Giuseppe Conte.

LA ZONA BIANCA - Se le disposizioni, come pare probabile, resteranno queste, per i giochi l'unica speranza arriva dalla cosiddetta Zona bianca, disciplinata all'articolo 7 del nuovo Dpcm e richiamando quanto già previsto nel Dpcm del 14 gennaio scorso:  "Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto legge n. 33 del 2020 sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 17 del presente decreto, le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso".

 

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