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Commissione d'inchiesta sul gioco, tutti gli emendamenti

18 giugno 2021 - 09:40

Istituzione di Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco, gli emendamenti presentati nella sottocommissione della commissione Affari costituzionali del Senato.

Scritto da Fm
Commissione d'inchiesta sul gioco, tutti gli emendamenti

Si torna a parlare di gioco nelle sedute delle commissioni del Senato di giovedi 17 giugno.

Protagonista la proposta del senatore Marino (Iv-Psi) e altri recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale", che ha già incassato il parere non ostativo della commissione Bilancio, alcune criticità espresse dai membri della commissione Finanze  ed è attesa in Aula il 22 giugno.

La sottocommissione per i pareri della commissione Affari costituzionali ha espresso anch'essa un parere non ostativo, a condizione che sia inserita nel testo la seguente clausola di obbligo del segreto: “I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d’inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico”. Parere non ostativo anche sugli emendamenti presentati alla commissione Finanze, che esamina la proposta in sede redigente, tranne che sull’emendamento 3.13, sul quale il parere è non ostativo, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole: "l’assenza o".

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI 
Intanto, sono stati pubblicati tutti gli emendamenti presentati alla proposta, alcuni dei quali con "testo 2", quindi lievemente modificato rispetto alla prima versione.
 
Art. 1.
1.1. Endrizzi, Pesco, Di Piazza, Bottici - Al comma 1, sostituire le parole da: «del gioco pubblico in Italia» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei giochi leciti autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sui fenomeni connessi, con particolare attenzione ai rischi e ai danni sociali, all’impoverimento delle famiglie, all’usura e all’infiltrazione criminale nelle reti autorizzate». Conseguentemente: a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) la relazione tra il gioco d’azzardo e l’impoverimento delle famiglie, con particolare riguardo all’impatto sociale non solo sull’individuo ma anche sulla intera societa`;»; b) al titolo, sostituire le parole: «pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: «dei giochi leciti autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sui fenomeni connessi».
 
1.2 (testo 2) Il Relatore - Al comma 1, sostituire le parole : «settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: «gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico». Conseguentemente, al Titolo del Doc. XXII, n. 32, sostituire le parole: «settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: «gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico».
 
1.2 Il Relatore - Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del». Conseguentemente, al Titolo del Doc. XXII, n. 32, sopprimere le seguenti parole: «settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del».
 
1.3 Lannutti - Al comma 1, sostituire le parole: «sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: «sul contrasto alla ludopatia ed al gioco illegale».
 
Art. 2.
2.1 Di Piazza, Bottici - Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 2. – (Composizione della Commissione) – 1. La Commissione e` composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l’equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori. Ciascun gruppo procede alla designazione dei propri rappresentanti. 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza. 3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e` eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell’elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di eta`. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di eta`.».
 
2.2 (testo 2) Pesco, Endrizzi - Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) al primo periodo, sostituire le parole da: «in proporzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «su proposta dei gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, favorendo, per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo»; 2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «nomina il presidente della Commissione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «convoca la Commissione affinché proceda all’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari»; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l’elezione» inserire le seguenti: «del presidente,».
 
2.2 Pesco, Endrizzi - Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) al primo periodo, sostituire le parole da: «in proporzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «su proposta dei gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, garantendo, per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo»; 2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «nomina il presidente della Commissione» fino alla fine del periodocon le seguenti: «convoca la Commissione affinché proceda all’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari»; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l’elezione» inserire le seguenti: «del presidente,».
 
2.3 Lannutti - Apportare le seguenti modifiche: 1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all’elezione di due vicepresidenti e di due segretari» con le seguenti: «convoca la Commissione affinché proceda all’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari»; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l’elezione» inserire le seguenti: «del presidente».
 
Art. 3.
3.1 Pesco, Endrizzi - Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti: «a) l’adeguatezza della normativa relativa all’assegnazione delle concessioni, nonche´ del sistema di aggiudicazione seguito, ai principi di imparzialità, legalità, trasparenza, pluralità ed efficienza della pubblica amministrazione; a-bis) l’efficacia del sistema dei controlli attualmente previsto ai fini del rispetto della normativa da parte dei concessionari e degli altri soggetti privati legati alla gestione del gioco pubblico, nonché l’efficacia del relativo sistema sanzionatorio, anche con riferimento all’effetto deterrente delle sanzioni, alla loro effettiva irrogazione e al relativo incasso;».
 
3.2 Il Relatore - Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:« che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico».
 
3.3 Turco - Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico».
 
3.4 Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici - Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti: «b) l’efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione e delle conseguenze negative, anche economiche, del disturbo da gioco d’azzardo (Dga), alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco, nonché la compatibilità dei volumi di raccolta con la tutela sanitaria, sociale ed economica delle famiglie; c) le dimensioni complessive del comparto, verificando che l’offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);».
 
3.5 Lannutti - Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) la tutela dei soggetti più deboli, il contrasto di fenomeni di dipendenza e ludopatia, la compatibilità del gettito erariale generato dal settore in relazione alla tutela dei soggetti piu` deboli ed al contrasto alla ludopatia;».
 
3.6 (testo 2) Di Piazza, Bottici, Endrizzi - Al comma 1, apportare le seguenti modifiche: 1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l’efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti piu` deboli, al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d’azzardo (Dga), alla gestione delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco e di rispetto della concorrenza tra gli operatori»; 2) alla lettera c), premettere le seguenti parole: «le dimensioni del gettito erariale e»; 3) alla lettera d), sostituire la parola: «appropriatezza» con la seguente: «efficacia»; 4) alla lettera g), sostituire le parole: «fenomeni di dipendenza» con le seguenti: «disturbo da gioco d’azzardo (Dga)»
 
3.6 Di Piazza, Bottici - Al comma 1, apportare le seguenti modifiche: 1) alla lettera b) sostituire le parole: «la sostenibilità» con le seguenti: «l’efficacia»; 2) alla lettera d), sostituire la parola: «appropriatezza» con la seguente: «efficacia».
 
3.7 Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici - Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nonché alla preservazione del gettito erariale complessivo derivante dal settore».
 
3.8 Pesco, Endrizzi - Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) i costi, la redditività, i margini di profitto dei concessionari e degli operatori della filiera in rapporto al gettito erariale generato, attraverso analisi economico-finanziarie e di mercato;».
 
3.9 Il Relatore - Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) l’efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e agli enti territoriali; l’efficacia dell’azione amministrativa anche in relazione all’esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di verificare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell’azione di contrasto al gioco illegale;».
 
3.10 Endrizzi, Di Piazza, Bottici - Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, analizzando eventuali sovrapposizioni e antinomie e».
 
3.11 Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici - Al comma 1, sopprimere la lettera e).
 
3.12 (testo 2) Pesco, Endrizzi - Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) la presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali e di fenomeni di illegalità ed elusione fiscale;».
 
3.12 Pesco, Endrizzi - Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) l’incidenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalita` organizzata, nonché di fenomeni di illegalità ed elusione fiscale, all’interno del comparto del gioco legale;».
 
3.13 Lannutti - All’articolo, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) l’assenza o l’eventuale presenza di attività illegali legati alla gestione del gioco pubblico;».
 
3.14 (testo 2) Endrizzi, Di Piazza, Bottici - Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «azione pubblica di» aggiungere la seguente: «prevenzione,».
 
3.14 Endrizzi, Di Piazza, Bottici - Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti: «g) l’efficacia dell’azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti problematici o affetti da disturbo da gioco d’azzardo (Dga), con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari; g-bis) l’evoluzione storica, l’incidenza e le ripercussioni della progressiva produzione normativa di settore sull’incremento verticale dell’offerta, dei volumi di raccolta e, in generale, del fenomeno del gioco.».
 
3.15 Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici - Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di non sovrapporre gli ambiti di inchiesta, di garantire il coordinamento delle rispettive attività e di assicurare una piu` ampia azione di approfondimento, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere e) e f), la Commissione adotta le opportune intese con la Commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99, acquisendo i documenti e recependo le relazioni approvate.».
 
3.16 (testo 2) Il Relatore - Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La Commissione puo` individuare gli strumenti legislativi più adatti a razionalizzare e implementare la disciplina vigente rispetto ai compiti di cui al comma 1, aggiornandola inoltre alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»
 
3.16 Il Relatore - Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La Commissione può individuare gli strumenti legislativi più adatti per razionalizzare e implementare la disciplina vigente in materia di gioco pubblico, aggiornandola alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»
 
3.17 Di Piazza, Endrizzi, Bottici - Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La Commissione può individuare strumenti normativi idonei ad assicurare l’efficacia della disciplina di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo e l’efficacia del sistema di regolazione e controllo, con particolare riferimento al contrasto dell’infiltrazione da parte di soggetti o associazioni criminali nei circuiti autorizzati, alle trasformazioni del sistema, alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»
 
3.18 Turco - Al comma 2, sostituire la parola: «revisionare» con la seguente: «implementare».
 
3.19 Turco - Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e formulando indirizzi per la redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco».
 
Art. 4.
4.1 Di Piazza, Endrizzi, Bottici - Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il regolamento interno di cui all’articolo 5 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.».
 
4.2 Di Piazza, Bottici - Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. La Commissione puo` richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all’inchiesta. 1-ter. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all’inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 1-quater. Sulle richieste di cui al comma 1-ter l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale. 1-quinquies. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1-ter sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 1-sexies. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 1-septies. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.»
 
Art. 5.
5.1. Di Piazza, Endrizzi, Bottici - Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun componente puo` proporre la modifica delle norme regolamentari.».
 
Art. 6.
6.1 Castaldi - Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse relazioni di minoranza.».
 

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